Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
Salve. Mio nonno ha avuto 3 figli, ognuno da una moglie diversa poiché è rimasto vedovo due volte. Il primo dei suoi figli è mio padre. Alla morte della sua terza moglie (mio nonno era già morto da quasi 20 anni) è sorto il problema di come dovesse essere suddiviso l’appartamento in cui vivevano. Vorrei sapere, gentilmente, come dovrebbe essere la divisione del ricavato ottenuto dalla vendita dell’immobile? Grazie mille.
Salve. Sono una ragazza madre e mia figlia è riconosciuta dal padre, percepisco 155 euro al mese di mantenimento. Ora il padre ha messo in vendita una casa ereditata. Volevo chiedere se mia figlia, essendo minorenne, ha diritto ad una parte del ricavato. La ringrazio in anticipo.
Grazie di cuore..
@ Luigi: potete essere proprietari in 6 e poi rilasciare procura speciale per la vendita ad una sola persona, non è un problema. Ma non sarà il caso di consultare un avvocato o un notaio?
@ Paolo, hai una casa e non puoi andarci ad abitare perchè lo ha detto lo psicologo??? Tranquillo, in Tribunale non potrebbero che apprezzare che anche se separato vivi così vicino e la gestione dell’affidamento congiunto diventa semplice ed effettiva. Parla con i tuoi figli, spiega e poi vai a vivere al piano di sotto. Oppure chiedi allo psicologo di pagarti l’affitto!! 😉
@ Dama, purtroppo non si può sapere quanto tempo passa in caso di testamento per informarti, perchè bisognerebbe capire chi ha questo testamento (la moglie? un notaio?). Se il testamento non c’è tu puoi chiedere una ricognizione di paternità, anche dopo la sua morte. Non è un procedimento facile e dovrai avere delle prove (ma anche le testimonianze di questo anno e mezzo di rapporto stretto lo sono), ma è sicuramente possibile e, direi, dovuto. Cerca un avvocato che abbia esperienza in materia.
Ciao,
mi trovo in una situazione difficile: ho 27 anni, e per più di dieci ho avuto il sospetto di avere un papà naturale diverso da quello che mi ha cresciuta e che mi ha dato il cognome. Dopo alcune indagini sono riuscita a contattare il papà che ritenevo essere quello naturale (dato che è stato presente nella mia infanzia e nella mia adolescenza sotto forma di amico di famiglia).
Lui ha confermato i miei dubbi e abbiamo ripreso un bellissimo rapporto durato un anno e mezzo circa, stroncato dalla sua morte improvvisa che mi ha lasciata in un dolore inconsolabile.
Lui era una persona sposata e senza altri figli.
Quando era in vita ha sempre detto che avrebbe provveduto a lasciarmi in eredità alcuni beni, ma io ora non so se abbia fatto in tempo a sistemare pratiche o cose simili..
Cosa posso fare? In caso di testamento, quanto tempo passa prima che mi informino? Ed in caso di assenza di testamento o di mia assenza nel testamento, cosa posso fare?
Grazie
Ciao Silvia, ti ringrazio molto per la risposta. E’ di conforto sapere di essere almeno nella direzione giusta. Grazie ancora, Anna.
Claudia, grazie della risposta. per sbaglio ho indirizzato a te la mia domanda, non intendevo, per cui chiedo scusa sia a te che ai titolari del BLOG. comunque spero di avere un chiarimento dalla Gentile AVV. Silvia e Sga. Serena a rigguardo della mia domanda. (Le leggi Americane non hanno niente a che vedere con il mio quisito) ciao e grazie.
Salve, sto avviando una separazione con mia moglie,dopo 22 anni di relazione, con 2 figli di 14 e 11 anni.Avedno una casa al piano terra sotto la mia attuale abitazione (che resterebbe a moglie e figli), mia moglie,su consiglio dello psicologo,non vuole che vada in quella abitazione,perchè i bambini non comprenderebbero la separazione dei genitori.Il problema è che non ho altre soluzioni su dove andare.
Qualcuno ha qualche riferimento che supporti quanto sostenuto da mia moglie (credo che i bambini siano abbastanza grandi per capire
LUIGI, anzitutto un chiarimento: l’avvocato nonchè gestore del blog è Silvia (con Serena, che però qui non risponde spesso), io sono solo una lettrice ed ogni tanto mi intrufolo e mi permetto di rispondere solo in base alle mie esperienze personali, che purtroppo non riguradano compravendita di immobili nè (per fortuna) successioni. Insomma, il merito di questo bellissimo ed utilissimo spazio non è certo mio e non intendo prendermelo impropriamente, ci tenevo a specificarlo.
Per quanto riguarda la tua domanda invece mi spiace ma non ho proprio idea di cosa poterti rispondere: io ho esperienza solo di separazione e divorzio.
Poi non so se col fatto di essere residenti negli USA ci sia da considerare la legislazione statunitense, piuttosto che quella italiana, o entrambe… forse sarebbe meglio contattare un avvocato là negli USA e chiedere anche a lui, per chiarirvi meglio le idee.
In bocca al lupo.
Gentili Signore Silvia e Claudia dagli USA tanti saluti. Vi ho gia scritto alcuni mesi fa’, ma datosi che non abbiamo ancora concluso molto vi proponiamo queste domande sperando di un consiglio o chiarimento. siamo 5 fratelli con una mamma residenti Negli USA nostro padre e deceduto, e quindi siamo in 6 padroni a quota di una propieta’ in italia. Qual’e’ piu’ vantaggioso datosi la lontananza dal territorio Italino, effettuare un atto di successione? e quindi essere padroni in 6? oppure donare la nostra quota a nostra madre. Domando cio’ per capire se in caso di eventuale vendita della propieta’ e piu’ facile fare il contratto di compra vendita se c’e un solo padrone da firmare i documenti, o se effettuiamo la successione e emettiamo una procura ad un nostro fidato, puo questi vendere a nome di tutti noi, o ci sara’ il bisogno che ognuno di noi dovra’ firmare i contratti e fare contratti separatamente? Datosi la lontananza dal territorio spero di poter capire meglio come agire. spero di avermi spiegato e aspetto un vostro consiglio CIAO e GRAZIE dagli USA
buongiorno silvia ,grazie cmq della risposta Floriana
figlio che riceve la disponibile dal genitore ha obblighi diversi nei confronti del genitore rispetto agli altri fratelli?
Luigi, ma se riceve la disponibile vuol dire che il genitore è già morto!!! Intendi dire se riceve una donazione nei limiti della disponibile? Comunque non c’è un collegamento diretto con particolari doveri.
Salve, ho appena scoperto questo blog..è da tempo,ovvero 4 anni che verto in una situazione molto particolare, cercherò di spiegarmi al meglio!
Sono una figlia di 22 anni che vive sola..mia madre ha una pensione di inabilità, e quindi non può in nessun modo darmi una mano, chiaramente a livello economico..motivo per cui mi sono trovata costretta ad abbandonare gli studi; mio padre vive attualmente in America, quadagna poco e a nessuno di loro interessa più la mia vita..pur essendo stata una figlia modello; 4 anni fà prima che mio padre si trasferisse in America, Io ho comprato in Romania un appartamento ( i miei sono Rumeni)sul quale mio padre ha un diritto di usufrutto per tutta la vita.Ho cercato prima che questi fosse poi arrestato proprio negli USA di convincerlo a darmi la possibilità di vendere l’appartamento per me unica possibile fonte di sostegno per il mio futuro..nulla di fatto si rifiuta di aiutarmi in qualsiasi modo, e ora che è uscito di galera ha fatto perdere le sue tracce..lui è cittadino Italiano a tutti gli effetti come me.
Io da figlia cosa posso fare per riscattare il mio bene..in modo tale da poterlo vendere e godere dei frutti della mia proprietà?
Preciso che non viene da lui ne utilizzato ne salvaguardato in nessun modo( già 4 anni fà presentava danni strutturali, su cui intervenire, immaginiamoci oggi).Posso fare qualcosa dall’Italia per far si che almeno mio padre si prenda le sue responsabilità, nei miei confronti..anche magari attraverso la revoca o l’annullamento dell’usufrutto?
Ringrazio anticipatamente per la risposta, e spero che almeno attraverso questo blog, io possa ottenere qualche spunto per far valere i miei diritti di figlia abbandonata a se stessa!
Alina
buona sera silvia
volevo avere un’informazione io ho quasi 39 anni e ho 4 figli la più grande è appena diventata maggiorenne (a novembre) ed è figlia del mio primo matrimonio (mi sono separata legalmente nel 1994 e divorziata nel 2000)da quasi 14 anni convivo con il mio secondo marito (ci siamo sposati nel 2005 in separazione dei beni) e con lui ho avuto gli altri 3 figli tutti ancora minorenni. Il mio attuale marito a sempre provveduto alla crescita,l’educazione e all’affetto della mia prima figlia mentre il pradre naturale lo ha fatto poco e in modo assolutamente discontinuo (anche se da circa 2 anni e nonostante la maggiore età versa quasi puntualmente il mantenimento alla figlia)..ma veniamo alla domanda.
io e mio marito stiamo acquistando una casa cointestata e volevamo di comune accordo tutelare anche la mia figlia senza ricorrere a scrivere un testamento.supponendo (e facendo tutte le corna del caso) il mio decesso …1/3 andrebbe a mio marito e i restanti 2/3 sarebbero divisi x i 4 figli…però supponendo il contrario? a me toccherebbe sempre 1/3 ma i restanti 2/3 sarebbero divisi solo tra i 3 figli che ho avuto con mio marito.
Abbiamo e pensavamo all’adozione di mia figlia da parte di mio marito ma ho letto che i figli legittimi di chi adotta dovrebbero essere maggiorenni ..c’è anche un’estensione x chi ha figli minorenni ma non l’ho ben capita…come può mio marito adottare mia figlia in modo che lei anteponga il cognome di mio marito al suo senza perderlo?.
inoltre il padre naturale deve essere messo a conoscenza di questa cosa?
ti ringrazio anticipatamente per la risposta e mi scuso se x caso non sono stata chiara
grazie floriana
Floriana e Alina, sono entrambe questioni che andrebbero studiate e quindi non mi sembra questa la sede. Sicuramente avete entrambe il modo di tutelare i vostri diritti. Rivolgetevi ad un legale che curi i vostri interessi e che possa studiare i vostri casi specifici.
Ciao Silvia,
non so se potrai rispondere a questo mio quesito, ma sono preoccupata per la situazione che deve gestire mia mamma e sto cercando di trovare delle alternative per venirle in aiuto.
Mia mamma ha una sorella affetta da disturbo pischico certificato, per il quale è in cura al centro di igiene mentale da oltre 30 anni. Vive in una casa del comune e percepisce la pensione di reversibilità del secondo marito, deceduto un anno e mezzo fa, che la rende economicamente autosufficiente.
Nell’ultimo anno mia zia ha tenuto comportamenti sconsiderati, dissipando in meno di un mese quei pochi risparmi che aveva messo da parte grazie all’aiuto di mia mamma e contraendo addirittura debiti.. non entro nei particolari di questa penosa situazione, ma posso riassumere dicendo che ha compromesso la sua situazione economica cercando di dimostrare il proprio affetto verso alcuni suoi nuovi “amici” facendo loro grossi regali e pagando loro spese mediche importanti.
Ora mia mamma è molto preoccupata per mia zia, ma allo stesso tempo ha timore nel ricorrere ad azioni legali come l’interdizione, l’inabilitazione o alla più semplice (e per me appropriata) nomina di un amministratore di sostegno, per paura di una drastica reazione di mia zia: la cosa che si vorrebbe evitare è che lei rompesse i ponti con la famiglia, poiché si tratta di una persona fragile e malata che rimarrebbe sola e vulnerabile.
I miei nonni sono ormai anziani, non possiedono molto, solo la casa in cui vivono (sono in comunione dei beni) e i risparmi in un conto a loro cointestato insieme a mia madre. In un futuro, al momento dell’eredità una parte di essa andrà inevitabilmente a mia zia: c’è un modo per proteggere questa quota, in modo che per mia zia possa costituire una somma “vincolata” da usare solo in caso di necessità?
Io ho cercato tanto in internet e sono giunta alla conclusione che l’amministratore di sostegno sia l’unica soluzione legale possibile. Si era pensato anche a ricorre a qualche sorta di accordo scritto, ma credo che sia impraticabile stando alle sue condizioni di salute.. anzi potrebbe addirittura sortire l’effetto contrario, nel cercare di proteggerla da chi la sta raggirando potremmo essere accusati noi della stessa cosa!
Mi rendo conto che il problema è articolato ma ti sarei infinitamente grata se potessi darmi due “dritte”.
Grazie in anticipo
Anna
Anna, come tu dici l’amministratore di sostegno è l’unica via. Contro la volontà dell’amministrato sarà una bella lotta, ma se ci sono certificazioni e se ha compiuto azioni economicamente svantaggiose per se stessa, il tentativo si può fare.