I diritti dei figli

diritti dei figli

Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.

Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).

Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.

FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.

I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).

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673 thoughts on “I diritti dei figli”

  1. Salve
    mio suocero ha un’azienda dove ha lavorato da sempre mia suocera ma in nero, così da esulare tasse e complicazioni del caso. Adesso che lei è morta, parte dell’azienda spetta a mio marito? Ho visto su “Forum” un caso analogo e il giudice dava come proprietari dell’azienda i due coniugi, anche se solo uno, come nel nostro caso, compariva legalmente.

  2. salve, le vorrei porre un questito: ho avuto un figlio da minorenne ed e’ stato riconosciuto dal padre anche lui minorenne. dopo un anno il padre è scomparso e non ha mai versato soldi per il mantenimento. dopo circa 10 anni si ripresenta e vuole vedere il bambino, premetto che il bambino ha il suo cognome e io non ho mai fatto denuncia di abbandono. io non vorrei farglielo vedere per non scombussolare ancora di più il bambino. come mi posso muovere?

    ringrazio anticipatamente.

    giusy

  3. Ciao..ti vorrei chiedere un consiglio…
    la mamma di mia suocera ha 3 figlie(compresa mia suocera);se dovesse mancare la mamma di mia suocera,i funerali potrebbero esser pagato da tutte le figlie in modo uguale?E poi,un’altra cosa,la mamma di mia suocera se in futuro avrà bisogno d’aiuto economico o assistenza,le figlie saranno obbligate a ciò o no?C’è una legge che lo impone?

    Grazie per la risposta…

  4. elmo, non c’è nessuna parentela tra il compagno di tua madre e te, quindi, ameno che non ti abbia lasciato esplicitamente qualcosa, non sei suo erede

  5. ci provo….mia madre ha avuto me dal primo matrimonio si è divorziata quando io avevo 1 anno ed ha iniziato un rapporto e poi si è risposata con un uomo che a sua volta aveva una figlia da un precedente matrimonio , poi insieme hanno avuto una figlia , ora lui è morto…come va divisa l’eredità , mi pare di capire che a me non spetta nulla , è corretto ?

  6. Ciao Silvia,
    ti chiedo un consiglio.

    La mia famiglia è stata, in passato, molto unita.
    genitori e tre figli: due figli, sposati in tarda età abbiamo lasciato il nucleo familiare. Mia sorella, ultrasessantenne in pensione non è sposata e vive nella stessa casa di mio padre vedovo da circa un anno e titolare di pensione e di indennità di accompagnamento. Per quanto in passato in forza della nostra unione familiare avessimo realizzato un patrimonio immobiliare indiviso, da quando è morta nostra madre nostra sorella si è svelata avida di denaro: ha prosciugato, infatti la liquidità che mia madre teneva in casa e risulta che nel 2007 si è impossessata di assegni bancari intestati a mia madre, mettendoli nel suo conto; quindi, si è impossessata della pensione e dell’indennità di accompagnamento di nostro padre con la pretesa che lei abita nella stessa casa e prepara da mangiare ed accudisce il padre.
    In verità lei si serve di nostro padre abitando due appartamenti dello stesso palazzo di cui siamo tutti comproprietari: l’appartamento superiore dei genitori, e l’appartamento autonomo dove abitavamo tutti e tre i figli, ora a sua completa disposizione; usa la cucina di nostro padre, utilizza i servizi di nostro padre, luce, telefono, acqua, etc. in cambio prepara da mangiare e tiene pulita la casa e la biancheria anche per lui.
    Noi figli sposati siamo trattati come ospiti indesiderati.
    Con la mediazione di alcuni parenti siamo riusiti ad imporre che ad accudire mio padre nella cura della persona fosse mio fratello
    al quale è stata destinata l’indennità di accompagnamento: Ma lei ha continuato a rivendicare per sè il diritto anche a quell’indennità oltre alla pensione di cui si appropria non si capisce bene in base a quale diritto senza sottoporsi al rendiconto delle spese.
    Poichè mio padre finora ha riscosso direttamente la pensione, è stata possibile questa spartizione ed in ultimo, ho preteso che rendicontasse sulle spese.
    Ma ora si teme che lei abbia estorto a mio padre una delega a riscuotere la pensione cosa della quale ci potremo accertare entro il prossimo mese al momento del pagamento delle pensioni.
    Se così fosse, cosa possiamo fare noi figli per impugnare la delega?
    Premetto che mio padre è del tutto rimbecillito, per quanto ogni tanto pare avere dei barlumi di lucidità.
    Io titengo che, stante l’incapacità di nostro padre, i figli dovremmo assumere concordemente ogni decisione relativa alla sua persona ed al suo patrimonio e, in assenza di unanimità, quanto meno a maggioranza nell’interesse di nostro padre e non possiamo essere vittime dell’avarizia e dell’avidità di nostra sorella. Cosa possiamo fare?

    Grazie anticipato per la risposta.

  7. Ciao, ti ringrazio fin d’ora per la tua attenzione. I miei genitori si sono separati e risposati entrambi. Lo scorso mese mio padre è morto. Abitiamo lontani è non ci vedevamo spesso. Mio padre ha una casa di proprietà cointestata con lei,anche la macchina è cointestata. Ora la moglie di mio padre ci chiede di rimborsare un prestito fatto dalla sorella di mio padre per comprare la macchina che lei aveva distrutto poco tempo fa, di pagare il funerale, le spese di successione e il monumento al cimitero. Inoltre non sappiamo nulla del conto corrente e dei contanti che aveva a casa. Ci ha detto anche che vuole vendere la casa. Lei non ha figli e non ha mai lavorato. L’unica cosa che siamo riusciti a prendere è stato un libretto di risparmio postale intestato a mio padre e a mio fratello. Anche di questo ci chiede una parte. So che lei ha diritto alla reversibilità della pensione e abbiamo saputo che prenderà circa 1500 euro al mese. Ti chiedo, se puoi, di darmi indicazioni su cosa spetta a noi figli e cosa a lei come moglie come eredità e se dobbiamo prenderci carico di tutte le spese che lei ci chiede. Inoltre vorrei sapere se possiamo, come figli, chiedere i movimenti bancari e come fare. Ti ringrazio ancora per la tua attenzione e disponibilità.

  8. Salve, descrivo in sintesi il mio problema
    Madre 79 anni, vedova, invalida 100% per corea di Huntington.
    Nove figli, due residenti da anni all’estero, degli altri sette tre totalmente disinteressati, due coinvolti al 100% e due,esagerando, al 25% nell’assistenza necessaria, non per impossibilità ma per puro menefreghismo. L’unico bene posseduto è l’abitazione in cui vive,molto grande, nella quota del 30% avendola avuta in successione dal marito. La rimanente quota è divisa in parti uguali tra i figli.
    Si può pensare ad una interdizione giudiziale che consenta al tutore di vendere l’immobile per comprarne eventualmente uno più piccolo e con il restante ricavato poter affrontare le spese necessarie, comprese quelle per una badante? Oppure può un giudice obbligare i figli al mantenimento , visto che almeno sei su nove non intendono occuparsene? Quale consiglio mi può dare?
    Ringrazio sin d’ora per una gentile risposta.

  9. ups! scusate, vado a leggere di là. grazie.

    per il secondo figlio in effetti il mio compagno s’è sentito dire dal giudice che “doveva pensarci prima”, quando ha detto che ora deve spendere anche per il figlio avuto da me e non può aumentare troppo l’assegno di mantenimento per la figlia come invece chiedeva la madre…

  10. @Klara,vostro figlio avrà gli stessi diritti ereditari dell’altra figlia del tuo compagno: la casa sarà divisa tra i due figli. Capisco che il collega abbia consigliato di soprassedere all’annuncio della prossima nascita: la ex moglie, vedendo comparire un “nuovo concorrente” all’eredità della figlia, potrebbe inasprire molto i toni. Per contro, sarebbe bene far capire che gli impegni economici del tuo compagno andranno ad aumentare con la nascita del nuovo figlio.
    Ovviamente è un’analisi che avrà compiuto il vostro legale.

  11. @ erika: ovviamente non c’è una regola, c’è chi ha i figli con sè a fine settimana alterni, chi li vede anche un paio di giorni nella settimana, chi divide la settimana equamente tra i due genitori.
    La priorità è rendere vivibile l’accordo per tutte e tre le parti: i due genitori e i figli.

    @ Luca: mi dispiace molto per questa situazione che dovrebbe trovare soluzioni profonde, ben al di là delle vie legali. In effetti se puoi provare il tuo stato di “malattia” provocato dal profondo stato depressivo, puoi ottenere un contributo dai tuoi. Ti auguro il coraggio e la forza di riappropriarti della tua vita.

  12. Gentile Silvia,

    sta per nascere mio figlio con un’uomo seperato quasi in fase di divorzio.

    Mio compagno ha una figlia dal suo matrimonio che vive a casa di sua proprieta’ con l’ex moglie. Noi stiamo in affitto.

    Visto che economicamente la figlia del primo matrimonio e’ tutelata, vorrei sapere i diritti che ha mio figlio. Quasi la meta’ dello stipendio di mio compagno va alla figlia. In caso di eredita’, mio figlio non ha diritto sulla loro casa coniugale? In tribunale il suo avvocato ha detto di non menzionare il fatto che noi stiamo per avere un figlio che l’ex moglie di recente ha chiesto piu’ mantenimento. Mi sembra assurda il fatto che non dobbiamo dire che aspettiamo un figlio, sicuramente il giudice tutelarebbe anche lui?

    Grazie di cuore,
    Klara

  13. sono divorziata e il mio compagno, con cui ho avuto un figlio, è a sua volta divorziato con una figlia nata da quel precedente matrimonio
    nostro figlio è nato al di fuori del matrimonio ed è stato riconosciuto da entrambi
    ho letto da qualche parte (non ricordo dove) che nel caso morissimo entrambi nostro figlio in quanto naturale potrebbe essere dichiarato adottabile, o qualcosa del genere, che insomma non sarebbe affidato automaticamente ai nostri genitori
    cosa c’è di vero?
    se dovesse succedere qualcosa sia a me che al padre, come posso tutelare mio figlio per essere certa che venga affidato ai miei genitori? o ai genitori del mio compagno? in ogni caso NON a perfetti sconosciuti?

  14. Buongiorno Silvia ,ho 51 anni ,ed ho un grosso problema : siamo 3 fratelli ,( due sorelle ed un fratello ) i miei genitori anziani vivono soli nella casa indipendente di loro proprietà . Mia sorella dispone insieme a suo marito di una abitazione loro , non ha problemi finanziari ed è stabilmente impiegata con il suo lavoro . A causa di problemi di salute da molti anni non ho un impiego ,e mi è stata riconosciuta un invalidità del 50 % , che non mi da diritto a nessun tipo di sostegno finanziario ed esenzione per l’acquisto di farmaci ; vivo in affitto , con mio marito lavoratore autonomo e non ho figli . L’altro mio fratello , divorziato con due figli , colleziona fallimenti lavorativi ( apre e chiude negozi , uno dopo l’altro ! ) ora si è installato nella casa dei genitori, poichè non riesce neanche più a pagarsi un affitto e da anni è costantemente appoggiato materialmente e finanziariamente da loro .Premetto cha anni indietro , quando anch’io avevo chiesto aiuto ai miei genitori perchè sola ,senza lavoro e senza salute , mi è sempre stato risposto ” picche ” !! Il punto è questo : quando capiterà di dover procedere alla divisione dei beni dei nostri genitori , come si potrà dimostrare ciò che lui ha ricevuto in anticipo , a scapito mio e di mia sorella ? E se non dovesse più lasciare la casa , come faremmo eventualmente a vendere l’ immobile occupato , per recuperare ciò che ci spetta ? Nel peggiore dei casi, se i miei genitori dovessero vendere anzitempo il loro immobile e le loro proprietà per aiutarlo , a noi cosa resterebbe ? Attendo da anni una parte di eredità , per poter arrivare a respirare un pò quando sarò più anziana , anche perchè non disporrò di alcuna pensione … Grazie mille per l’attenzione

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