Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
KATERINA scusa non avevo ben capito la situazione. Se ancora risulta sposato certo che la moglie deve dare il consenso… visto che è la moglie.
Per evitare il consenso della moglie deve chiedere la separazione. L’annullamento non è necessario, ma solo una delle vie possibili, ed in questo caso la più lunga e dispendiosa.
Sinceramente però mi sembra che il problema sia ben oltre la questione legale.
Carissimi Silvia e Claudia
vi ringrazio molto per gli suggerimenti che mi avete dato. A Silvia – io non ho mai preteso che lui si separa. Lui credo si e lasciato “navigare” per non offendere nessuno. Ancora crede che i suoi non sanno nulla. Puo darsi…La fecenda non mi interessava fino al punto che i hanno messo davanti quella clausula – ci vuole registrazione nell’AIRE + consenso della sua moglie. Qui, ormai non posso piu chiudere gli occhi sulla facenda. Deve scegliere – o procura il consenso o si divorzia o mi dice in faccia “non vogio separarmi, non voglio offendere la mia moglie, preferisco desdire la paternita x ns figlia” (anche se io avrei scritto la dichiarazione presso tutti gli enti interessati che non verro mai a pretendere ne abitare nel “loro nucleo famigliare”, ne di pretendere i loro beni – niente mi serve. Sto bene li dove sono)- almeno una risposta chiara. Perche lui che messo davanti al fatto che serve il consenso ha sollevato il problema di sacra rota. Ma se quello che ho trovato io presso internet, quello che avete suggerito voi dice che lui puo separarsi/divorziarsi solo dal matrimonio civile e “dimenticare” di quello religioso perche lui tira per le lunghe. significa che la parte italiana vale di piu. se e cosi – io scendero da palcoscenico. a questo punto non mi interessera ne cittadinanza ne purtroppo la ns convivenza. Il problema che per darmi la possibilita di prendere la MIA decisione ho il bisogno della sua risposta CONCRETA – che non ho!
Luigi, ti consiglio di rivolgerti all’avvocato che seguiva lo sfratto per conto di vostro padre (se l’azione era iniziata, ce ne deve essere uno) e di porre queste domande a chi conosce bene la causa. Non è questa la sede per una consulenza dettagliata.
Sga silvia le ho scritto alcuni giorni fa’ per sapere se era necessario o meno cedere la parte di parte di una propieta’a nostra madre da parte di 5 figli, avendo eridato la nostra porzione a causa di morte di nostro Padre. La sua risposta e’ stata molto utile nel capire parte della mia domanda. Ma avrei una seconda domanda che non le ho chiesto prima e che avrei dovuto spiegare meglio. In queto momento la propieta’ l’abbiamo in affito e vogliamo dare un sfratto legale al sgre. che risiede nella casa. E su questo punto siamo tutti d’accordo. Lazione legale era gia stata iniziata dai nostri genitori priam della scomparsa di Papa’. Per evitare spese inutili e per il fatto che sia noi che nostra madre abitiamo negli USA e per evitare successioni e procure e quant’altro potrebbe comportare il procedimento di uno sfratto legale, qual’e’ il miglior modo per procedere per far si che siamo una sola voce a parlare? Dunque ci domandiamo e’ migliore cedere la nostra parte a nostra madre, e migliore essere tutti e 5 propietari? Restare noi 5 propietari insieme a nostra madre e datosi che 4 di noi siamo cittadini americani dovremmo ritenere un codice fiscale Italiano? O no? qulae spese comparta questa manovra? Cerchiamo un consiglio prima di metterci in mano agli avvocati, e non conscendo bene le leggi e i procedimenti Italiani volessimo saperne un po’ prima di procedere. Grazie ancora e spero di avermi fatto capire. Se prima di risponderci avra’ bisogno di altre informazioniper una piu completa risposta, puo lacsiarmi il messaggio ed Io la rispondero’
Claudia, da quello che ho capito, però il compagno di katerina non si è mai neanche separato legalmente: per lo stato italiano risulta ancora regolarmente sposato (come se fosse un’emigrante con la famiglia in Italia) e la figlia non è riconosciuta in italia, da questo nascono gli inconvenienti.
KATERINA quando si parla di divorzio si intende il divorzio civile,che si può chiedere solo dopo 3 anni dalla sentenza di separazione. Due persone divorziate restano comunque ex-coniugi e rimangono dei legami e dei diritti/doveri, soprattutto in fase di eredità (ma più di qui non mi sbilancio, dovrei approfondire lo studio dell’argomento, prima).
L’annullamento si può chiedere sia alla Chiesa che allo Stato Italiano e quando lo ottieni è come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato, quindi l’unione ai esistita, e quindi decadono tutti gli obblighi/doveri. Si può anche chiedere l’annullamento alla chiesa ed una volta ottenuto farlo valere anche per lo stato italiano, ma a lato pratico a mio parere è un enorme spreco di soldi e ci vuole tantissimo tempo in più che ad ottenere il divorzio, se la separazione è già in atto e formalizzata da più di 3 anni.
Ovviamente parlo sempre per esperienza personale.
Katerina, a lui basta una separazione in tribunale e poi, dopo tre anni, se vorrà, il divorzio.
E’ strano che lui non riesca a sapere che l’annullamento alla sacra rota è un procedimento molto raro (almeno rispetto al numero delle separazioni) e assolutamente non richiesto dalla legge italiana.
Il consenso della moglie non serve per la cittadinanza, ma per il riconoscimento della figlia in Italia. Lui ha riconosciuto la figlia in Russia, ma non in Italia, quindi essendo regolarmente sposato, per lo Stato italiano deve avere il consenso della moglie per immettere la figlia nella casa coniugale. Probabilmente la richiesta di cittadinanza verrà interpretata come ingresso di vostra figlia nel suo nucleo familiare italiano e per questo serve il consenso.
Mi domando… ma dopo 16 anni, non sarebbe il caso di regolarizzare i rapporti con la moglie con una separazione?
si, lui e regolamente sposato sia con matrimonio civile che con quello religioso. Non riusciamo a capire se per rdivorziarsi lui dovra divorziarsi soltanto da quello civile e non inpasticciarsi con divorzio religioso. oppre la nullita da sacra rota ci vuole per forza?
in ogni caso non e molto giusto. se io pretendesse x qualcosa (beni, residenza e cosi via) – posso capire che lei deve dare il consenso. Ma se a me non serve nulla dalla sua “parte italiana” perche la cittadinanza di mia figlia deve dipendere dai terzi? che moglie dara il consenso del genere? ma nessuna!!! deve essere un caviglio che lo evita?
Il mio non e un commento ma una domanda a cui non trovo la risposta da nessuna parte. Sono una ragazza russa (vivo in Russia). Convivo felicemente da 16 anni con un’itlaiano, che a suo turno spostato in Italia con un’italiana (sposato fino ad ora). Ho partorito la figlia che oggi ha 12 anni. L’italiano ha riconosciuto la figlia. Vogliamo far inscrivere la figlina x AIRE per ottenere la sua cittadinanza italiana (e suo diritto). Ok andiamo presso l’ambasciata, inscriviamo…. ma che cacchio ci serve il consenso della sua moglie italiana?????? e se quella non dara il consenso??? cosa c’entra la mia figlia con una estranea per lei? non pretendo ne spostarmi in italia, ne pretendere i “suoi” beni materiali. Non mi serve nulla dalla sua famiglia italiana. Cosa dobbiamo fare????? C’e qualche caviglio per far iscrivere la figlia ad Anagrafe, ottenere la sua cittadinanza e non dipendere dalle volonta di sua moglie italia?
katerina, se serve il consenso vuol dire che lui è ancora regolarmente sposato e non separato. In questo caso è previsto dalla legge italiana.
Se lei non darà il consenso, lui dovrà separarsi per evitare di doverlo ottenere.
ANDREA cerca in questo sito l’articolo sul mantenimento dei figli, ci troverai già molti dati interessanti e forse anche la risposta ai tuoi dubbi.
Di solito un assegno minimo gira sui 230-250 euro al mese per un figlio, ma la quota varia in base a tante cose per cui non prenderla per assoluta.
Se vivete insieme immagino che ti farai carico tanto quanto la madre del mantenimento dei vostri figli, nel limite delle tue possibilità.
Legalmente il fatto che tu sia attualmente disoccupato è ininfluente (lo so che sembra ingiusto, ma è così): a meno che tu non sia inabile al lavoro si presume che tu debba impegnarti nell aricerca di una occupazione e che tu possa riuscire a trovarne una in tempi ragionevoli.
Se volete darvi una ragolata senza rivolgervi ad un giudice o agli avvocati potreste intanto valutare la spesa complessiva per i vostri figli per qualche mese, trovare una spesa media e suddividerla in parti uguali (50%).
Salve,volevo un consiglio sllu mia situazione,sono separato in casa da una convivenza con 3 figli e sono disoccupato,la casa dove stiamo tutti e di mia escluciva proprietà,che costo devo riconoscere a miei figli?? dopo che lei mi chiede soldi di continuo?Grazie
Luigi, vostra madre ha ereditato 1/3 dell’immobile e voi 2/3 da dividere in 5 (quindi ognuno di voi è proprietario di circa un 13/14% dell’immobile). Vostra madre ha comunque un diritto di abitazione fino a che è in vita (se era la casa coniugale dei vostri genitori).
Non c’è alcun motivo di cedere le vostre quote alla mamma. Se non avete ancora accettato l’eredità potreste rinunciare alla vostra parte in favore di vostra madre. Ma che senso ha? Se non c’è un motivo specifico (per esempio fiscale o altro), mi sembra un’operazione inutile.
Gentile Siga. Silvia, Siamo 5 fratelli residenti a NY USA 4 sono cittadini americani Naturalizzati, e 1 e’ ancora cittadino italino.Siamo tutti sposati con mamma vivente, e in ottimi rapporti con lei, e papa’ che e’ venuto a mancare da poco. I nostri genitori sono propietari di un piccolo Apartamento (in Italia) dal valore di circa 150.000.Eu. Domanda: a questo punto la propieta’ e’ di appartenenza di nostra madre, oppure siamo anche noi propietari in porzione? e quale’ la porzione se ce’? Domanda? se noi desideriamo dare a nostra MADRE la nostra porzione qual’e’ il procedimento legale? E’ consigliabile questa manovra? A noi non fa differenza se nostra madre sarebbe padrona in totale a questo punto. Lei ha gia predisposto nel suo testamente che a sua morte la cas o il suo valore dovra’ essere divisa tra i 5 figli. Domanda? puo spiegarci qual’e’ il modo miglire da seguire per fa si che le leggi italiane siano rispettate e allo stesso momento qul’e’ la migliore opzione per noi tutti? la ringrazio e scusi se non mi sono spirgato meglio. Saluti
scusate ma mi servirebbe una mano dato che sono in vista di un esame.. e tra le tante domande che mi potevano capitare me ne è capitata una che non saprei darne minimamente una risposta… Con quale legge si sono di recente modificati i diritti e i doveri dei genitori separati nei confronti dei figli separati
a)con la legge sull’affidamento locale
b)con la legge sull’affidamento temporaneo
c)con la legge sull’affidamento alternato
d)con la legge sull’affidamento condiviso
in attesa di una vostra risposta vi invio i miei più sinceri saluti.. e vi ringrazio anticipatamente… BUONA GIORNATA
Giuseppe, e perchè non sapresti dare una risposta??? E poi sei sicuro che la domanda dica “nei confronti dei figli separati”??? Mica i figli si separano dai genitori!!
No, no Giuseppe… questo non è un forum ed io sono troppo vecchia per provare solidarietà con gli studenti distratti! Studia che la risposta è facilissima.
salve,
avrei bisogno di un vostro parere
-convivo regolarmente con la mia compagna in una casa di mia proprietà (intestata solo a me, ma abbiamo entrambi la residenza qui).
-a fine anno arriverà il primo figlio
-i miei genitori sono separati ed entrambi in vita
-ho un fratello con una sua famiglia
ora chiedo:
-se dovessi mancare io la casa ed eventuali liquidità a chi vanno? a mio figlio con la madre come tutore fino alla maggiore età (e quindi diritto di usofrutto dell’immobile? i miei genitori e fratello hanno qualche diritto in proposito?
– e se invece fra noi finisse oltre al mantenimento del figlio la mia compagna che diritti avrebbe? potrebbe essergli assegnato anche la casa di mia proprietà?
grazie