Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
Silvia sono Maria rettifico il fatto dei fogli non sono sei ma dieci. grazie
Cara Silvia se puoi darmi un aiuto, visto che non mi fido tanto degli avvocati ed essendo che dovrei firmare per la successione di morte per la defunta di mia madre, e mia sorella col suo avvocato cercono di imbrogliarmi perchè mia sorella mi a sempre detto “che tu non avrai niente ne ora e ne mai”.Ora gli hanno mandato sei fogli al mio avvocato per firmare la benedetta successione, vorrei sapere quante firme si dovrebbero mettere pe la successione? Non vorrei che mi fanno qualche tabocchetto per la casa che mia madre ha lasciato.
Ti saluto e attendo una tua risposta.
Maria
Buonasera, ho 36 anni e sono figlia di una ragazza madre; conosco il nome di mio padre ma non l’ho mai cercato e lui non mi ha riconosciuta. Vorrei sapere se, visto che lui non ha mai contribuito al mio mantenimento, ho diritto a qualcosa in termini monetari, come una sorta di rimborso per gli anni in cui ero minorenne o qualcos altro. Grazie.
ciao scusami se ti scrivo ma ho da farti una domanda mio figlio e in corso di separazione essendo agli arresti domiciliari e per ora non puo dargli il mantenimento sua moglie puo nonfargli vedere la bambina anche se noi con quel poco che possiamo aiutamo
gentilissmo avvocato
ho 37 anni mi chiamo alberto alla eta di 4 anni fui adottato adozione speciale non riconosciuto
dopo tanti anni sono venuto a sapere che un rudere di casettina e intesteta a mia madre naturale abbandonata circa 40 anni fa
come posso fare per diventare il proprietario ? valore affettivo non
di lucro dato che sembra che mia madre sia viva ma non e in geado di intend e volere ? comunita
dato che un medico di fam mi ha sconsigliato di andare da lei per
non turbare di piu le sue facolta mentali?
presento alcuni documenti in comune del posto per fare in modo che
in caso di morte di mia madre non venga donata a cualche ente ?
le due stanze sopra e sotto dato che sono confinanti con altri proprieteri posso disporre di alcuni lavori di stretta necessita da fare
grazie alberto
Salve mi chiamo Luigi abito in una casa popolare(a.t.e.r.)con i miei genitori,volevo chiedere se un domani venendo a mancare mio padre intestatario della casa,io posso continuare a vivere con mia moglie in quella abitazione? Giustamente diventando il nuovo intestastario e pagando un canone equo,grazie anticipatamente!
buongiorno , non sono sposato, la madre di mio figlio dice che vuole tenere con se il bimbo.io abito in un altra citta’ che devo fare? c’è qualche tutela x il padre? puo’ tenersi il bimbo? grazie tante
Alessandro, o trovate un accordo tra voi o vi rivolgete al tribunale per i minorenni. Sicuramente ci sono ampie tutele per il padre, ma se vivete in due città diverse comunque dovrà vivere stabilmente con uno dei due, non trovi?
Sicuramente nel nostro Paese si da un po’ per scontato che il figlio vivrà con la madre: non è legge, ma è la normalità.
Cara Silvia,
volevo una tua risposta su un quesito: siamo quattro fratelli e sorelle da parte di madre (due di noi sono nati da un secondo matrimonio dopo la morte del primo marito)i nostri genitori sono anziani e hanno bisogno di continuo aiuto da parte nostra perchè non autosufficienti. Io figlio del secondo matrimonio e una delle sorelle avute dal primo matrimonio siamo gli unici che ci diamo da fare mentre le altre due si presentano saltuariamente (di cui una ,avuta dal primo matrimonio, molto di rado arriva a far visita alla madre due / tre volte l’anno e ci ha esplicitamente detto che lei non vuole partecipare all’accudire dei genitori ) ma però ci ha già fatto sapere che un domani, spero lontano, vorrà la sua parte di eredità. Come ci dobbiamo comportare e come la legge risponde in questi casi? Grazie per avermi ascoltato ti ringrazio anticipatamente .
Cara Silvia,
un figlio che si è preso cura dei genitori, assistendoli, dedicando tutta la sua vita soprattutto ad uno dei due (non autosufficiente), mentre gli altri figli non hanno mai fatto nulla. Può rivendicare una quota maggiore di eredità, oltre a quella normalmente ottenibile?
La ringrazio.
Buonasera a tutti avrei una domanda da porre:
con l unione dei beni da parte dei miei genitori alla morte di uno di essi i figli (in questo caso siamo io e mia sorella);possono richiedere la loro parte dell eredita anche se il genitore ancora vivo usufruisce pienamente di tutto cioè casa cantina soffitta..ecc cioè potremmo richiedere se non vuole vendere la nostra parte almeno in soldi?vi ringrazio.
Eleonora
Gentile avvocato,
Tizio è un artigiano con reddito esiguo, ma ha un patrimonio immobiliare di circa 1milione di euro. E’ separato da 8 anni, da 6 anni non versa il mantenimento per i suoi tre figli (è stato condannato a 4 mesi,non ha comunque versato un cent,ha altre due denunce pendenti), inoltre sta svendendo le sue proprietà, con il dichiarato intento di dilapidare tutto in bacco-tabbacco-venere.
1)Come possono, se possono, i figli tutelare questo patrimonio?
2)E’ possibile per i figli avere la proprietà o il godimento di alcuni dei suoi beni invece del mantenimento pregresso e futuro?
Grazie,
cordiali saluti
sono una ragazza di 14 anni,
i miei genitori si stanno sepranado legalmente e dopo il divorzio mia mamma vuole avere il mio affidamento,
io viglio stare con mio papà…
ho la possibilità di decidere ?
Gentile avvocato,
sono ancora Antonella, vorrei chiederLe un’ulteriore informazione, come si valuta la quota di legittima ( noi siamo 2 figli ) ( ed i miei sono in possesso di casa piu’ un terreno). Poi i miei come possono tuttelarsi nel caso non siano piu’ autosufficienti con il passare degli anni, se uno dei figli non ne volesse sapere loro possono donare una parte dei loro beni ad una persona figlio o conoscente disposto ad assisterli.
La Ringrazio anticipatamente per la sua gentilezza.
Antonella, tuo fratelo non può giuridicamente pretendere NULLA. I tuoi genitori possono vendere un loro bene senza dover chiedere il permesso ai figli e senza dare loro del denaro. I figli non hanno diritti sui beni dei genitori se questi sono vivi!
L’idea di redigere una scrittura privata tra voi fratelli, dove dichiarate quanto ricevuto dai genitori in vita, potrebbe essere utile per il futuro, quando voi due vi troverete a dividere l’eredità: se uno di voi due ha già avuto donazioni di rilievo, potrebbero essere imputate alla sua quota di legittima (che quindi risulterebbe minore).
Ora però non serve nessuna scrittura privata: i tuoi vendono il terreno e impiegano il denaro ricavato come credono.
Gentile Avvocato,
vorrei chiederle un informazione: i miei genitori ( di 75 e 73 anni) hanno sempre aiutato finanziariamente mio fratello e me. Loro sono in possesso di una casa indipendente e di un terreno con uno scantinato. Trovandosi in difficolta finanziarie per aver preso una finanziaria per aiutare mio fratello adesso sono costretti a vendere il terreno.
Mio fratello nonostante l’aiuto ricevuto vuole meta’ del terreno o meta’ del ricavato della vendita del terreno. Vorrei tanto tutelare i miei genitori. Vorrei sapere quanto un figlio puo’ permettersi di prettendere da un genitore per legge. Se io preparassi un’Autocerticazioni, una sorta di leggittima, per attestare quanto abbiamo ricevuto entrambi dai genitori. Potrebbe essere una soluzione.
Grazie Anticipatamente Anto