Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
Mauro, i tuoi doveri nei confronti di tuo figlio non possono cessare in alcun modo. La cosa più giusta per tutti è formalizzare l’obbligo di mantenimento in modo sostenibile per tutti e commisurato al tuo reddito reale. Per essere più garantito sarebbe meglio che ti facessi assistere anche tu da un legale.
(Ma come hai fatto a passarle 1000 euro al mese guadagnandone 1200?!)
io vivo a roma e la mia ex a bologna. non abbiamo mai convissuto e mai siamo stati sposati. abbiamo pero’ avuto un figlio che ho riconosciuto. le ho sempre passato il mantenimento a volte anche 1000 euro al mese e ne guadagno 1200. ora mi è arrivata una lettera dal suo avvocato che vuole formalizzare il tutto, ma che ancora non ho firmato. per motivi che non sto qui ad elencare vorrei sapere se rinunciando ai diritti che ho nei confronti di mio figlio, decadono anche i doveri e cioè non dover piu’ pagare il mantenimento. questo perchè vorrei rifarmi una famiglia ma con quello che passo a lei non ce la faccio ad arrivare a fine mese. so che è una brutta cosa e accettero’ tutti i commenti ma per favore rispondete anche alla mia domanda, grazie
io vivo a roma e la mia ex a bologna. non abbiamo mai convissuto e mai siamo stati sposati. abbiamo pero’ avuto un figlio che ho riconosciuto. le ho sempre passato il mantenimento a volte anche 1000 euro al mese e ne guadagno 1200. ora mi è arrivata una lettera dal suo avvocato che vuole formalizzare il tutto, ma che ancora non ho firmato. per motivi che non sto qui ad elencare vorrei sapere se rinunciando ai diritti che ho nei confronti di mio figlio, decadono anche i dovere e cioè non dover piu’ pagare il mantenimento. questo percheè vorrei rifarmi una famiglia ma con quello che passo a lei non ce la faccio ad arrivare a fine mese. so che è una brutta cosa e accettero’ tutti i commenti ma per favore rispondete anche alla mia domanda, grazie
Mi limito a completare la risposta di Claudia: firma la madre solo su autorizzazione del giudice tutelare. Ovviamente se c’è un buon motivo per vendere, dato che la proprietà è solo per 1/4, il giudice normalmente da l’autorizzazione (a patto che i soldi o servono per mantenere il bambino, o vengano investiti in qualcosa a suo favore).
MASSIMO credo che la tua eredità vada tutta a tuo figlio, non essendo sposato ed essendo lui l’unico erede, a quanto ho capito. Quindi gli passeresti sia la tua casa che hai al 100%, sia il 1/4 della casa di tua madre. La tua compagna, in quanto non sposati, non credo abbia alcun diritto sull’eredità, ma dovrebbe continuare a vivere nella casa in cui vive il figlio almeno fino alla sua maggiore età. Per le firme non saprei.
Salve.
Un quesito: coppia convivente con figlio minore, unico figlio per entrambi e mai sposati; lui proprietario al 100% della casa di abitazione e di 1/4 della casa dove vive sua madre (nonna del bimbo); se lui dovesse mancare:a) la mamma ha il diritto di restare in quella casa con il bambino, erede al 100%? b) la vendita della casa della nonna sarebbe possibile? e, per quel 1/4, chi firmerebbe….la mamma o il giudice tutelare?
Grazie infinite
mariagrazia, il tuo compagno non “acquista alcun diritto” su tua figlia. non può chiedere assegni familiari (se può averli tuo marito è tenuto a versarli a te). la 104 dovrebbe riguardare l’accudimento concreto e la convivenza e non il vincolo di parentela, quindi dovrebbe essere richiedibile, ma non conosco a fondo la materia previdenziale.
salve volevo farvi una domanda io sono una donna di 33 anni sono separata da 5 anni e a dicembre firmero il divorzio dal mio ex marito da questo matrimonio e nata una figlia che ha problemi di disabilita, io attualmente convivo con un uomo e con mia figlia. abbiamo intenzione di sposarci quanto prima vorrei sapere che diritti acquista il mio compagno sulla bimba e dato che e disabile se puo richiedere lui la legge 104 visto che la bimba e nel nostro stato di famiglia e se puo chiedere lui gli assegni familiari grazie mille
ora m’è venuta una domanda: la frequentazione dei figli da parte del genitore non convivente, è un diritto o un dovere?
cioè, per fare un esempio, se un padre volesse solo versare l’assegno e non vedere mai il proprio figlio, sarebbe solo moralmente riprovevole o penalmente perseguibile?
IVAN questo verrà stabilito dal giudice in base a tante di quelle cose che non riuscirei a farti un elenco completo. Di sicuro in qualche modo dovrai contribuire, se il figlio è tuo, se poi i soldi te li guadagni tu o te li regalano i tuoi genitori, non credo sia rilevante.
Ma, discorsi legali a parte, hai valutato anche l’ipotesi di riallacciare i rapporti con la madre e crescerti tuo figlio insieme a lei? Perchè se è vero che ora non lo vuoi, non è detto che quando saràà nato e lo stringerai tra le braccia tu non possa cambiare opinione. Ne ho sentiti tanti di papà “per sbaglio” che si sono trasformati nei papà più innamorati del mondo…
grazie silvia e claudia.ovviamente se dovrò riconoscerlo ricorrerò al test x sicurezza.comunque se io non lavoro come potrò contribuire?i miei genitori devono contribuire secondo il tribunale?
IVAN credo che lei possa chiedere il test di paternità e se risulta che il figlio è tuo dovrai contribuire a mantenerlo, in base alle tue ed alle sue possibilità. il risarcimento non saprei proprio per quale motivo dovrebbe chiedertelo, visto che per fare un bambino ci vogliono due persone, ma non conosco i dettagli della vostra storia nè ho conoscenze giuridiche sufficientemente approfondite in materia.
salve,
la ragazza con cui sono uscito per 2 settimane è rimasta incinta.non vuole abortire anche dopo che le ho mostrato le mie ragioni e già dopo un mese di gravidanza mi minaccia di farmi pagare un risarcimento o comunque sia il riconoscimento e il mantenimento del figlio.io non lavoro e sto ancora studiando mantenuto dai miei genitori.vorrei sapere quali potrebbero essere i miei doveri e a cosa potrei andare incontro.lei può costringermi a riconoscere il bambino?
grazie
Ivan, i tuoi doveri sono quelli di mantenere tuo figlio. Se non riconosci spontaneamente il bambino, lei può chiedere una ricognizione di paternità, ovvero un procedimento giudiziale per il riconoscimento. Ovviamente oggi la prova del dna non mente e non c’è più spazio a dubbi.
Motivi di risarcimento proprio non ce ne sono.
LEOPOLDO certo che devi contribuire al mantenimento anche del secondo figlio, visto che è figlio tuo anche lui.
L’unica cosa che può essere diversa è l’importo dell’assegno di mantenimento.
E se la tua situazione economica è cambiata da quando è stato stabilito l’importo del mantenimento del primo figlio (se l’hanno calcolato che convivevi ed il reddito della tua ex-compagna si sommava al tuo, ad esempio, mentre ora non c’è più questa realtà), credo che puoi chiedere anche la revisione di quell’importo in base al tuo nuovo tenore di vita.
Il fatto di essere o meno sposato con la madre del tuo secondo figlio è assolutamente ininfluente per il suo mantenimento. Non dovrai mai mantenere la tua ex-compagna, ma il figlio sì.
Leopoldo, ovviamente confermo quanto spiegato da Claudia.
Non sono un avvocato, ma per quel che so, ha gli stessi diritti del primo.