I diritti dei figli

diritti dei figli

Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.

Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).

Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.

FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.

I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).

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673 thoughts on “I diritti dei figli”

  1. buona sera a tutti sono nuova e mi rivolgo a silvia x chè ho un grosso problema e non so come comportarmi nell anno 2005 mio suocero e mia suocera in comunione dei beni vendono casa e incassano la bellezza di 350 mila euro senza far venire a sapere nulla a mio marito , comprano una nuova casa e danno dei soldi alla figlia esludendo il figlio a oggi mio suocero è morto nell ano 2009 mio marito in qualità di erede fa tutti gli accertamenti quindi visure catastali della sorella x che con i soldi che gli ha dato il padre si è comperata la casa , movimenti del conto corrente dv c erano assegni e assegno intestato alla sorella , rogito dal notaio , ecc ecc adesso il mio problema è questo sul conto corrente hanno lasciato 3000 euro diviso per tre e hanno fatto sparire gli altri soldi cointestandosi un conto corrente a nome della mamma e della figlia e in piu uno solo a nome della madre cosi fatto hanno lasciato fuori mio marito nascondendogli tutte queste cose anzi se non veniva fatta la lettera alla banca da parte di un avvocato non gli avrebbero lasciati nemmeno le 1000 euro del conto corrente a nome del padre potete aiutarmi e dirmi come può tutelarsi mio marito per avere quello che gli spetta anticipatamente ringrazio

  2. Buona sera,ho un figlio di 25 anni,sono divorziato con sua madre dal 1995 – ho sempre corrisposto l’assegno di mantenimento per mio figlio,che vive tutt’ora con sua madre,recentemente ho scoperto che dal momento che ha iniziato gli studi universitari – 6 anni – ha solo studiado il primo anno,doveva già laurearsi da 3 anni,visto che la laurea dove si è scritto dura max 3 anni,in questi anni non ha fatto che mentire dicedomi che andava tutto bene,che se preparava la tesi, che aveva preso 30,che ect ect,tutte bugie,adesso ho le prove che ha mentito,fino ad oggi non mi era stato possibile provarlo,gli ho anche offerto del lavoro che ha rifiutato. la mia domanda è questa,cosa posso fare per annullare la sentenza di mantenimento,e quali sono in questi casi i doveri di un figlio,visto che si parla solo di doveri dei genitori.

    grazie per la risposta
    saluti

  3. MARZIA se tua madre non ha modo di mantenersi e tu sei l’unica parente credo proprio ti spetti di mantenerla. Ma la pensione non spetta a tutti, anche a chi non ha mai lavorato? Mi sembra che mia nonna ad esempio qualcosa lo prendesse… hai già sentito con l’INPS per l’eventuale pensione di tua madre?

    LUCA posso intanto dirti quello che ho scoperto io finora (convivo col padre di mio figlio)
    Come prima cosa cambia che i genitori non sposati devono entrambi presentarsi in comune per riconoscere il figlio, altrimenti viene riconosciuto solo dal genitore che è andato in comune (mentre se si è sposati può andare solo il papà mentre la mamma è ancora convalescente dal parto ed il figlio risulta riconosciuto per entrambi).
    Per chiedere gli assegni familiari devi andare all’INPS e compilare il modulo ANF42, loro poi controllano e ti rilasciano il modulo ANF43 che dovrai allegare alle domande per la richiesta degli assegni familiari e che ha vlidità di 5 anni (quindi ogni 5 anni lo devi rifare, mentre a chi è sposato non serve).
    Altro per ora non mi è capitato e so che poi ci sono questioni legate all’eredità ed all’affidamento in caso di decesso di entrambi i genitori: in pratica gli zii è come se non esistessero, vengono considerati parenti solo i genitori ed i nonni, e se ci sono altri bambini nati da un’altra unione (figli legittimi) questi possono liquidare la parte di eredità di una proprietà al figlio naturale senza doverne chiedere il permesso. Ma su questo le mie informazioni sono ancora molto fumose, per fortuna.

  4. Salve vorrei sapere quali restrizioni legali possono avere i genitori nei confronti di un loro eventuale figlio nel caso in cui i genitori non siano sposati.Cosa cambia tra l’essere sposati o no?

  5. buongiorno, ho un lavoro e ho sul mio stato di famiglia due miei figli di 3 e 15 anni e mia mamma di 64 anni che non ha nessun reddito e pensione.essendo sola sono obbligata a mantenere economicamente anche mia madre? grazie

  6. @Angelo, se hai un reddito e lavori, tua madre non è tenuta a farti vivere in un suo immobile. Triste, ma così. Per i € 40.000 dovrebbero applicarsi le norme del comodato: ” il comodatario non ha diritto ad alcuna indennità per i miglioramenti apportati alla cosa concessagli in comodato; ha però diritto ad un’indennità corrispondente alla minor
    somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della restituzione, nel caso in cui il comodante abbia onsentito all’effettuazione dei miglioramenti, ed ha diritto comunque a compensare il valore dei miglioramenti con l’entità dei deterioramenti
    subiti dalla cosa stessa senza sua colpa o per colpa lieve”.

    @Maria, se si commenta un post pubblico, su un sito pubblico, ci si espone legittimamente a ricevere commenti. Ovviamente condivido il consiglio di Claudia e non per questioni “morali”, ma perchè pri a o poi, verrà fuori. Nella maggior parte dei certificati, appare la dicitura “coniugato/a con…”, che ovviamente non viene tolta in seguito a separazione. Credo, ma è soltanto una supposizione, che al momento di registrare la nascita non ci sia motivo perchè emerga il dato sul genitore, dato che la registrazione riguarda il figlio. Ma, ripeto, non è una certezza.

  7. E’ parecchiotempo che non rispondo ai commenti di questo post.

    @ Francesco: immagino che la tua ragazza sia maggiorenne, se no il problema neanche si porrebbe. Certo tre mesi per rendersi autonomi non sono molti. Certo, bisogna decidere se concentrare le energie sul trovare un lavoro e mantenersi, oppure sull’intraprendere una causa dagli esiti incerti contro la madre…

    @Simona, certo che puoi avere il mantenimento per vostro figlio con un reddito da reversibilità.

    @solange, se viene provata la paternità biologica, non può rifiutare il riconoscimento. Ovviamente questo non prevede un mantenimento, a meno che non ce ne siano motivi, ma sicuramente diritti ereditari.

    @sara, a meno che non si sia maturata usucapione e che non si riesca a provare una rinuncia all’eredità, il diritto di proprietà ereditario resta. E’ un caso da sottoporre ad un legale non con una semplice domanda in un commento: bisogna conoscere tempi e fatti.

  8. Grazie Claudia dell’attenzione, ma io non ho chiesto a nessuno il suo parere sull aspetto morale. In ogni caso sembra strano giudicare non spando nemmeno “il perchè” .
    Per favore mi rispondi qualcuno che sa esattamente se lo stato civile viene fuori all momento dell’iscrizione all’ Ufficio Civile presentando la denuncia di nascita per procedere con il riconoscimento.

    purtroppo sto in ospedale e non posso rivolgermi di persona.
    Grazie in anticipo.
    Maria

  9. MARIA il tuo stato civile viene fuori in qualsiasi certificato, ad esempio se ti fai fare lo stato di famiglia per chiedere gli assegni familiari, e comunque prima o poi il tuo compagno lo verrà a sapere che sei stata sposata, non mi sembra carino nei suoi confronti nasconderglielo.
    non ricordo se all’iscrizione in anagrafe venga fuori lo stato civile, so per certo però che per le coppie non sposate devono recarsi all’anagrafe entrambi i genitori altrimenti il bambino risulta riconosciuto solo dal genitore che si è presentato.

  10. Sono separata da 2 anni e sto per avere un figlio con il nuovo partner. Il mio matrimonio lo sempre tenuto in segreto da lui. Come si fa il riconoscimento del figlio dal suo padre in questo caso e se si può fare che il padre del bambino non venga a sapere nulla che sono ancora sposata (separata in questo caso).
    Visto che non so se uscirà fuori mio stato civile all’ atto del riconoscimento.

    Grazie in anticipo.
    Maria

  11. Sono separata da 2 anni e sto per avere un figlio con il nuovo partner. Il mio matrimonio lo sempre tenuto in segreto da lui. Come si fa il riconoscimento del figlio dal suo padre in questo caso e se si può fare che il padre del bambino non venga a sapere nulla che sono ancora sposata (separata in questo caso).
    Visto che non so se uscirà fuori mio stato matrimoniale all’ atto del riconoscimento.

    Grazie in anticipo.
    Maria

  12. sono un padre separato con tre figli di cui due nati da un precedente matrimonio ed uno nato con l’attuale compagna. Dal 2005 abito in un immobile di proprietà di mia madre il quale ho ristrutturato con una spesa di 40.000 euro. Era intenzione di mia madre donarmi questo immobile adesso dopo un litigio mi ha detto che me ne devo andare. Mio padre vorrebbe aiutarmi ma non può perche la casa è intestata a lei, anche se comprata nel 1974/76 quando loro erano già sposati (sposati nel 1969). Adesso abito in questa casa solo con l’ultimo figlio di 13 mesi come se fossi un ragazzo padre mentre con gli altri due di 11 anni trascorro il tempo in cui mi sono affidati. Posso richiedere i soldi della ristruttturazione a mia madre? Lei mi può mandare via nonostante ho un figlio nato in questa casa di 13 mesi e due figli gemelli di 11 anni che trascorrono con il padre l’affidamento condiviso?
    Grazie

  13. solo un saluto per ora, preferisco leggere i commenti

    cordialità
    antonio di chiara

  14. Buongiorno
    avrei bisogno di un aiuto su una questione ereditaria che si trascina da almeno 30 anni.
    Mio nonno è deceduto circa 30 anni fa lasciando una casa e dei terreni in eredità alla moglie e ai tre figli (una è mia madre).
    Mia madre da quando si è sposata non ha mai abitato in quella casa, gli altri due figli sì e uno di loro ci abita tutt’ora e ha piazzato a viverci dentro anche una figlia, il genero ed il nipote.
    Qualche anno fa è deceduta anche mia nonna ma non è stata fatta alcuna trascrizione (???).
    In pratica esiste questo tacito accordo secondo cui adesso quella casa è solo di mio zio e di sua figlia, mentre mia madre non ha mai avuto nulla (e nulla chiede formalmente perchè le dispiace “litigare” con il fratello).
    L’altra mia zia si è comprata casa per conto suo con il marito diversi anni fa e anche lei ha lasciato che mio zio facesse quello che voleva della casa che era dei miei nonni.
    Mia madre non avendo mai chiesto nulla fin’ora ha perso qualsiasi diritto a quello che le spettava?
    Mi sale il nervoso perchè in pratica mio zio e mia cugina non hanno mai pagato nè un mutuo nè un affitto che invece sia i miei genitori che ora noi figli paghiamo con tanto sacrificio.
    E adesso magari mia madre ha perso tutto per la sua “bontà” diciamo così…oltre il danno la beffa!
    Grazie mille!

  15. Salve, le ho già scritto poco tempo fa un ”lungo romanzo” sulla complicata situazione che ho con il mio padre biologico. Non voglio annoiarla e non pretendo una risposta, solo mi farebbe molto comodo sapere prima di intentare una causa legale, se mio padre pou’ rifiutarsi di riconoscermi e se si in che casi. Grazie ancora e anticipatamente per il tempo che dedicate nel cercare di aiutare altri a districarsi in questioni cosi’ importanti.

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