Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
scusa Silvia, avrei dovuto non rispondere prima.
Luca, questo non è un forum. E’ il mio blog. La risposta l’ho già data.
Buona fortuna per la carriera di calciatore.
scusi, da persona a persona, fa finta di niente? io sarei egoista?se egoista vuol dire nn dar retta chi tende a sminuire il mio operato perchè nn vi vede un futuro allora sì lo sono…ma se le ho appena detto che non ho niente dai miei genitori.Spero di non diventare mai un genitore come lei,col prosciutto sugli occhi e che fa una questione morale da poki elementi letti in un forum per farsi porta bandiera di valori/rifugio che regalano un falso senso di sicurezza e del giusto cioè,un inutile panacea sociale non sempre funzionante..Moralmente discorrendo credo che innanzitutto se fossi un genitore nn farei dei distinguo sui figli da aiutare a meno che nn vi siano seri e gravi motivi.e se devo davvero far tutto da solo allora ho cmq la totale emancipazione su come vivere la mia vita,pur risiedendo sotto qst tetto.è DOVERE DI UN GENITORE AIUTARE I PROPRI FIGLI. non faccio causa perchè non voglio neanche immaginare i tempi , se tutti i provvedimenti fossero immediati l avrei già fatta da anni ;)e in italia a quanto pare fanno tanto per aiutare le persone in difficoltà , succubi di oppressione di libertà, ma il sistema è malfunzionante, ridicolo. E come al solito vince chi ha i soldi, MAI la giustizia, grazie anche a persone come lei che sostengono questi capi-famiglia. Ma io vincerò perchè sn nel giusto, può starne certa. Arrivederla.
LUCA, visto che sei così sicuro di tutto, l’unica cosa che ti rimane da fare è andare da un avvocato e fare causa ai tuoi genitori, a ‘sto punto.
legalmente non mi posso pronunciare, ma moralmente spero di riuscire ad insegnare a mio figlio dei valori ben più alti di questo egoismo che mostri tu.
secondo la mia coscienza, se hai un sogno fai bene ad inseguirlo, ma non a spese di altri. ovvero: se vuoi fare il calciatore fallo, ma trova il modo di mantenerti e non pretendere che siano i tuoi genitori a farlo.
salve ho già scritto qui, spero ricordiate del mio caso, rileggendo con attenzione l’ intestazione di questo sito sui diritti patrimoniali della famiglia,questa dice chiaramente che io ho diritto di essere mantenuto fino alla mia autosufficienza economica e secondo le mie inclinazioni naturali..nel caso io trovassi un’occupazione qualsiasi(vi rammento che sono un calciatore con tanto di tesserino, ma all’occorrenza avrei già pronto un altro lavoro,se è necessario per rientrare nei canoni degli articoli citati a inizio sito).Tendo a precisare nuovamente che gli aiuti dei miei genitori non sono commisurati alle reali possibilità degli stessi e tendono a favorire più i figli che seguono le inclinazioni parentali .Inoltre pretendono di imporre restrizioni alla mia libertà personale (ho 18 anni e so bene i miei diritti)ma io non credo di dover sottostare ad alcun coprifuoco se non do fastidio a nessuno ecc ecc..Vi prego di far chiarezza,come vi fa già notare Giancarlo, che ringrazio per la collaborazione, perchè la vostra passata risposta si discosta dalle leggi che svettano in cima al sito.
Inoltre ritengo che ogni caso sia una cosa a se e vada valutato singolarmente.Inoltre le rammento che un avvocato può tentare di far valere la sua causa anche basandola su i suddetti libri di legge da lei consultati(dei quali però nn mi ha citato i nomi e gli articoli relativi)ma sarà infine il giudice che analizzando la situazione deciderà quali delle succitate leggi siano applicabili o meno al caso
Buongiorno Silvia.
Avevo scritto un pò di tempo fa ma non avendo avuto risposta ti “copio-incollo” il commento anche perchè la situazione attuale è la stessa di due mesi fa.
Grazie!
“Buongiorno Silvia,
Mi chiamo Sara ed ho 28 anni.
I miei genitori sono sposati da 39 anni,hanno una casa in comune nella quale viviamo da 5 anni io e mia madre ed una casa intestata a mia madre della quale mio padre è usufruttuario, dove vive mio padre da 5 anni.
Cinque anni fa siamo venute a sapere dal conto corrente comune che mancavano dei soldi..in seguito abbiamo saputo che parte di essi erano andati alla prima amante che aveva ricattato mio padre e altri per la seconda.Venuta a galla la situzione mio padre è andato a vivere nella casa di mia madre di cui lui ha l’usufrutto.Io ho troncato i rapporti con lui,ed i miei non si sono separati legalmente. Ora mio padre vive in questa casa con la seconda amante (con la quale diceva di non avere più contatti per potersi riappacificare con mia madre..)e con un bambino che noi non sappiamo se sia suo o no (la madre del bambino minaccia mio padre di non fargli vedere più il bambino nel caso lui richieda il test di paternità..)e se è stato riconosciuto in Romania (dove è nato, essendo la madre Rumena) o anche qui. Come posso sapere se questo figlio è stato riconosciuto? A livello legale che diritti ha? Mio padre può tenere nella casa di proprietà di mia madre (anche se lui ha l’usufrutto) questa donna essendo per di più ancora sposato? In futuro potrò richiedere io il test del dna? La separazione potrebbe tutelare me e mia madre?
Grazie per l’attenzione!”
la casa risulta venduta a una cifra non uguale al valore reale un ottavo intestato ad un altro fratello la pratica e stata fatta nel 2005 se si puo fare qualcosa siamo ancora in tempo gli altri figli grazie
paolo, se per “delega” intendi una procura generale, rilasciata quando era perfettamente in sè, non c’è nulla da fare. La sorella che ha ricevuto la casa, però dovrà dar conto se l’ha comprata (e la vendita può essere fittizia) o se l’ha ricevuta in donazione: in questo caso rientra nella sua quota di eredità e, se la supera, dovrà restituire in parte quanto avuto oltre la sua quota.
mio padre aveva delegato mia sorella si e amalato e non e piu capace di intendere e di volere, mia sorella a intestato la casa famigliare ad unaltra sorella senza interpellare gli altri famigliari
buona sera Silvia,
avrei bisogno di un consiglio, dunque ho 24 anni, sono diplomato al liceo scientifico, i miei genitori si separarono legalmente nel 1994 ed io fui affidato a mia madre, dipendente statale. Da quel momento fino alla mia maggiore età, mio padre non versò MAI alcun assegno di mantenimento, al versamento dei quali era obbligato da apposita sentenza. -mi risulta invece li abbia versati a beneficio di un suo secondo figlio avuto da una relazione extraconiugale nell’anno 1995-
Dal 2005 mio padre percepisce la reversibilità della pensione di mia madre, venuta a mancare per una grave malattia.La legge in merito é paradossale: PERMETTE AD UN UOMO SENZA SCRUPOLI DI GODERE DEL SUDORE DI UNA DONNA DALLA QUALE LUI STESSO HA VOLUTO ALLONTANARSI.
Ed io che sono il figlio devo vedere quei soldi -che mia madre avrebbe, se avesse potuto, destinato a me- spesi da mio padre con un’altra donna arrivista ed ignorante… ROBA DA FAR RITORCERE LE BUDELLA AD UN ELEFANTE.
preciso che tuttora mio padre sostenta se stesso e la sedicente compagna con la suddetta revers. ed arrotonda amministrando due condomini, poiché perse il suo lavoro di direttore tecnico per fallimento dell’azienda per la quale prestava servizio.
preciso inoltre che attualmente vivo con mia nonna e mia zia -materne-, le quali provvedono a non farmi mancare nulla e che lavoro saltuariamente in attesa di una situazione lavorativa definitiva.
posso in qualche modo rivalermi su mio padre, adendo a vie legali per ottenere qualche sorta di risarcimento, per RIPRENDERMI IL MALTOLTO,per metterlo alle strette, per farlo smettere di adagiarsi sugli allori PER PUNIRE LA SUA ”DUBBIA MORALITA”’, e perche’ no, per ottenere un minimo di indipendenza per me?
perdonami l’indignazione, ma credo tu possa capire.
complimenti per il servizio che svolgi, resto in attesa di una tua risposta.
Daniele, capisco benissimo la tua indignazione.
Puoi ricorrere al tribunale civile ordinario per farti riconoscere un mantenimento, da corrispondere a te in prima persona, non come quello previsto nella separazione, che avrebbe dovuto ricevere tua madre per te. In quel ricorso puoi chiedere anche una somma una tantum che ti risarcisca del mancato mantenimento fino a quel momento.
Salve,
Da 6 anni vivo con mio marito nella casa del mio suocero.Suocero e separato da più di vent’anni e con questa moglie ha un figlio(purtroppo morto da circa 4anni però padre di una figlia)e figlia.Tutto questo lo abbiamo saputo un paio di mesi fà.Mio marito e venuto a stare in questa casa quando aveva 15anni(nel momento che e andata via la prima moglie e figlia chiudendo completamente ogni rapporto)e da 5 anni si prende cura di padre che ha 86 anni e dipende da altri perchè malato. La sorellastra sta ficcando il naso da per tutto e in l’ultima, ha chiesto al medico del mio suocero la documentazione per capire se e come e curato.Noi abbiamo assunto due signore che si prendono 24ore su 24 del suocero per non allontanarlo da casa e rinchiuderlo in casa di riposo.La sorellastra non ha mai partecipato nelle spese ne si e mai presa cura del padre da più di 24 anni e crediamo che e venuta adesso perche la salute del suocero e sempre più grave.Esiste qualcosa che ci tuteli? Abbiamo anche un figlio da 5. Da quanto letto fin’ora la casa e i beni si dovranno dividere in 4. Il mio marito non avrebbe possibilità di opporsi o di ricavare qualcosa in più di altri visto che la nipote (figlia del defunto)non sa neanche di avere questa famiglia e la moglie non si e mai avvicinata come la figlia.Abbiamo la sensazione che questa sorella sta tramando qualcosa.Come ci possiamo difendere?
Grazie mille per la Sua gentilezza.
Miriam, quello che potete fare è iniziare a richiamare tutti ai loro doveri.
Scrivete una lettera a tutti i figli di tuo suocero (non alla vedova del figlio defunto, per il momento, perchè comunque lei non ha un obbligo diretto di assistenza) mettendo in chiaro quanto state spendendo per le cure e quanto impegno richiedono, specificando le patologie che ha e intimando loro di partecipare all’onere delle badanti e di contribuire fattivamente alle cure.
Mandate tutto per raccomandate. Quanto meno servirà a capovolgere i rapporti di forza: siete voi che li richiamate ai loro doveri e non loro che chiedono conto a voi.
CRISTINA se le ha dato il cognome immagino l’abbia riconosciuta e quindi legalmente credo sia sua figlia. se così fosse non credo possiate far altro che accettare la situazione. ma non prender ele mie parole per certe, sono solo mie supposizioni ed io non sono un legale.
Salve, chiedevo se qualcuno di voi mi può aiutare, siamo due fratelli sposati con la nostra famiglia, mio padre vedovo dal 1975 nel 1995 si è sposato civilmente e a dato il nostro cognome alla figlia della sua compagna, ma non è figlia di mio padre lui quando l’ha portata in Italia nel 1988 era incinta di 7 mesi ma il padre non è mio padre, praticamente ha fatto un favore alla sua compagna ora cmq già separato. vi chiedevo siccome non scorre buon sangue tra di noi ovvero questa ragazza a delle pretese nei confronti di me e mio fratello volevo sapere come mi devo comportare visto che le ho già spiegato che lei non è niente di me, che anche se ha lo stesso mio cognome non conta nulla. Grazie
Cristina, tuo padre l’ha riconosciuta quindi è per la legge sua figlia. Essendo lui vivo un’eventuale azione di disconoscimento spetta soltanto a lui.
Comunque non avete doveri diretti nei confronti di questa ragazza. Avrà diritti ereditari sul patrimonio di vostro padre, quando lui verrà meno.
buon giorno a tutti i lettori sono mamma di 5 bimbi di cui la piu piccola è affetta da una malattia rara la nostra citta non offre le cure adeguate alla malattia e sono costretta a trasferirmi le nostre possibilità economiche pero non ce lo permettono qualcuno di voi mi puo aiutare a trovare qualcuno che mi possa aiutare. vi ringrazio
Preciso che il mio commento vuole essere un modesto contributo alla questione posta in essere da Luca.