I diritti dei figli

diritti dei figli

Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.

Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).

Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.

FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.

I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).

Prova a leggere anche:

Previous

Fratelli in un’altra famiglia

Tema del mese: alimentazione ed allattamento

Next

673 thoughts on “I diritti dei figli”

  1. Ciao,
    Sono la seconda di tre figli e mio padre ha intestato la casa dove abitiamo a mio fratello piu grande, il quale vive con la compagna ed il figlio in una seconda casa di proprieta intestata a mio padre.
    vorrei sapere se un domani a me dovesse servire casa per mettere su famiglia, avvrei modo legalmente di ricevere lo stesso trattamento avuto da mio padre nei confronti di mio fratellomaggiore?
    -Sono preoccupata anche per il fatto che la compagna di mio fratello non è italiana e non lavora e quindi mi chiedevo se le cose tra loro dovessero andare male potrebbe ottenere la disponibilità della casa dove vive con mio fratello che però è ancora intestata a mio padre?
    Per quanto riguarda invece l’eredità, la casa che è intestata a nome di mio fratello rientrerebbe nel patrimonio da dividere o essendo a lui intestata non ne farebbe parte?
    Grazie per l’ attenzione spero di essermi riuscita a spiegare.

    • Debora, la casa se è intestata a tuo fratello è sua. In fase di eredità dovrai provare che quell’intestazione è stata fittizia e costituisce già quota ereditaria.
      La compagna di tuo fratello, in caso di scioglimento dell’unione, se hanno figli potrebbe senz’altro vedersi affidata quella casa, almeno fino all’indipendenza economica dei figli.
      La pretesa nei confronti di tuo padre può essere tutt’al più morale.

  2. ciao, mio padre è venuto a mancare 3 anni e mezzo fa, da un anno mia madre si è trovata un nuovo fiadanzato, ora lei percepisce la pensione di reversibilità di mio padre(circa 650),tra circa una settimana io andrò a convivere e lei si trasferirà da lui.vorrei sapere 2 cose: lei ha il rischio di perdere la pensione??e se nel caso lui dovesse lasciarla noi tre fratelli saremmo obbligati a darle una mano?
    ti ringrazio fin da ora.

  3. Buon giorno,mi chiamo Giuseppe e ho un grosso problema.Mi sono sposato28 anni addietro con una donna dalla quale ho avuto 2 figli che hanno adesso rispettivamente 25 e 17 anni e dalla quale sono divorziato. cinque anni or sono ho conosciuto un’altra donna con la quale convivo ed ho avuto una bimba che adesso ha tre anni. ora lei non se la sente piu di continuare la convivenza e ha deciso di separarsi da me. Io sono proprietario di un immobile che in conseguenza dei fatti ho venduto ed ho già comprato un alloggio per me ed un’altro anche intestato a me per metterci dentro lei e la bimba gratuitamente in cambio dell’assegno di mantenimento. gli atti di acquisto devono ancora essere redatti…cosa posso fare affinchè non rischi che questa donna possa approppriarsi dell’alloggio in uso o che possa chiedermi altri soldi per qualsiasi motivo. Premetto che lei ha attualmente un lavoro a tempo indeterminato.
    Grazie

  4. Vorrei porre un quesito, nell’anno 1987 mi sono sposato con una donna divorziata che aveva di una figlia di 9 anni invalida al 100% avuta durante il precedente matrimonio. Durante il matrimonio abbiamo avuto un figlio che attulamente vive con me, nell’anno 1993 l’ex moglie presentava istanza presso il tribunale dei minori di adozione in casi particolari art . 44, pertanto predetta ragazza veniva dato in aggiunta al suo anche il mio cognome. Nell’anno 1994 l’ex moglie presentava domanda di separazione consensuale in effetti mio figlio veniva a vivere con me e sua figlia rimaneva con la mamma. Nel 1999 ottenevamo il divorzio le condizioni rimanevano le stesse entrambi economicamente autosuffucenti quindi provvedavamo a mantenere ognuno il proprio figlio. Dopo circa due anni sapendo che io mi dovevo sposare l’ex presentava domanda di ricorso di divorzio chiedendo gli alimenti per sia per lei che per la propria figlia, il tribunale stabiliva il mantenimento solo per sua figlia, mentre per mio figlio provvedevo solo ed esclusivamente io. Adesso la figlia della ex ha 33 anni sempre invalida al 100% percecisce sempre la pensione di invalidità e di accompagnamento e da circa due anni risulta ricoverata permanentemente presso una struttura pubblica. CHIEDO se io devo sempre continuare a corrispondere il mantenimento e se vi e’ qualche possibilità di recedere da predetta adozione in quanto non sono mai riuscito ad instaurare un rapporto affettivo con predetta ragazza.
    Grazie

  5. ciao,il mio compagno è separato e come succede nelle separazioni, ha lasciato la casa dove abitava alla moglie e ai figli minori,a cui passa 250 euro a testa,premetto ke la casa è intestata a tt e 2 i coniugi..adesso la moglie si è accompagnata con 1 altro uomo,ma effettivamente n risulta xkè lui ha ancora la residenza nella vekkia casa..secondo il mio compagno lui n potrebbe restare a dormire ma dovrebbe andarsene entro le 23’30 oppure pagare l’affitto a lui..lei ha replicato ke loro n convivono(anche se lui mangia e dorme lì) e adesso x n far vedere le cose lui va a casa di lei o a piedi o con 1 altra auto n sua..puo’ il mio ragazzo avvalersi di qlche legge ke lo tutela?qlke mese fa lei voleva riscattargli la casa con 1 cifra su cui erano daccordo tt e 2,ma per ora n abbiamo ricevuto risposta,oggi poi lei ha detto ke gli presenterà il conto di spese varie ke ha dovuto sostenere x i figli..ma nella cifra del mantenimento (considerando ke lui fa l’operaio)n sono comprese tt qst spese?..peraltro hanno tt e 2 lo stessso avvocato e secondo lui visto ke ha scelto lei l’avvocato qst tutela più lei ke lui..potete darci 1 consiglio su come muoverci?..grazie

  6. vorrei sapere comè esattament il diritto dei genitori sui loro figli minore per quanto riguarda la gestione delle finanze??

  7. Ciao Silvia grazie x l aiuto che dai a tutti noi
    ho un debito inps sono disocc.no $ possono pignorare dai miei dove risiedo?
    se cambiassi residenza magari senza fissa dimora ma continuassi a stare lì dai miei legalmente cosa cambierebbe?Si puo mettere la propria residenza in quei box piccole cantine che affittano?(mi sembra si chiamino easy box)
    Dato che sono disoccupato da diverso tempo qual è la cosa legalmente + giusta x evitare di pagare questo debito inps

  8. Ciao Claudia. Il tuo compagno è fortunato ha trovato te che lo aiuti. Purtroppo io sono solo, anche se ho la solidarietà di tanti amici e colleghi. Proprio oggi ho contattato una struttura dalle mie parti che ha disponibilità di alloggi per padri separati. Un monolocale 700 euro. Mi è crollato addosso il mondo. Lunedì comunque vado a firmare. Sono stanco e non ho più voglia di combattere. In qualche modo tirerò avanti. La mia fortuna è che riesco sempre a sorridere davanti a mia figlia che ha capito benissimo la situazione e continua a dirmi che mi vuole tanto bene. Questo mi basta. Grazie ancora

  9. MATTEO lo trovo ingiusto, ma anche il mio compagno a conti fatti alla fine resta con una cifra simile del suo stipendio, dopo aver pagato mantenimento, extra e spese varie per la figlia. se non ci fossi io a pagare affitto e bollette finirebbe a vivere sotto ai ponti (e nostro figlio lo devo mantenere io da sola, in pratica, perchè lui con 400-500 euro al mese ci si paga le sue spese e poco più, e questo mi fa arrabbiare da morire, perchè un figlio è un figlio e non capisco perchè mio figlio debba avere meno diritti della figlia della sua ex-moglie solo perchè è nato dopo, ma questo prevede la legge e non possiamo farci niente). L’avvocato l’hai già sentito, se non ti fidi di lui prova a sentirne un altro, per avere un altro parere, poi alla fine decidi tu se per quei 50 euro (o quello che ti diranno) ti vale la pena di affrontare una separazione giudiziale, con i tempi ed i costi che comporta (senza considerare che se ora con la tua ex i rapporti sono buoni o discreti potresti rovinarli definitivamente).
    E ricorda che il futuro ed i ricordi non sono fatti solo di soldi, ma conta molto di più l’amore e la dedizione che le dedicherai, anche se potrai farlo per poco tempo e/o al telefono (quando starà con la madre).
    In bocca al lupo.

  10. @ arianna: rivolgendosi ad un avvocato che conosca la materia, se ci sono prove del passaggio di denaro per l’acquisto della casa, non sarà difficile far valere le ragioni di tuo marito.

    @ patti, puoi chiedere, con ricorso al tribunale, la modifica delle condizioni di separazione per eliminare l’obbligo del mantenimento: aver mentito sugli studi e aver rifiutato un lavoro, sono due buoni elementi per fondare una richiesta del genere.

    @ robertina: non capisco se intendi cosa spetterebbe a tuo figlio in caso voi genitori vi separaste. Comunque gli spetta di essere mantenuto adeguatamente al tenore di vita familiare e secondo le possibilità dei due genitori

  11. convivo da 7 anni ed ora aspetto un figlio il rapporto di copia non va ed il mio compagno non lavora ma ha tante arredità cosa tocc al figlio quando nascerà?
    aspetto risposta grazie tanto

  12. Scusa non volevo dilungarmi troppo.I 250 sono mantenimento per mia figlia extra esclusi.
    Sono solo e non ho nessuno.Gli appartamenti a milano e dintorni anche per un monolocale non me la cavo con meno di 550/600 euro.
    Io dovrei sopravvivere con 400 euro senza mai ammalarmi e facendo sempre gli straordinari. Il mio avvocato dice che se non firmo e andiamo in guerra al massimo posso ottenere 50 euro in meno per il mantenimento. Che futuro e che ricordi posso dare di me a mia figlia?
    E il bello di tutto ciò è che non ho fatto nulla per meritarmelo.
    Sicuramente non sarò stato il migliore dei mariti ma non ho fatto mancare mai nulla a loro.

    • Matteo, se ritieni che le condizioni non siano accettabili, non le accettare. parlane con il tuo avvocato e fai proposte diverse.

  13. MATTEO potrai sopravvivere come fanno tutti i divorziati che devono pagare un mantenimento. non ci dici nemmeno se i 250 comprendono tutto o poi ci sono gli extra, nè se hai un posto dove vivere, nè altro, ma gli avvocati che hanno seguito la tua pratica lo avranno sicuramente saputo e valutato che puoi sopravvivere con queste spese.

  14. Buona Sera,
    Sono sposato dal 2002 e con una figlia di 7 anni. Fino ad aprile mia moglie era tranquilla e felice. A Giugno si sveglia e dice che vuole la separazione senza darmi spiegazioni. la casa coniugale è intestata solo a me e pago 700/750 di mutuo con uno stipendio base di 1600 euro. Devo lasciarle la casa pagando sempre io tutto il mutuo e dare un mantenimento di 250 euro al mese e questo è il massimo che sono riuscito a contrattare tramite gli avvocati.Con gli straordinari arrivo malapena a 2000 euro finchè ci saranno o mi ammalerò. La domanda è questa: siccome non ho ancora firmato niente, posso vendere la mia casa senza il suo permesso?
    Le volevo dare anche la metà del ricavato ma ha rifiutato.
    Come potrò mai sopravvivere?

Comments are closed.