Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
MARIA GRAZIA credo che l’ex di tua sorella possa disporre come meglio crede dei suoi averi finchè è in vita e se vuole vendere alla sua attuale moglie le sue proprietà non potrete impedirglielo.
ENNIO credo che il dovere di mantenere la suocera ricada su tutte e tre le figlie in base alle loro possibilità, e credo che nelle possibilità si calcolino anche gli averi e le entrate dei coniugi. Il fatto di essere stata trattata peggio (a tua detta) delle altre sorelle non la esonera dal dovere di mantenere la madre se questa ne avesse bisogno.
Gentile Avvocato, mia sorella è divorziata con un bimbo di 8 anni in affidamento congiunto ma che vive con lei in una casa in affitto (mia sorella è indipendente economicamente). Ora il padre del bambino si è risposato (notizia che abbiamo appreso per vie indirette nonostante ci siano motivi di comunicazione tra i due). Vengo al punto: il mio ex cognato ha dei beni ereditati dal nonno e dal padre defunti e parte di questi beni sappiamo essere stati messi in vendita, ma mai da parte di questa persona c’è stata la rassicurazione sul futuro ereditario del bambino. Si può chiedere l’intervento del giudice per garantire i diritti del bambino visto che il nostro timore è che lui possa in qualche modo vendere e reintestare i nuovi beni acquistati alla nuova moglie?La ringrazio infinitamente.
Maria Grazia, in vita ognuno può disporre dei suoi beni come crede. Non esiste un diritto ad un “futuro ereditario”. Quindi non c’è nulla da fare.
buongiorno,un’informazione inerente all’aiuto economnico dei suoceri:
gradirei sapere come mi debbo comportare alla morte di mio suocero, mi spiego:nel caso mio suocero muoia,(e già gravemente malato), chi deve penasare al mantenimento di mia suocera?premetto che mia moglie ha altre due sorelle che durante la loro vita hanno sempre avuto dai miei suoceri, mentre mia moglie , si ha avuto, ma solo calci-ora mi viene da pensare:mia moglie non lavora, mentre le altre due sorelle si, chi deve dare a i soldi a mia moglie per mantenere sua madre? io?no!! io sono un pensionato e più di tanto a fine mese non mi rimane dalla pensione, -posso fare una lettera alle sorelle di mia moglie, dicendo che mi esonero da qualsiasi forma di eredità nel bene e nel male?lasciando eredi universali le altre due figlie?forse avrò fatto un pò di confusione nello spiegare, sarei felice ricevere una risposta- grazie- ENNIO
buongiorno,un’informazione inerente all’aiuto economnico dei suoceri:
gradirei sapere come mi debbo comportare alla morte di mio suocero, mi spiego:nel caso mio suocero muoia,(e già gravemente malato), chi deve penasare al mantenimento di mia suocera?premetto che mia moglie ha altre due sorelle che durante la loro vita hanno sempre avuto dai miei suoceri, mentre mia moglie , si ha avuto, ma solo calci-ora mi viene da pensare:mia moglie non lavora, mentre le altre due sorelle si, chi deve dare a i soldi a mia moglie per mantenere sua madre? io?no!! io sono un pensionato e più di tanto a fine mese non mi rimane dalla pensione, -posso fare una lettera alle sorelle di mia moglie, dicendo che mi esonero da qualsiasi forma di eredità nel bene e nel male?lasciando eredi universali le altre due figlie?forse avrò fatto un pò di confusione nello spiegare, sarei felice ricevere una risposta- grazie-D’AURELI ENNIO
ANTONELLA il modo in cui scrivi non è certo indice di gran maturità, ma questo è un problema tuo e dei tuoi familiari. Dal punto di vista legale tuo padre può disporre solo di una parte dei suoi beni come meglio crede, perchè c’è una quota che per forza va divisa in parti uguali tra te e tua sorella. Non conosco quale sia la quota di preciso, ma in ogni caso a te spetta qualcosa e se il testamento dicesse il contrario puoi rivolgerti ad un legale per impugnarlo, e lui ti darà tutte le informazioni del caso, comprese le quote che io non ricordo.
Se poi ci fossero altre cose meno chiare sotto o vincoli particolari che possono far cambiare la situazione noi non possiamo saperlo e puoi scoprirlo solo mettendo le cose in mano ad un legale di tua fiducia che possa studiare ed approfondire la tua situazione personale. Ma sinceramente, farlo ora potrebbe peggiorare ulteriormente i rapporti coi tuoi familiari, quindi valuta bene la situazione prima di fare o non fare qualsiasi cosa.
salve siamo due figlie dello stesso padre nostra madre e morta, mio padre a 89 anni, mia sorella maggiore ed io sono la minore delle figlie , il problema e questo siccome che mia sorella ,e una persona avida , egoista, cattiva molto cattiva, e mio padre e diventato succube di mia sorella fa tutto quello che dice la maggiore, a me mi considerano come una persona ignorante come se non esistessi, ho paura che lei faccia fare ad insaputa un testamento e lo fa firmarea mio padre che intesti l’eredità tutto a lei a mia sorella maggiore . mi chiedo posso fare tutto questo?
NALIA a me invece hanno sempre detto che non c’è distinzione tra figli legittimi e figli naturali, quindi ‘sta cosa che al fratello nato da matrimonio va di più mi suona strana. a meno che non ci sia qualcos’altro sotto.
e poi non capisco perchè mai far passare la proprietà interamente alla madre. non ne vedo il senso. e questo mi fa pensare che ci siano sotto altre storie che non vi hanno raccontato, e che potrebbero sballare l’eredità.
in realtà i miei suoceri l’hanno saputo dal notaio che dovrebbe fare il passaggio del 50% dal padre alla madre e siccome gli è stato detto che anche in quel caso al figlio del primo matrimonio (il fratellastro di mio marito)andrebbe comunque di +, dovrebbero fare una scrittura privata per dare almeno il 50% a ogni figlio, ma trovo comunque che non sia giusto siccome a mio marito essendo unico erede del padre spetterebbe di +.
NALIA mi sembra stranissima questa suddivisione.
Io non sono esperta ma mi sono informata un minimo per cercare di capire come poter tutelare mio figlio (naturale) visto che il mio compagno ha un’altra figlia (legittima).
Da quanto ho capito (casa intestata 50%-50% ai genitori di tuo marito e fratellastro che non è figlio di tuo suocero) e per il poco che so, la metà del padre, se dovesse mancare prima lui, dovrebbe spettare in parti uguali alla madre ed a tuo marito (se non ci sono altri fratelli, e da come dici non ci sono), mentre se dovesse mancare prima la madre il suo 50% verrebbe diviso metà al padre ed il restante in parti uguali tra i fratelli.
Se dovessero mancare entrambi contemporaneamente (e facciamo quache scongiuro, poveretti) il 50% del padre andrebbe per intero a tuo marito in quanto unico erede, mentre il 50% della madre andrebbe diviso a metà tra i fratelli, quindi a conti fatti tuo marito si troverebbe il 75% dell’immobile ed il fratellastro il 25%.
Non dovrebbero esserci grandi differenze di eredità da genitori e nonni tra figli legittimi (nati in matrimonio) e figli naturali (nati fuori dal matrimonio).
Mi sembra di ricordare che i figli elgittimi abbiano la possibilità di liquidare in contanti la parte di eredità in beni dei figli naturali senza bisogno di accordo, ma non sono sicura.
Poi c’è una quota di eredità di cui non ricordo la percentuale che si può decidere a chi farla ereditare facendo testamento, mentre un’altra quota (più grande) va suddivisa per forza tra gli eredi legittimi (ovvero sposi, figli e non so chi altro).
Quelle cifre ve le ha date un professionista o sono solo “sentito dire” da qualcuno che non è del mestiere?
buonasera, avrei un dubbio su una situazione a cui non trovo spiegazione, le spiego brevemente:
Mio marito risulta figlio naturale riconosciuto, siccome nato da una coppia di conviventi, sua madre precedentemente sposata (e ora divorziata) con un’altro uomo ha avuto un figlio;
i genitori di mio marito qualche anno fa hanno comprato casa al 50%, ora sono andati a infomarsi sull’eredità in caso intestassero tutta la casa alla madre, e gli è stato detto che nella situazione attuale (ossia entrambi i genitori 50%), a mio marito che sarebbe figlio di entrambi andrebbe il 25% mentre al figlio nato dal primo matrimonio della madre andrebbe il 75%,
Ora io non capisco come questo può essere possibile, sopratutto come mai l’eredità del convivente della madre (padre di mio marito)deve andare a un figlio non suo ma del precedente matrimonio della madre,
Neanche i genitori di mio marito si capacitano della cosa ma dicono che cosi gli ha detto il notaio e che per cambiare la cosa devono fare una scrittura privata, e anche se intestassero la casa tutta alla madre non andrebbe ugualmente il 50% a entrambi ma di più al primo, queste cose sono vere?
la ringrazio e scusi se sono stata prolissa
Nalia, è corretto tutto quanto spiegato da Claudia.
Cercate di capire meglio cosa ha detto il notaio, perchè così come riferito non è corretto.
Grazie per la risposta, ma una curiosita’ si possono chiedere gli alimenti che non ho mai avuto in 30 anni, cioe’ gli arretrati’?
Angelo, confermo la risposta di Claudia-cipi
Graziella, anche in questo caso confermo la risposta di Claudia. Dopo la separazione i diritti ereditari restano invariati (il matrimonio è ancora in essere).
Argy, se tuo padre ha un suo reddito, non c’è un motivo giuridico di coinvolgere economicamente tua sorella. In caso il reddito di tuo padre non fosse sufficiente (anche a “ricompensare” in modo onesto la tua applicazione costante alle sue cure), puoi richiedere la metà di quanto necessario ad integrare il reddito a tua sorella. Se non lo paga spontaneamente ti resta solo una causa nei suoi confronti.
Natascia, non comprendo il problema: tuo marito incontra la ex moglie insieme all’attuale compagno al parco giochi. Cioè è come se incontrasse una coppia di suoi amici (probabilmente questo è il tipo di rapporto rimasto tra lui e la ex moglie, vivaddio!). Francamente non vedo il motivo per impedirlo. Occhio a non coinvolgere i figli nelle ripicche personali, è un atteggiamento che normalmente non conduce da nessuna parte.
Airone, puoi avere un mantenimento solo se ti spetta ora, nonostante l’età, per le condizioni di salute, ma deve essere realmente inabile al lavoro. Hai sicuramente diritto alla tua quota di eredità. Ovviamente per sapere quando, dovrai informarti, magari facendoti vivo con tuo padre fin da adesso (che magari un aiuto potrebbe riconoscertelo spontaneamente).
Buonasera vorrei sapere se posso avere dei diritti, mio padre nel 1976 mi dichiaro’all’anagrafe conviveva con mia madre minorenne lui 22 mia madre 17, nel 1978 mio padre ci abbandono’, io non lo piu’ rivisto, mia madre si e’ sposata ed ha fatto altri figli, mio padre anche, mo’ vorrei sapere dopo 30 anni posso richiedere gli alimenti non avuti all’epoca, sono malato e disoccupato , vivo in un paesino di mille anime.E’ se posso avere qualsiasi beneficio dopo la sua morte, ho saputo che e’ un dipendente dello stato, se gli succede qualcosa, mi tocca l’eredita’, e’ poi come lo saprei’?Che ruolo avrei con i miei fratelli.Grazie.
cara claudia,non ho posto condizioni sulle visite e le uscite che lui fa col bambino,ma per rispetto mio non in prsenza di lei o chi per lei.lui e la sua ex moglie si possono vedere in qualsiasi momento ma non con mio figlio,comunque in tal senso mi sto muovendo legalmente.accetto tutto ma questo no vedremo la legge cosa puo’ fare.e’ una questione di principio ognuno al suo posto!!!!
NATASCIA se non fanno cose oscene e non creano danno alla psiche del bambino (se si incontrano solo e parlano non c’è niente di male) non credo tu possa impedirglielo. E non credo nemmeno che possa essere giusto farlo, da un punto di vista morale.