Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
durante una convivenza di 5 anni ho avuto due bimbi ,di cui gia’ da 8 anni sono affidati a me,a loro penso solo io lavorando staggionalmente e avvolte qualche ora l’inverno lui non si interessa di niente ne vestiti ne materiale scolastico e non ho avuto nessuna conferma da parte del tribunale ad avere gli assegni vorrei sapere come procedere a chi rivolgermi per richiedere i miei diritti e se mi aspettano anche gli arretrati di questi 8 anni.
Salve Silvia,
ho 37 anni, quando ne avevo 10 si separarono i miei genitori, la gestione delle loro diatribe legali mi crearono notevoli disagi psichici, tanto che a 16 anni fui ricoverato per intossicazione da alcol e psicofarmaci(tentato suicidio).Nonostante tutto mi sono diplomato, ho preso la patente e fatto tutti i lavori che ho trovato. Ho tentato varie vie per risolvere il problema, clinica, alcolisti anonimi, psicoterapia ecc…Pochi giorni fa ho avuto un crollo nervoso conclusosi con t.s.o., una diagnosi di disturbo della personalità, borderline, epatite “c” e tachicardia sinuoidale.
Attualmente sono in cura al d.s.m. ed al s.e.r.t. della mia città.
Mio padre è “sparito” dal 2002, dopo la morte di Nonna non ho avuto nulla dalla vendita della sua casa, mi risulta però che ancora corrisponda un assegno per il mio mantenimento a mia madre con la quale attualmento sono costretto a vivere nella casa di sua proprietà. Sono a reddito 0,non possiedo nulla tranne il pc dal quale scrivo comprato con i soldi guadagnati lavorando per una produzione cinematografica nel 2004. Mia madre mi passa il cibo, le sigarette e qualche euro(difficilmente più di 10). Ha venduto già due proprietà ma come mio padre non mi ha dato nulla. Non ho quindi alcuna possibilità d’indipendenza, anzi, regolarmente quando decido(come ora)di liberarmi dalle dipendenze “esterne” invece di aiutarmi comincia a punirmi chiudendomi nella mia stanza, levandomi le chiavi di casa, non dandomi altro che qualche euro spiccio e rendendomi difficile anche lavarmi, mangiare…vivere. Minaccia continuamente di mandarmi al manicomio criminale e mi invita (poco gentilmente) a morire quanto prima. Stò attivando l’assistente sociale ma ha già detto che non la farà entrare in casa. Evitando di dilungarmi in penosi, ulteriori dettagli le chiedo: Ho qualche speranza nelle vie legali? Ovvero, qualcosa per vivere dignitosamente e superare questa fase critica mi spetta oppure (come sostiene lei)non mi spetta nulla e devo solo ringraziarla che non mi cacci da casa?
Ti ringrazio anticipatamente per il tempo che dedicherai(spero) a questa mia impegnativa richiesta d’aiuto.
ok ma riusciresti a dirmi quante volte la settimana devo far vedere la bimba o nn c’è una regola che ‘regola’ le visite?
Buongiorno Silvia,
da poco sono stato messo al corrente, che avendo l’affido congiunto, ho diritto a percepire il 50% degli assegni famigliari relativi alle figlie.
Dalla sentenza sono trascorsi 4 anni, nei quali non ne ho fatto richiesta,perchè non lo sapevo.
Come faccio a verificare, ed eventualmente a chi devo chiedere informazioni, per sapere qual’è la quota assegni richiesta dalla mia ex moglie, che non mi dà risposta al riguardo?
E se lei avesse percepito in questo tempo la quota al 100%, ho diritto di reclamare gli arretrati al 50%?
Inoltre, sono ancora in tempo per richiedere la somma che mi spetta relativa all’anno in corso?
Grazie, Franco
ciao Silvia, ho una bimba di 4 mesi, il padre nn convive con noi, è disoccupato e nn ha una casa propria, vorrei regolare le visite e l’aspetto per il mantenimento, e vorrei capir bene se posso ottenere l’affidamento esclusivo..
erika, non mi sembra ci siano motivi per un affidamento esclusivo
@ Andrea, no, non si può ridurre il mantenimento sul solo presupposto della soprevvenienza di altro figlio. E poi non pagare più nulla per il mantenimento, davvero non è possibile.
@Grazia, prima di tutto tuo fratello non può opporsi al trasferimento in campagna, dato che vostra madre penso sia capace di intendere e di volere e quindi può andare dove vuole. Per il esto, dopo una lunga malattia, sarà ben difficile per tuo fratello dimostrare (in un eventuale giudizio) che i soldi “ve li siete mangiati”. Alla morte di vostro padre i soldi, purtroppo, non c’erano più perchè usati per affrontare la malattia. Questo è il dato di fatto: non può chiedere un’eredità che non c’è. La casa dei tuoi genitori è stata acquistata con un mutuo pagato (quanto meno formalmente, ma forse anche di fatto in parte se non ho capito male) dal tuo compagno, quindi l’usifrutto è giustificato.
Buonasera mi chiamo Grazia e vorrei porle un quesito, la storia è lunga ma cercherò di essere breve…
8 anni fa i miei genitori sono venuti a stare nell’appartamento accanto a me in quanto la mamma da visite mediche risultava malata con continui aggravamenti. L’appartamento accanto al mio è stato comprato in parte dai miei genitori con usufrutto di accrescimento da parte loro e con un mutuo intestato al mio compagno per permettere di lasciare dei soldi da parte per i miei genitori in caso di malattia. Dopo il trasferimento ci siamo accorti che anche mio padre stava male e che anzi dei due era quello che stava peggio… così è iniziato il calvario di badanti e malattie. Un anno fa mio padre è morto ma nel frattempo i soldi che erano messi da parte per curarli sono finiti, ora mio fratello che in tutto questo periodo si faceva vedere raramente vuole la sua parte di eredità e mi ha accusato di essere una ladra e di essermi mangiata tutti i soldi dei miei genitori, facendomi intestare la casa che spetta anche a lui, la cosa mi fa stare male e non mi da tregua, ho sbagliato qualcosa nel comportamento con mio fratello o nei confronti della legge? Ora con mamma abbiamo deciso di lasciare le nostre case e di andare a vivere in campagna con il mio compagno mio fratello si può opporre? Grazie per le sue risposte che di sicuro mi faranno chiarezza in questo periodo particolarmente buio è triste avere un lutto così grosso in casa ma lo è ancora di più non avere un fratello con cui poter parlare.
BUONASERA, MI CHIAMO ANDREA E SCRIVO DA TORINO. Da circa due anni mi sono lasciato con la mia ex, abbiamo una bimba (riconosciuta da entrambi) e mensilmente passo un assegno da 300 euro stabilito dal tribunale dei minori con affidamento congiunto. Col tempo ho trovato una persona straordinaria con la quale fra sei mesi avremo un figlio e ci sposeremo. Creando questo nuovo nucleo familiare legato da matrimonio avro’ molte spese legate alla nuova nascita… Non dovessi riuscire a passare piu’ nulla alla mia ex a cosa vado incontro? Il tribunale prende atto di questa mia nuova vita per il mantenimento? Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione, Andrea
Carissima Silvia,
ho nuovamente bisogno dei tuoi preziosissimi consigli, visto che la mia situazione sta progressivamente degenerando.
Sono Nicoletta, la mamma di quella ragazza affetta da bulimia e disturbi del comportamento, che tempo fa, si era introdotta furtivamente in casa mia e mi aveva fatto dei danni (le ho fatto denuncia), costringendomi ad un trasferimento immediato presso l’abitazione del mio compagno con l’altro figlio.Che,come ti dicevo, ne ha risentito molto.
In questi giorni è rimasto da papà, perchè nel frattempo è arrivato il momento in cui doveva stare con lui come da sentenza e domani dovrebbe fare ritorno quì, ma non vuole. Anche mia figlia ora è dal padre che la sta difendendo a spada tratta e mi sta accusando di non seguirla.
Io gli avevo spedito una lettera dove chiedevo che se ne occupasse lui, dal momento che la ragazza manifesta una rabbia incontenibile e distruttiva nei miei confronti e non è disponibile ad un dialogo costruttivo.
Mi ha spedito in risposta una raccomandata sua personale, dove mi incolpa di tutti i problemi che hanno i miei figli, mi spiega che da quando sono con lui vanno d’amore e d’accordo, mi offende ripetutamente con l’aiuto ed il sostegno dei mniei figli che lo rinforzano nel suo argomentare e quindi mi ritrovo dalla parte dell’accusata con tre persone contro.
In questi giorni, a causa di quello che sto vivendo, mi si è riacutizzata una malattia rara di cui soffro da parecchi anni (morbo di haley – haley), ho la febbre alta ed è peggiorata la mia situazione depressiva, tanto che mi sto rivolgendo ad una psicologa ed il mio dottore di base mi ha prescritto degli antidepressivi ed ansiolitici.
Ciascuno dei due mi ha rilasciato un certificato attestante la mia situazione attuale di salute, che mi impedisce di svolgere una vita normale.
Questi miei malesseri mi impediscono di portare a scuola mio figlio (dove sono ora non ci sono mezzi che arrivino fino alla scuola che sta frequentando), di seguirlo e di occuparmi di lui ed eventualmente di lei (mia figlia)come mi vorrebbe imporre il mio ex.
” A parte il fatto che per mia figlia serve una clinica, anche a detta degli specialisti, ma ne lei ne il padre ne vogliono sapere …”
Ora le chiedo, visto che tutti mi insultano, mi colpevolizzano e nel contempo il mio ex pur affermando che tra di loro stanno bene, che è tornata l’armonia e che i problemi di salute dei nostri figli stanno migliorando da quando sono con lui pretende che io sia a completa disposizione delle sue esigenze e di quelle dei figli(nella lettera dice anche di aver prenotato un periodo di riposo proprio nei giorni in cui io sarei libera come da piano previsto nella sentenza …)posso affidarli a lui?
Ho i certificati medici, sono davvero in pessime condizioni, loro dicono che sono sereni assieme, quindi posso fare questa richiesta , e soprattutto otterrebbe accoglimento?
Posso farla via lettera personale o mi serve un’avvocato che porti avanti le mie ragioni?
Non mi interessano i soldi,sono disposta a lasciare a lui tutte le agevolazioni, l’assegno di mantenimento che mi versa per il ragazzo (l’altro lo dà direttamente alla figlia)ed anche a corrispondere un mio mantenimento pur di avere un pò di pace e di potermi rimettere presto.
Queste vicissitudini mi hanno seriamente provata, i miei figli mi sono contro, e non vedo altre possibilità avendo tentato ogni strada possibile.
E a lungo termine, esiste una legge che mi tuteli e che preveda la possibilità di un affido totale dei figli al mio ex marito?
Capisco che possa suonare strano che una madre rinunci ai propri figli, ma sono davvero stanca di combattere contro i mulini a vento, e, così continuando ci rimetto davvero la pelle.
Grazie,
Nicoletta
Nicoletta, avevo intuito che la situazione fosse molto seria.
Per quello che mi dici, hai delle possibilità concrete di poter essere sollevata dall’affidamento dei figli. Puoi chiedere un affidamento esclusivo al padre, per tuoi gravi motivi di salute. E’ una procedura decisamente anomala, ma non vedo contorindicazioni di diritto.
Probabilmente stai prendendo una saggia decisione, anche perchè non c’è nulla di irreversibile in quesrto campo.
Visti però i rapporti con tuo marito, non mi limiterei ad una lettera. Puoi scriverla per sondare le sue intenzioni e per dimostrare al giudice che, comunque, lo hai già avvisato del tuo stato di salute. Ma poi proporrei un ricorso per modifica delle condizioni di separazione (o diverzio) per regolare i rapporti.
Ti auguro veramente di pote trovare un po’ di quiete.
Buonasera. Vivo da anni in una casa popolare che era intestata a mia madre e che dopo la sua morte è passata a mio padre ( abbiamo deciso di non riscattarla e di continuare a pagare la mensilità di sempre ). Da tre anni mio fratello per avere il sussidio di disoccupazione fa residenza con moglie e 2 figli a questo indirizzo. Vorrei sapere se nel caso in cui mio padre venisse a mancare, chi diventerebbe l’intestatario, se io o mio fratello. Io temo che possa essere lui essendo capofamiglia ma non lo ritengo giusto visto che la residenza è solo fittizia e lui risiede altrove.Ho paura che possa rivendicare diritti sull’immobile dopo che io ho fatto e sto facendo sacrifici per assistere mio padre tra l’altro gravemente malato. Vi ringrazio per l’attenzione.
Convivo felicemente con la madre di mio figlio e con il nostro bambino di 6 anni.Viviamo tutti assieme in un’appartamento di mia proprieta’.Ho fatto testamento in favore del bambino con un’assegno mensile di 500 € a favore della madre di mio figlio.La domanda e’: dopo la mia morte la madre puo’ vivere nel mio appartamento senza alcun problema e chi gestira’ il patrimonio ereditato da mio figlio?Ringrazio e distinti saluti.
Certo Marzio, vivrà con vostro figlio nella casa a lui intestata e sarà l’amministratrice dei suoi beni: è prima di tutto la madre e, in caso di tua premorte, sarà l’unica ad avere la potestà genitoriale su vostro figlio.
Qualche problema si potrebbe porre alla maggiore età di vostro figlio se… il ragazzo sragionasse! In fondo la casa è sua.
Perchè non costituire un usufrutto a favore della tua compagna sull’immobile? O comunque ti consiglio una consulenza da un notaio per scegliere la forma testamentaria più adatta per tutelare tutti.
Prevenire è meglio…
Gianluca, se nel 2009 ha prodotto reddito superiore alla soglia stabilita (circa € 9.700) è tenuto a dichiararlo al Tribunale e il gratuito patrocinio verrà revocato.
In questo caso, il suo avvocato ha perfettamente ragione (ma perchè doveva essere altrimenti?)
Buonasera volevo sapere un informazione legale nel 2007 ho fatto una causa al mio presunto padre,per il riconoscimento di paternità non avendo reddito hanno accettato il gratuito patrocinio, ora la causa sta continuando e l’avvocato mi ha riferito che lavorando non ho più diritto al gratuitio patrocinio devo fare l’esame del DNA dal perito che ha nominato il giudice civile. I’esame ha un costo di 1200 euro mi sembrano tanti soldi visto che lavorando in una cooperativa sociale onlus guadagno 900 euro al mese, è corretto quello che dice il mio avvocato visto che la causa non è stata ancora definita. La ringrazio cortesemente ed attendo una sua risposta. Gianluca Furlan.
Alina, se il divorzio è stato pronunciato in Romania e siete residenti in Romania entrambi, dovrai ricorrere alla magistratura rumena. Non conosco la procedura e le tipologie di ricorso.
Grazie Silvia,
io ho la residenza al estero (in Romania) e sono iscritta al AIRE. Posso fare il ricorso presso le autorita italiane qui or lo devo fare in Italia? Il divorzio e stato fatto presso le autorita rumene e poi trascritto in Italia.
Grazie e chiedo scusa per gli errori di scrittura…