Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
Salve,
vivo con mio padre separato, che vorrebbe impormi la presenza in casa della nuova compagna che io non approvo. Vivendo da precario nonostante un piccolo stipendio altalenante non ho possibilità di lasciare il mio domicilio. Sono costretto a subire questa presenza indesiderata nonostante abbia espresso la mia volontà contraria?
Buongiorno Silvia!
Ho bisogno di un consiglio. convivo da dieci anni con il padre di mio figlio che da circa due mesi è costretto su una sedia a rotelle. l’unico reddito del mio ex era la pensione di reversibilità dovutagli dopo la morte di sua moglie. posso ottenere il mantenimento per mio figlio se fonte del reddito del mio ex è questa pensione? dimenticavo…..il mio ex ha altre tre figlie tutte maggiorenni.
grazie in anticipio della risposta e del tempo che mi concederai!
Ciao vorrei avere un tuo consiglio, se la madre della mia ragazza la butta fuori di casa, perchè dopo aver finito la scuola da solo tre mesi dice che non ha voglia di lavorare, e trovandosi in una situazione economica difficile(separata e disoccupata), impone alla mia ragazza di abbandonare il tetto di casa in quanto gli porterebbe troppe spese, cioè solo il vitto e alloggio. In via legale cosa si potrebbe fare ? grazie dell’attenzione!
paolo, cosa devi fare? trovare un lavoro e contribuire a mantenere tuo figlio.
con la mia ex ragazza non andiamo piu dacordo abbiamo un figlio melo fa vedere una volta la settimana in presenza della assistente sociale io non lavoro lamia ex mi chiede 200 euro al mese ma non la posso accontentare mia madre non puo darmeli perche a mio padre che e disabile al100x100 cosa devo fare grazie
GRAZIE MILLE PER L’ATTENZIONE SILVIA …..
A PRESTO ;-))
Ok, la ringrazio per il tempo dedicatomi e le auguro buon lavoro
Alex, nessuna norma prevede un sussidio per i figli. Alloggio, pasti, utenze e consumi, tasse universitarie e libri, vestiario adeguato, possono considerarsi un mantenimento adeguato.
Dai, che un lavoretto al bar sotto casa o 4 ore da McDonalds si trovano anche senza tanti clientelismi.
ovviamente no, ho già inviato in passato e ancora adesso il curriculm vitae a qualche azienda con scarsi risultati, dovuti ampiamente alle sempre piu crescenti domande di lavoro -senza contare le modalità di clientelismo con il quale viene spesso ottenuto-.
…infatti il mio quesito, al quale non ha risposto, è da considerarsi in ultima ratio e credo sia anche pertinente al suo articolo “i diritti dei figli”, o forse sbaglio?
Mario, hai obblighi solo nei confronti del bambino. Sull’entità del mantenimento non mi pronuncio: ci sono molti fattori da valutare in concreto.
Alex, ma perchè a 22 anni devi avere il permesso dei tuoi genitori per lavorare part-time?
buon pomeriggio e complimenti per l’opera di informazione da lei realizzata,
vorrei avere una conferma sul seguente problema:
sono uno studente universitario di 22 anni ed entrambi i miei genitori sono dipendenti statali; ricevo da loro 10euro ogni settimana, cifra che ritengo sproporzionata e insufficiente per la vita di uno studente.
Ho chiesto loro gentilmente di ottenere una carta prepagata, sulla quale versarmi un corrispettivo mensile. La cosa è stata realizzata e mi sono stati versati 100euro ogni mese per 4 mesi.
Adesso però sono ormai 4 mesi che non ricevo versamenti, cosa che mi viene negata senza motivo.
Dato che fino a prova contraria viviamo sotto lo stesso tetto, allora ho chiesto loro di poter lavorare, anche solo part-time per guadagnare il minimo indispensabile al fine di avere una somma di denaro da poter utilizzare nella vita di ogni giorno, in particolare per coltivare i miei interessi, in primis la musica. Ovviamente il tutto senza lasciare gli studi -non ho frequenza obbligatoria all’università-
La mia richiesta è stata respinta “perchè devo concentrarmi solo ed esclusivamente sugli studi”.
La domanda che vorrei porle quindi è la seguente: la richiesta di un sussidio mensile è legittima o pretendo troppo?
E se la richiesta del sussidio fosse legittima, potrei avvalermi del patrocinio a spese dello stato per ottenerlo?
La ringrazio dell’attenzione e spero di essere stato il piu chiaro possibile
BUONGIORNO , AVREI ANCH’IO UNA DOMANDA PER VOI ..
IO E LA MIA RAGAZZA NON E’ CHE STIAMO PASSANDO UN GRANDE PERIODO ,
CONVIVIAMO DA CIRCA 10 MESI NELLA CASA INSIEME AI MIEI GENITORI E ABBIAMO UN BAMBINO DI 7 MESI CHE HO RICONOSCIUTO ALLA NASCITA ..
NEL CASO DOVESSIMO LASCIARCI , OLTRE GIUSTAMENTE AL MANTENIMENTO DEL BAMBINO A CUI DOVRO’ FAR FRONTE , HO ANCHE QUALCHE OBBLIGO NEI CONFRONTI DELLA MAMMA PUR NON ESSENDO SPOSATO ?
IL MIO REDDITO E’ DI CIRCA 1300 € MENSILI IN PERCENTUALE QUANTO POTREBBE COSTARMI ?
GRAZIE PER L’ATTENZIONE ..
A PRESTO
CIAO
Simona, al decesso del nonno la proprietà dell’immobile è divenuta: 1/3 della nonna, i restanti due terzi ai due figli. Nel caso di specie un terzo ciascuno. Il terzo della figlia deceduta (se già deceduta all’epoca, o dopo al suo decesso), diviso tra il marito (1/3, se c’è un marito) e 1/3 ciascuno ai figli.
Alla morte della nonna, il suo terzo si ripartirà a metà tra il figlio maschio e i due nipoti figli della figlia femmina.
I due nipoti figli della figlia femmina, dunque, hanno diritto a porzioni in diverse fasi. Non è detto che non equivalgano ad 1/4 del totale.
Direi che vi servirebbe far fare un conteggio preciso ad un notaio e, se non è stata fatta, procedere alla successione ufficiale del nonno.
Antonella, come dice Claudia, c’è poco da fare perchè ognuno in vita può disporre dei suoi beni come crede e per i “regali”, se sono in denaro, si fa anche molta fatica a farli emergere in sede di successione.
Elisa, prima di tutto mi permetto di notare che la famiglia del tuo fidanzato non è che sguazzi nell’oro. Una pensione di € 1.400, più un reddito saltuario di € 800 ed una liquidazione di appena € 30.000, non è che possano definirsi una fonte di agiatezza. Se poi ci sono anche cure, medici e farmaci da pagare, c’è poco da stare allegri.
Non è che comprendo bene in quale modo “fanno vivere” il tuo fidanzato. Gli pagano vitto, alloggio, cure. Cosa gli fanno mancare da un punto di vista esclusivamente economico?
Se il problema è nel rapporto, che continua ad essere aggressivo, conflittuale e magari anche violento, forse è il momento per lui di tentare di allontanarsi dalla sua famiglia.
Non so quale tipo di patologie abbia Marco (e non credo neanche sia giusto parlarne), ma col 60% di invalidità si è abili al lavoro.
Comunque, Marco ha diritto ad essere mantenuto secondo il tenore di vita familiare fino a quando non si renda autosufficiente o fino a quando potrebbe esserlo usando una normale diligenza e buona volontà nel cercare lavoro.
ANTONELLA credo tu non possa fare nulla finchè tua madre è viva e capace di intendere, ma potresti far pesare questi “regali” al momento della successione.