Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
salve,ho un figlio naturale ,riconosciuto ma io e il padre del bimbo non stiamo insieme.pochi giorni fa il padre ha portato mio figlio a casa della sua ex moglie,e molto frequentemente si incontrano al parco giochi sempre in presenza di mio figlio come posso impedire questa cosa????premetto la sua ex moglie e in compagnia del suo attuale compagna un bel triangolo nulla da dire ma non in presenza di mio figlio!!!!
ANGELO credo che ai 2/3 di legittima concorrano tutti e 6 i figli in parti uguali.
GRAZIELLA se ho ben capito ti spetta la metà della quota di legittima, overo quella che tuo padre non può decidere di lasciare ad altri, almeno finchè tuo padre a sua moglie saranno ancora sposati. Dopo la separazione e/o il divorzio non so come funzioni, mi spiace.
ARGY dal punto di vista morale direi che puoi concordare con tua sorella la corresponsione di uno stipendio mensile, lo stesso che dovreste pagare ad una persona estranea se tu come tua sorella ti disinteressassi di vostro padre. Dal punto di vista legale non so che dirti, per mia fortuna non mi è mai capitato di dovermi informare in merito, mi spiace. Puoi rivolgerti ad un avvocato per informazioni giuridiche o all’asl per informazioni sulla gestione dell’accompagno per tuo padre.
salve a tutti ….mi trovo in una situazione difficile….sto assistendo mio padre d12 ore al giorno in tutto e per tutto e io sono disoccupata…ho una sorella di 6 anni pià giovane di me e benestante e lavora ma del papa non ne vuol sapere come posso gestire la situazione cosi di fficile da sola?a chi mi posso rivolgere..tener presente che il papà non è a mio carico grazi—
Sono figlia di genitore risposato in separazione di beni. La moglie dimio padre (mia madre naturale è morta),sta mandando avanti la separazione legale.In caso di morte di mio padre , sua moglie oltre ad avere diritto al cespitere, può dopo la morte di lui ottenere altri beni o immobili? A me sua figli cosa mi spetta?.Sua moglie attuale non mi ha adottata ed io sono figlia solo di mio padre con madre deceduta. Per favore rispondetemi,e vi ringrazio anticipatamente, per me è molto importante!
ciao vorrei sottoporvi un quesito.
premetto che siamo sei fratelli e mia madre non c’è più.
mio padre vuole lasciare il terzo che gli compete a due dei sei fratelli e fin qua va bene,la mia domanda è :agli altri due terzi del suo patrimonio concorrono gli altri quattro figli o sempre tutti e sei i figli
grazie
francesca… però questo equilibrio è molto… squilibrato.
Sappi solo che è profondamente ingiusto, poi i passi da compiere puoi saperli solo tu e non sono legati solo al denaro. Però, mi permetto di dire, pur non conoscendo la situazione specifica, ma conoscendone tante, che lui ti sta ricattando: equilibrio (fittizio, apparente) contro bene dei figli, a cui tu tieni sopra ogni cosa. Ed è tutto troppo facile per lui. Anche questa è violenza psicologica: convincere una persona a rinunciare ai suoi diritti.
Pensaci su.
Solo a sentire la tua cortese e rapida risposta mi si sono attorcigliate le budella… Non so perchè, ma sebbene sappia quanto
tu stessa mi hai confermato, resto immobile con la paura di fare qualsiasi passo che rompa il faticoso equilibrio raggiunto e del
quale principalmente si stanno avvantaggiando i nostri figli.
So già che ogni mia mossa verrebbe interpretata come un’azione di
guerra…e quindi sono combattuta perchè proprio una guerra è l’ultima
cosa che vorrei, visto che ho passato due anni difficilissimi, ma d’altra parte mi domando se in questo modo non stia rischiando appunto
di causare un danno ai miei figli. Ci rifletterò su…Grazie
Francesca, certo che deve passarlo: pagare la scuola e qualche extra non è un mantenimento. Per favore, anche per i tuoi figli, pretendi quello che ti è dovuto.
Buongiorno. Convivenza di 14 anni, di cui 8 in casa di mia proprietà (65 mq)gravata da mutuo a mio carico, e 5 in casa di sua proprietà (250 mq)gravata da mutuo a suo carico. Due figli 6 e 10 anni. Ci siamo lasciati e lui mi ha chiesto di lasciare casa. Non sono tornata nel mio appartamento per non stravolgere le abitudini dei bambini e ho preso una casa di cui pago interamente l’affitto, con grandi sacrifici. Situazione economica sua molto più vantaggiosa della mia e dimostrabile. I bambini stanno principalmente con me circa 5 gg a settimana ma il padre ORA è finalmente presente. Paga la scuola dei bambini e qualche piccolo extra (gita della grande, qualche vestito). Io con sacrificio non sto cmq facendo mancare loro niente, però il mio ex conduce un tipo di vita non certo morigerato (viaggi, vestiti griffati, auto di lusso, ristoranti ecc.) Non sono andata da un avvocato per cercare di mantenere buoni rapporti per via dei figli, perchè quando l’ho proposto a lui si è alterato. Vorrei sapere se il mio ex deve comunque passare il mantenimento per i figli, extra a parte. Grazie anticipatamente.
Naji, il diritto di essere riconosciuta lo hai comunque e sempre. Il problema è che attualmente non hai bisogno di un mantenimento: sei in grado di renderti indipendente (magari con molta più fatica).
Manifestare l’intenzione di essere riconosciuta, magari con una lettera privata a tuo padre, potrebbe però… smuovere un po’ le acque…
Diciamo che l’aiuto economico mancato per tanti anni potrebbe anche essere riconosciuto spontanemamente…
Per il riconoscimento è necessario un ricorso, quindi ti è sufficiente rivolgerti ad un avvocato che conosca la materia.
Ovviamente, in futuro, essere riconosciuta ti darebbe diritto all’eredità.
Buongiorno,
vorrei porLe una domanda a cui in realtà, da molti, anni avrei voluto dare risposta.
Ho 27 anni ed alla mia nascita sono stata riconosciuta solo da mia madre; lei aveva appena sedici anni e mio padre 21.
In questi anni ho cercato di riavvicinarmi a mio padre, ma lui ha espresso l’intenzione di mantenere la mia esistenza nascosta ai suoi due figli, avuti da un matrimonio successivo alla mia nascita.
In questo momento la mia famiglia non può aiutarmi economicamente per proseguire gli studi di laurea (mi sono appena laureata con 110 e lode) o per avviare un’attività agricola che da sempre è il mio sogno.
Ho il diritto di chiedere aiuto a mio padre? Esiste una figura che mi possa supportare moralmente e giuridicamente in questo percorso? …Sembra assurdo, ma dentro di me è come se chiedessi aiuto senza che ciò sia dovuto,…forse perchè mio padre è sempre stato uno conosciuto.
MICHELE dai nonni non ci dovrebbero essere differenze, per l’eredità.
e visto che la sorella della tua compagna ha figli l’eventuale eredità da lei non spetterebbe comunque ai tuoi figli.
Salve, ho una figlia riconosciuta con la mia convivente (quindi naturale); la mia convivente ha una sorella sposata con figli legittimi; i genitori della mia convivente sono in vita; se la mia convivente dovesse morire mia figlia sarebbe penalizzata rispetto ai cugini con riferimento all’eredità dei nonni quando questi verranno a mancare?
SARA indipendentemente dai doveri dei tuoi genitori mi sembra che a 20 anni tu sia abbastanza grande da trovarti un lavoro, anche saltuario, per pagarti la patente e le tue spese da sola. Se non trovi nella tua città puoi cercare anche nelle città limitrofe. Le possibilità sono tantissime e tu ormai sei adulta, non mi sembra giusto pretendere che i tuoi genitori ti mantengano, anche se magari per legge dovrebbero ancora farlo. Io non mi sentirei a posto con la coscienza (ed infatti a 19 anni ho iniziato a lavorare, proprio perchè a farmi mantenere dai miei mi sentivo “di peso”).
SALVE, MI CHIAMO SARA HO 20 ANNI E SONO DISOCCUPATA..PERCHè NELLA MIA CITTà CI SONO POCHISSIME OPPORTUNITà LAVORATIVE; ECONOMICAMENTE ANCORA NON SONO
INDIPENDENTE E VOLEVO SAPERE SE I MIEI GENITORI SONO ANCORA TENUTI A PROVVEDERE AI MIEI BISOGNI?COME AD ESEMPIO PAGARE LA SCUOLA PER POTER PRENDERE LA PATENTE,E SE è MIO DIRITTO RICEVERE UNA SOMMA MENSILE DI DENARO CHE MI POSSA PERMETTERE DI PRO0VVEDERE HAI MIEI BISOGNI PRIMARI.PURTROPPO NON HO UNA SITUAZIONE FAMILIARE NORMALE.. NONOSTANTE LORO ABBBIANO I MEZZI PER SOSTENERMI NON LO FANNO, A CHI MI POSSO RIVOLGERE PER FAR VALERE I MIEI DIRITTI PER RICEVERE UN AIUTO?
Sarah, a parte appoggiare quanto detto da Claudia, dovresti rivolgerti ad un legale e presentare un ricorso contro i tuoi genitori al tribunale ordinario… Certo, non è una strada facile.