Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
@Antonio, potete chiedere che il giudice tutelare assegni a vostra madre un amministratore di sostegno. Non è una misura particolarmente invasiva e se le sorelle che finora hanno beneficiato della situazione dovessero opporsi, dovrebbero anche spiegare perchè. Ovviamente se vostra madre è capace e dice di non essere d’accordo, nessuno potrà intervenire. Però potete chiedere che un medico testi questa capacità, ma solo se avete delle prove valide che ci sia qualche dubbio sulla sua lucidità.
@Liliana, con testamento puoi devolvere i beni a chi vuoi, in assenza di figli. Guarda questo specchietto, è molto chiaro: http://www.studiamo.it/dispense/diritto-commerciale/eredit%E0-successioni.html
@silvia: solo in caso di assenza totale di mezzi di sussitenza potreste essere chiamati in causa (per esempio da assistenti sociali che dovessero intervenire), ma l’onere sarebbe da ripartire tra tutti i figli (a prescindere da dove vivano) e la sorella. Se fosse direttamente vostro padre a chiedere sostentamento, magari anche in via giudiziale, potete sempre far valere il fatto di non aver ricevuto da lui nessun mantenimento o nessun contributo da tutta una vita.
@Claudio: non hai alcun dovere (economico) nei confronti della figlia della tua compagna, nei confronti della quale anche col matrimonio non assumeresti nessun ruolo. Gli immobili che hai già intestati restano tuoi, soprattutto se sceglierai il regime di separazione dei beni (consigliatissimo, anzi direi necessario, in questo caso). Se il nuovo immobile verrà acquistato al 50% con la tua compagna, ovviamente sua figlia avrà poi diritti ereditari su quel 50% (così come i tuoi figli li avranno sul tuo 50%).
Insomma, Claudio, se ti va, puoi sposarti. Ti consiglio, comunque, una consulenza notarile prima di definire il regime patrimoniale del matrimonio (un piccolo investimento per far verificare la situazione concreta, così ti sentirai sicuro e potrai viverti senza preoccupazioni questo periodo positivo.
Cara Avvocato ;
HO un dilemma che non mi abbandona ,ho 55 anni e sono vedovo da 5.
Ho due figli di 26 e 15 anni .
Da due anni e mezzo ho una relazione stabile con una signora separata di 52 anni che ha a sua volta una figlia di 15 anni.
Da alcuni mesi mi chiede perchè non sposarsi ed io sono molto restio in quanto non vorrei intromissioni nelle mie decisioni economiche riguardanti specialmente i figli . Vorrei gentilmente sapere in caso dimatrimonio:
– se sono obbligato a considerare paritetica i miei figli la figlia della compagna
– se gli immobili preesistenti alla data del matrimonio sono di eclusiva mia proprietà o a causa del matrimonio c’è la possibilità di intromissione della nuova consorte
i miei figli sono intestatari di 1/6 ciascuno della casa di famiglia che ho intenzione di vendere per liquidarli economicamente
– Nell’eventualità raggiunga il matrimonio ed acquistassi un altro immobile insieme alla nuova compagna ; sua figlia avrebbe qualche diritto in merito?
Ho molti dubbi in merito che non mi fanno vivere tranquillo un periodo che considero abbastanza positivo dopo anni di sofferenza indotta dalla malattia di mia moglie
La ringrazion anticipatamente per la risposta
saluti – Claudio
salve,mio padre mi ha abbandonata all’età di 2 anni.sono stata affidata alla nonna materna.La zia(sorella di padre) mi ha dato 50.00lire fino ha 15 anni,poi ho iniziato ha lavorare e…
era dopo 46 anni lui torna in italia senza nulla perchè ha finito tutto con donne e carte ,lascia 3 figli in un’altro continente.Loro sono felicissimi di rispedire un vecchio di 78 anni al mittente . io ho sofferto molto però mi sono creata una bella famiglia ,mia madre si è risposata con un uomo meraviglioso che mi ha fatto da padre e ora da nonno ai miei figli . se lui si dichiara povero come farà a vivere, forse una pensione di vecchiaia gli spetta ,ma dovrò provvedere io a lui? Cosa dice la legge? se l’unica parente rimasta viva (la sorella benestante)non lo vuole.cosa posso fare io per tutelare la mia famiglia ?
SALVE, HO 4 FRATELLI E LA MAMMA ANCORA IN VITA, PER FORTUNA!CONVIVENDO DA OLTRE SEI ANNI CON LA MIA COMPAGNA, VORREI SAPERE SE: ALLA MORTE DI MIA MADRE I BENI CHE EREDITERò – CHE SARANNO DIVISI IN PARTI UGUALI CON I MIEI QUATTRO FRATELLI – CON TESTAMENTO ALLA MIA MORTE POSSO DEVOLVERE LA PARTE DEI BENI RICEVUTI IN EREDITà ALLA MIA COM PAGNA?
Salve, appartengo ad una famiglia di 8 tra fratelli e sorelle. Mia madre, di 83 anni, vive con mia sorella da 23 anni, da quando mio padre è scomparso per una grave malattia. Il mio genitore ha da sempre avuto una buona rendita grazie ad alcune proprietà. Questa rendita è stata gestita in modo ingiusto, finendo col favorire in particolare 2 sorelle.Fino a quando mia madre è stata autonoma e capace di tenere i conti, mai nessuno ha avuto da dire. Da qualche tempo ci siamo accorti che manifesta qualche incapacità mentale e, cosa nota a tutti, mia sorella gestisce i suoi interessi. Questo crea altro squilibrio perchè utilizza le entrate di nostra madre senza dover dare conto a nessuno, nemmeno a mia madre che oramai fa tutto quello che vuole mia sorella.Che cosa possiamo fare per impedire questa situazione?
Carissima sono una ragazza di 25 anni , mi chiamo Giorgia mio padre non mi ha mai riconosciuta, e mia madre mi ha cresciuto con l’aiuto dei miei nonni. Casualmente un anno fà ho fatto amicizia con il figlio legittimo di mio padre e per questioni che non sto a riportarti qui ho dovuto dirgli che ero la sorella. Oggi ho deciso di ricorrere in giudizio per il riconoscimento per non avere più problemi con questa storia. Ti chiedo cortesemente sotto il profilo patrimoniale oltre entrare in un futuro in un possibile diritto di successione, cosa posso chiedere in punto di diritto a questa persona, non lavorando stabilmente e vivendo ancora sulle spalle di mia madre. Preciso che faccio di tutto per cercare lavoro ma trovo soltanto impieghi saltuari anche se ho un titolo da ragioniera. La ringrazio anticipatamente.
Giorgia, in effetti potresti chiedere un mantenimento, ma a 25 anni non è così scontato ottenerlo.
SAlve, sono un pensionato INPDAP, e sono divorziato con due figli, di cui uno maggiorenne che lavora e l’altro minorenne che studia, la mia domanda e questa, in caso di morte la mia pensione a chi aspetta. grazie distinti saluti
Salve. Mio nonno ha avuto 3 figli, ognuno da una moglie diversa poiché è rimasto vedovo due volte. Il primo dei suoi figli è mio padre. Alla morte della sua terza moglie (mio nonno era già morto da quasi 20 anni) è sorto il problema di come dovesse essere suddiviso l’appartamento in cui vivevano. Vorrei sapere, gentilmente, come dovrebbe essere la divisione del ricavato ottenuto dalla vendita dell’immobile? Grazie mille.
Silvia, la Ringrazio molto per la risposta, mi dispiace non era affatto mia intenzione sembrare insistente, forse è stato perchè non avendo tempo sia quando ho scritto il messaggio , sia oggi che ho riscritto avro’ dato questa impressione..La ringrazio molto seguiro il suo consiglio.
Grazie ancora cordiali Saluti,
tiziana
Salve,ho una domanda da porvi e con una certa urgenza.Mia suocera ha la mamma che sta per andarsene(cancro)e non le rimane tanto da vivere.
Essa,mia suocera,tempo fa fece sapere alle sorelle con una lettera che se la loro madre moriva,ci sarebbero state le spese funerarie da pagare.Entrambe le sorelle hanno risposto:a una di loro non interessa nulla e l’altra sorella,con una lettera da parte di un avvocato,scrisse che avrebbe partecipato ma che dovevano mettersi d’accordo insieme.
Ora che quest’ultima sorella ha dei problemi fisici,mia suocera si domanda se potrebbe fare tutto da sola con i propri soldi e fare un funerale senza dire nulla alle sorelle,dato che a loro 2 no ninteressa assolutamente nulla e si chiede se potrebbe andare incontro ad atti di reato.Grazie infinite per la risposta che mi darete
Samantha, ma senza dire nulla alle sorelle mi sembra piuttosto insolito: sapranno, quando sarà il momento, che la madre è morta, quindi comunque comunicheranno se vogliono partecipare o meno alle spese funebri. E’ evidente che, se si sottraggono, tua suocera dovrà anticipare e, in caso, richiedere la loro parte. A meno che non paghi con soldi della madre. Al funerale comunque provvede chi c’è ed è disponibile a provvedere.
Tiziana, non è che mi piaccia molto quando si “pretende” una risposta. Questo non è neanche un forum.
Ho risposto volentieri a centinaia di commenti, quando ritenevo che le risposte fossero d’aiuto ad approfondire l’argomento del post. Alla fine ho risposto sempre quasi a tutti: qualcuno sicuramente mi sarà sfuggito.
Mi piace ancora meno quando si cerca di utilizzare questo spazio per una consulenza che sarebbe proprio il caso di chiedere ad un legale di fiducia. Ma tant’è.
La tua è una raffica di domande, che prevederebbe risposte e informazioni ben più precise di quelle che potrò dare qui. Però, vista l’insistenza…: la casa se è di tua esclusiva proprietà sarà ereditata da tuo figlio. Il tuo compagno potrebbe ottenere il diritto di abitarla, soprattutto se vostro figlio non fosse ancora autosufficiente.
Se il padre rimanesse unico genitore, sicuramente avrebbe il figlio affidato e non avrebbe grosse difficoltà a trasferirsi a Cuba (la continuità di rapporti con la famiglia materna non può venire prima della decisione di un genitore di cambiare Paese in cui vivere, soprattutto se, nonostante la distanza, il rapporto con i tuoi fosse tutelato).
L’affidamento in caso di vostra separazione non tiene conto dei motivi della fine della vostra relazione, a meno che non si intendano gravi motivi di violenza, tossicodipendenza, evidente comportamento lesivo della serenità del figlio o comunque questioni che esulano dal vostro rapporto a due e si riverberano sul bambino. Comunque il Tribunale per i minorenni ha molta discrezionalità in merito e oggi l’affido congiunto gode sempre di una preferenza.
Per le vacanze all’estero è possibile non dare il consenso al rilascio del passaporto al bambino. Se lui vorrà comunque farglielo ottenere dovrà rivolgersi al giudice tutelare e lì bisognerà spiegare perchè non si concede il nulla osta al rilascio del passaporto.
Comunque, ripeto, sono questioni su cui dovresti informarti con maggior cura.
Buon giorno vi avevo scritto di recente ma non ho avuto risposta, vi chiedo se possibile darmi qualche informazione ho scritto nei giorni scorsi sopra prima della risposta al sig. alfredo che aveva scritto.resto in attesa grazie ancora.
vorrei sapere se i miei genitori possono costringere i loro figli a fare quello che vogliono se no gradirei sapere l articolo dove lo dice
Alfredo, senza sapere a cosa ti riferisci e senza sapere se sei o meno maggiorenne, non so cosa rispondere.
Scusi volevo specificare mi ero espressa male, i miei genitori , ci hanno e stanno aiutando parecchio da quando e nato..non lo stanno crescendo loro!
Volevo se possibile dei chiarimenti io convivo ed ho un figlio di 2 anni, ho una casa di proprieta (mutuo in corso, ed eventualmente se un domani andro’in pensione) l’unico erede per i miei beni sara’ mio figlio? il mio compagno non avra’ diritto sull’immobile, e neanche a viverci? (lui ha una figlia che risiede nella svizzera tedesca lei avra’ diritto al 50% ma dei beni del mio compagno giusto).
nel caso in cui dovessi mancare l’unico affidatario sara’ il padre? i nonni (nel caso specifico i miei genitori che lo anno cresciuto non hanno alcun diritto sul minore?non possono essere affidatari? gli altri nonni sono a cuba, lui potrebbe anche decidere di portarlo la lontano dai nonni materni?
infine nel caso in cui dovremmo finire la convivenza, sara’ il tribunale dei minori ha dichiarare l’affido? congiunto o di parte che sia? e stabilire gli incontri con il padre e il mantenimento?vengono tenute in considerazione le motivazioni della chiusura della convivenza? hai fini dell’affido?
il mio compagno puo’ portare in vacanza sia in italia che all’estero ne caso specifico a cuba etc. se non sono d’accordo a mandare il bambino da solo?
Se sara’ ossibile darmi info la ringrazio.
Cordiali Saluti