Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
La mia situazione è un po strana io convivevo con la mia compagna , con la quale ho avuto un bel bambino il quale ho riconosciuto, pero passo gia il mantenimento per un figlio avuto dalla mia ex moglie .
Ora io e la mia attuale compagna non conviviamo piu ed io passo 1/5 dello stipendio per il mantenimento del primo figlio .
Volevo chiedere se sono tenuto a passare il mantenimento anche per il secondo figlio (della ex convivente)contando il fatto che lei ha la casa di proprieta e una cospiqua somma in banca , mentre iofaccio gia fatica a vivere cosi ?
in attesa di una vostra risposta vi ringrazio fin da ora
Buongiorno, posso chiedere un informazione?
Sono sposato da 1 anno e con mia moglie convivo da circa 8 anni.
Lei ha 2 sorelle una più grande ed una più piccola, ambedue maggiorenni.
La più grande convive a Torino e non ha nessun reddito perchè non lavora in quanto ha disturbi psichici, ma viene mantenuta dal convivente che ha un reddito di 1200 al mese.
Mia moglie invece in attesa del nostro primo figlio ha lavorato saltuariamente in call center e causa gravidanza e a casa senza reddito. Io lavoro con contratto a progetto per 1.000 euro al mese e paghiamo 600 euro di affitto al mese.
E qui il succo della storia:
Mia cognata più piccola(ovvero la sorella di mia moglie maggiorenne)è stata prima a vivere in casa nostra dal giorno del mio matrimonio, poi abbiamo saputo che si è comprata un appartamento vicino a noi con un contratto part time determinato di 1 anno , Cosa ovviamente impossibile.
Quest’ultima continua ad avere un tenore di vita altissimo con solo 800 euro di stipendio, e abbiamo poi scoperto che l’appartamento gli è stato comprato e pagato interamente dai miei suoceri.
In questo momento sia mia moglie e sua sorella grande che vive Torino, ci troviamo in grande difficoltà economiche, e loro possiedono diverse proprietà oltre avari redditi extra dall’affitto di queste proprietà.
Visto che hanno comprato l’appartamento e sostengono il tenore della figlia più piccola ma maggiorenne, possono chiedere le altre 2 sorelle attraverso un’azione legale (visto che negano continuamente gli aiuti che chiedono) un auito economico dai genitori, visto che fin ad oggi ne beneficia solo una sorella del patrimonio in essere?
Andrea, i tuoi suoceri possono, ahimè spendere i loro soldi come vogliono. Nel momento in cui le tre figlie erediteranno, si potrà valutare cosa la sorella minore ha già ricevuto (potendolo dimostrare) e quindi ridurre di conseguenza la sua quota. Tutto qui.
Salve, mio padre di nazionalità tedesca e morto nel ’96 non riconoscendomi come sua figlia e mia madre ha dovuto crescermi da sola.
Io sono di nazionalità polacca ma vivo in Italia da 15 anni e qui mi sono fatta ormai una famiglia (sono sposata ed ho una bimba).
Mia madre continua a ripetermi che, se dovessi effettuare il test del dna e dovessi essere riconosciuta come figlia naturale, avrei diritto ad una specie di “sussidio” per tutti gli anni passati fino almeno ai 18 anni, oggi io ne ho 24…è possibile secondo voi??
Grazie
Magdalena, sarebbe piuttosto complicato. Unica cosa certa è che, alla morte di tuo padre, erediteresti una quota dei suoi beni.
Salve sono un figlio maggiorenne ho 22 anni,sono studente univesitario e lavoro in regola, ho un fratello di 17 anni che studia e lavora saltuariamente; i miei genitori vogliono separarsi ma l’immobile nel quale viviamo è di proprietà di mio padre in quanto appena sposati mio padre ha ottenuto la separazione dei beni anche se il mutuo è stato pagato da entrambi. Nostra madre non vuole nulla ma vuole che la casa venga intestata ad entrambi i figli, mio padre invece non vuole. Noi figli possiamo richiederlo al tribunale? a quanto abbiamo diritto in caso di vendita della casa da parte di nostro padre? e tutto quello che si trova all’interno della casa?
Federico, la casa è di proprietà di tuo padre: non puoi chiedere nulla al Tribunale ed in caso di vendita non avete diritto a nulla. Vostro padre deve solo matenervi adeguatamente.
siamo 12 fratelli 11 viventi di cui una mia sorella che viveva e assiststeva mia madre una delle mie sorelle chiede che questa lasci la casa unico bene ereditario nonostante quasi tutti siamo daccordo che lei continui a viverci e dare a chi la vuole la sua parte, qualcuno puo dirmi se quanto richiesto e leggittimo e puo essere attuato
Cosimo, quello che chiede una delle tue sorelle è legittimo: la casa è di tutti e 11 in parti uguali. O si raggiunge unanimemente un accordo o si arriiverà ad una divisione giudiziale (ovviamente con vendita del bene, eventualmente anche alla sorella che vi abita)
Mia sorella vive con suo marito e figlia maggiorenne da 19 anni con mia madre vedova. Che diritto avrà di stare e per quanto tempo sulla casa dopo la morte di mia madre?
Buongiorno, vorrei se possibile un chiarimento , sono vedova e ho in casa la mamma di 89 anni invalida al 100% e l’accudisco io , mio fratello, sposato con una figlia di 15 anni vive in Spagna, e nel 2007 ha avuto un’aneurisma alla testa e tutt’ora non lavora, in questi anni e mesi ho aiutato con la pensione della mamma mio fratello, vorrei sapere se è di obbligo e in quale parte mia mamma è tenuta ad aiutare mio fratello. la moglie di mio fratello lavora e percepisce uno stipendi di più di 3000 euro al mese. Sò comunque che hanno da pagare un mutuo e in questi ultimi 7 mesi ho utilizzato tutta la pensione della mamma per pagargli le rate della macchina.
vi ringrazio in anticipo
saluti
Buongiorno Silvia,
Mi chiamo Sara ed ho 28 anni.
I miei genitori sono sposati da 39 anni,hanno una casa in comune nella quale viviamo da 5 anni io e mia madre ed una casa intestata a mia madre della quale mio padre è usufruttuario, dove vive mio padre da 5 anni.
Cinque anni fa siamo venute a sapere dal conto corrente comune che mancavano dei soldi..in seguito abbiamo saputo che parte di essi erano andati alla prima amante che aveva ricattato mio padre e altri per la seconda.Venuta a galla la situzione mio padre è andato a vivere nella casa di mia madre di cui lui ha l’usufrutto.Io ho troncato i rapporti con lui,ed i miei non si sono separati legalmente. Ora mio padre vive in questa casa con la seconda amante (con la quale diceva di non avere più contatti per potersi riappacificare con mia madre..)e con un bambino che noi non sappiamo se sia suo o no (la madre del bambino minaccia mio padre di non fargli vedere più il bambino nel caso lui richieda il test di paternità..)e se è stato riconosciuto in Romania (dove è nato, essendo la madre Rumena) o anche qui. Come posso sapere se questo figlio è stato riconosciuto? A livello legale che diritti ha? Mio padre può tenere nella casa di proprietà di mia madre (anche se lui ha l’usufrutto) questa donna essendo per di più ancora sposato? In futuro potrò richiedere io il test del dna? La separazione potrebbe tutelare me e mia madre?
Grazie per l’attenzione!
cara claudia cipi sono natascia ,il padre di mio figlio non e’ nello stato di famiglia mio e di ns.figlio ,poi in relazione al reddito di fornisco alcuni dati le sue buste paga sono circa al netto tutti i mesi di e 1.674,oo alcuni mesi (parecchi)arrivano a 1.900.00 con straordinari mensili calcolabili in 270,oo e il padre di mio figlio e’ un impiegato di 2 livello la paga base scritta in busta risulta di e.1564,21. lui mi vorrebbe senza avvocati e senza andare dinanzi a un giudice cosa che io faro’ senza meno,dare circa 250 euro al mese, cosa ne pensi. comunque riguardo la sua situazione patrimoniale so che ha 1 casa di proprieta’ e che si e’ separato con addebito di e.200 da corrispondere mensilmente alla sua ex moglie.saluti in attesa di una tua risposta grazie.
Natascia, premesso che non è questione da affrontare così, in un commento ad un post, sicuramente € 250 sembrerebbero pochi, anche considerando il suo precedente obbligo di assegno di € 200 (l'”addebito” è un’altra cosa e non ha a che fare con l’assegno) che è comunque molto basso. Il reddito va considerato annualmente e gli straordinari concorrono a determinarlo se svolti con continuità.
Ovviamente senza conoscere i tuoi redditi poco si può dire. L’unico consiglio che posso darti è quello di rivolgerti ad un legale, fornendo tutti i dati necessari.
NATASCIA nella determinazione dell’importo per l’assegno di manteniemnto entrano in gioco talmente tanti fattori che non è proprio possibile dirti una cifra qui, tanto meno con così pochi dati.
DANIELA non credo che il padre possa rifiutarsi di far entrare suo figlio in casa solo perchè alla sua nuova compagna da fastidio (e tralascio di dire cosa ne penso di questa compagna e del tuo ex marito, che rifiutare un figlio per una donna per me è una cosa inaccettabile), anche se non fosse la casa dove il bambino ha trascorso l’infanzia. Però su questo aspetto non ho mai avuto modo di informarmi bene prima, quindi non sono sicura, ma visto che i genitori hanno l’obbligo di curare e mantenere i figli, anche quando si separano, non mi sembrerebbe logico non doverli accettare in casa propria quando loro vogliono…
Daniela, per la frequentazione di tuo figlio nella casa paterna, in realtà si può dire tutto ed il contrario di tutto…. I giorni stabiliti ci sarebbero, da quanto ho capito, ma è anche vero che l’abitudine ha stabilito una frequentazione più assidua. Il principio generale dovrebbe essere quello di non stravolgere mai le abitudini dei figli, quindi dovrebbe continuare a frequantarla quando vuole.
Prendi il padre di tuo figlio a quattr’occhi e cerca di fargli notare che la sua nuova compagna non può influire su rapporti ormai consolidati.
Salve, volevo avere dei chiarimenti sulla casa coniugale:
Sono divorziata da 5 anni e ho un figlio di 15 affidato ad entrambi; nella separazione ho lasciato la casa coniugale in quanto di proprietà dei miei allora suoceri.Mio figlio in questi anni ha continuato a frequentare le scuole del paese di nascita anche se residente con me in un altro, così giornalmente poteva vedere il padre e frequentare la casa dove è nato. Ora in questa casa il mio ex marito convive con una nuova compagna e cominciano a nascere dei problemi sulla frequentazione di mio figlio nella Sua casa famigliare.. tengo a precisare che in questi 9 anni di separazione mio figlio dopo la scuola restava in quella casa fino a che io finivo di lavorare per poi passare a prenderlo e tre giorni alla settimana ha sempre dormito lì…è una casa dove nell’appartamento di sopra vivono i miei ex suoceri e nel piano inferiore c’è l’appartamento in questione ed un altro dove il padre ha un’attività…ora che ha 15 anni e avendo frequentato le scuole lì e pure gli amici, ogni tanto mi chiede di accompagnarlo dai suoi amici..è possibile che se non è il giorno stabilito dal giudice mio figlio non possa entrare nella,credo sua casa, perchè alla nuova compagna da fastidio? la casa coniugale che diritti da al figlio? grazie per l’interessamento e spero di essere stata chiara..Daniela
gentile avvocato,il padre di mio figlio percepisce al mese 1.500 EURO quanto sarebbe la cifra che dovrebbe dare per il mantenimento del bimbo (ha 33 mesi)GRAZIE PER LA RISPOSTA
Ed anche questa volta non posso che unirmi a Claudia, in tutto e per tutto: sui punti 1, 2 e 3, correttissimi, e per gli ottimi spunti di riflessione che vi fornisce al punto 4.
MICHEFAG
1) 600 euro posono essere congrui come no, ci sono talmente tante cose da considerare per calcolare l’assegno di mantenimento che non so se ci si possa azzardare a dare un giudizio del enere senza conoscere nei più piccoli dettagli la questione, e questo eventualmente può farlo un tuo legale di fiducia.
non sono del mestiere ma per la mia esperienza personale se lei deve pagare un affitto e visto che il tuo stipendio è abbastanza alto, forse aggiugnerei un 100-200 euro al mese, ma, ripeto, meglio che sottoponi la questione a un esperto che possa analizzare a fondo la questione.
2) sì. la casa rimane ai figli per turbarli il meno possibile e chi ha l’affidamento o la convivenza coi figli ovviamente andrà a vivere con loro.
3) sì, per lo stesso motivo del punto 2.
4) questione difficile anche per chi non è separato… oltre alla vicinanza alle vostre abitazioni dovreste considerare anche altre questioni, come magari: chi porterà e prenderà più spesso i bambini? i nonni dovranno occuparsene? le strutture, il personale ed il programma educativo si equivalgono? e gli orari, uno dei due puà essere più comodo? i costi sarebbero gli stessi? il trasporto è assicurato in entrambi gli istituti? (da me lo assicurano solo a chi è “di zona” e se lo mando in un altro asilo non può usare il pulmino, può essere una variabile da considerare). Considerate anche che poi sarebbe buona cosa se possibile fargli continuare la scuole primaria dove hanno frequentato anche l’asilo, così che possano ritrovarsi gli amichetti, e magari se le scuole dell’infanzia vi si equivalgono non sarà lo stesso per quelle primarie…
Salve Silvia,vorrei questi suggerimenti.
Siamo una coppia di fatto con due bambini di 3 e 4 anni.Io ho una casa di proprietà che abbiamo lasciato(l’ho affittata a 600 euro in nero) per trasferirci nella città della mammma,dove abbiamo preso in affitto una casa a 850 euro dove lei è conduttore e io garante e pago per intero l’affitto,in attesa di vendere la mia casa e acquistarne una in cooperativa fra 2-3 anni sempre nella città della mamma e dei nonni materni.Questa futura casa sarà di mia proprietà.Il mio reddito è di 1800 euro il suo è di 600+250 di assegni familiari=850,ma stà per passare ad un lavoro dove arriverà a circa 1000 compreso gli assegni familiari.Inoltre con la valutazione ISEE bassissima non paga l’asilo dei bambini ed ha delle agevolazioni sulle bollette.Lei ha deciso di separarsi e andare in affitto in un’altra casa a euro 700 e portando con se la residenza dei bambini,mentre gli stessi di comune accordo sarebbero condivisi anche nel 50% del tempo tra i due genitori nelle due case in affitto.Io le passerei 600 euro al mese.Considerando che i bambini metà del tempo saranno con me,per cui dovrei ulteriormente utilizzare altri soldi del mio stipendio per il mantenimento ordinario ti chiedo:
1)La retta di 600 è congrua o va rivista a favore dell’una o dell’altro?
2)Non essendo sposati lei avrebbe potuto decidere di rimanere nella casa dove attualmente siamo in affitto,mandandomi via?
3)Se tutto ciò fosse capitato nella mia casa di proprietà avrebbe potuto fare la stessa cosa del punto 2?
4)Non essendo d’accordo su dove i figli andranno a scuola,io vorrei vicino alla casa dove ora rimarrei che è vicino a quella che costruiranno in cooperativa,e lei vorrebbe vicino a dove sarà in affitto come dovremmo risolvere la cosa?