I diritti dei figli

diritti dei figli

Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.

Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).

Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.

FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.

I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).

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673 thoughts on “I diritti dei figli”

  1. @ Nicoletta: mi dispiace che la situazione stia degenerando in questo modo. Qui i consigli legali si intersecano con il tuo ruolo e i sentimenti di madre. Capisco che è una pessima situazione.
    Cerca comunque di mandare tuo figlio dal padre: farà bene anche a lui allontanarsi dalla tensione. Se il tuo ex non vuole firmarti nulla (in effetti non sarebbe male), prova con questo espediente: inviagli una raccomandata a/r nella quale indichi in modo preciso i motivi per i quali mandi tuo figlio da lui, chiedendogli di tenerlo per il bene del ragazzo. E’ comunque una prova per il futuro. Tra l’altro avrai testimoni di quello che ha fatto tua figlia (almeno tuo figlio, il tuo compagno che ti deve ospitare, ecc.)
    Sul conmportamento di tua figlia non dico nulla. Sappiamo entrambe che è passibile di denuncia, ma capisco che tu sei la madre…
    Potresti presentare un esposto, solo per indicare il fatto. I Carabinieri o Polizia, possono solo recepirlo ed in caso chiamarla per ammonirla, ma non procedere, perchè per la violazione di domicilio la procedibilità è a querela di parte

  2. @ Barbara: Se verrà riconosciuta la paternità avrà diritti successori. Ci potrenno essere revisioni delle quote. In caso di vendita non c’è possibilità di revocatoria, ma i figli nati nel matrimonio potrebbero dover corrispondere una somma corrispondente alla quota. La madre della ragazza non ha diritti ereditari.

    @Valter: dato che il ragazzo è maggiorenne potrebbe semplicemente trasferirsi da te. La madre attualmente ha il dovere di mantenerlo se non è indipendente ed il normale dovere di stabilire con lui un rapporto privo di comportamenti violenti (sia da un punto di vista materiale che psicologico).
    Comunque, dato che siete ancora in causa, puoi chiedere al tuo avvocato se ritiene che tua moglie attui comportamenti antigiuridici ed eventualmente farlo valere nel giudizio.

    @Irene: 1/3 al coniuge superstite, 2/3 in quote uguali ai figli. Il fratello può chiedere la restituzione del denaro, non una quota della casa.

  3. @ Graziella: tuo marito in caso di tua premorte avrà comunque una quota di legittima dei tuoi beni, che, succesivamente, alla sua morte, andra a tutti i suoi figli, sempre seguendo le regole della successione necessaria. Con una buona consulenza notarile dovresti riuscire ad organizzare un testamento che minimizzi il passaggio di beni ai figli di tuo marito. Se i tuoi suoceri hanno già intestato la casa ai nipoti, con una vendita o donazione, a parte la collazione delle donazioni non c’è molto da fare, era nel loro diritto. In caso si parli solo di un testamento, anche questo non può ledere la legittima di tuo marito.

    @ Maria: ho letto ieri questa sentenza recentissima della Cassazione, che è solo una conferma di un principio già solidamente accertato:
    Cassazione Civile 9300/2010
    Il padre ha l’obbligo di mantenere il figlio se questi è nato da relazione adulterina e anche se non c’è mai stato un rapporto affettivo tra padre e figlio. Il giudice, nel dichiarare giudizialmente la paternità, può porre a carico del padre naturale il pagamento di una somma a titolo di mantenimento senza essere neppure vincolato alle richieste della madre. Il giudice, non è vincolato alla domanda della parte, posto che l’art. 277, secondo comma, del codice civile attribuisce al giudice il potere di adottare di ufficio, in ragione dell’interesse superiore del minore, i provvedimenti che ritiene opportuni per il mantenimento del minore stesso.

    il problema è che hai 33 anni… e parlare di mantenimento non sarà facile. Comunque se sei in causa da 10 anni sarai certamente seguita da un avvocato, che saprà il da farsi.

  4. E’ un po’ di tempo che non riesco a rispondere a tutte le domande poste nei commenti a questo articolo.
    Sinceramente mi dispiace, ma dovete capire che non sono materialmente in grado, per ragioni di tempo, di seguire il ritmo battente delle richieste.
    Vorrei riportare qui un brato tratto dalla nostra pagina “contatti”, per spiegare il senso di questo sito e dei suoi articoli tecnici:

    “Poichè alcuni temi trattati nel sito sono attinenti alle nostre competenze professionali, quelle stesse che impieghiamo nel nostro lavoro “ufficiale”, non sarebbe giusto chiederci una consulenza dettagliata e personalizzata in modo gratuito attraverso il sito.
    Viceversa, siamo sempre liete di rispondere a domande, anche su casi personali, che siano di interesse comune e che chiariscano ed integrino i temi degli articoli”

    Gli argomenti delle donade stanno diventando molto particolareggiati, molto personali, riferibili a casi singoli, di cui, tra l’altro, bisognerebbe conoscere molti dettagli per rispondere con adeguata serietà professionale. Per questo non risponderò a tutte le vostre domande: perchè rispondere a questo tipo di quesiti è il mio lavoro e quello di tutti i miei colleghi avvocati, ai quali senza dubbio potrete rivolgervi per consulenze dettagliate, che saranno molto più valide di una veloce risposta fondata su pochi elementi.

    Ciò precisato. Cercherò di dare ancora qualche risposta, che però dovete valutare per quello che è: è basata su pochi elementi e su nessuna conoscenza degli atti di eventuali cause. E’ quindi un parere superficiale che NON PUO’ e NON DEVE sostituire un vero parere professionale, soprattutto quando si tratta di questioni familiari che investono i minori.

  5. Buongiorno Silvia,
    sono divorziata da 6 anni ed ho una figlia di 13 anni. Al momento del divorzio il padre ha detto che puo pagare una somma di 20Euro/mese (non e uno sbaglio, sono proprio 20- il divorzio e avvenuto in Romania e poi trascritto in Italia) per il mantenimento della figlia. In quanto e stato un divorzio molto brutto non ho richiesto di piu. Adesso il reddito del padre e alto, piu di 120.000 Euro/anno, e nel 2009 non ha pagato niente. Posso ottenere una somma adeguata per il 2009 e continuare a ricevere in futuro una somma reale, in modo comisurato alla sua possibilita economica? Che cosa dovrei fare?
    Grazie

  6. Carissima Silvia,
    ho un problema al quale devo trovare una veloce soluzione.
    Tempo fa le avevo parlato di mia figlia, una ragazza di 21 anni che fa una vita allo sbando e che ogni tanto si fa sentire solo perchè vuole soldi da me. Cosa che gli nego sempre, perchè con me utilizza atteggiamenti aggressivi ed irrispettosi.
    L’altra sera, approfittando della mia assenza da casa, è entrata con le sue chiavi (ha ancora la residenza da me) ed ha letteralmente messo a soqquadro la casa, rompendo le cose a me più care.
    Così mi sono trasferita dal mio compagno con l’altro figlio che ha 14 anni.
    Lui però non vuole stare con noi, la casa ha al momento una sola stanza quindi è vero che ci si deve adattare e si può capire la sua sofferenza.
    Il ragazzo però non riesce a comprendere che ho necessità di mettermi al riparo e che non ci sono alternative.
    Mi ha chiesto di andare da papà che si è detto disponibile.
    Visto che in questi giorni il ragazzino è affidato a me, ho chiesto al mio ex, anche su consiglio di esperti, di firmarmi un documento dove dichiara di prendere con sè il figlio perchè non vuole rimanere dove mi sono trasferita. Ma lui non ha accettato dicendomi che se volevo bene al ragazzo glielo dovevo lasciare e basta, e che non mi firmava un bel niente.
    Quindi l’ho tenuto quì ma ci fa fare una vita d’inferno, oltre a stare male anche lui.
    In alternativa al documento, cosa potrei fare che mi tutelasse legalmente per lasciare andare mio figlio dal padre, senza rischiaree nulla? Il mio ex è facile alle denunce ed alla manipolazione di situazioni, anche se d’urgenza pur di crearmi problemi.
    Sperando di essere stata chiara, attendo una sua cortese risposta
    Nicoletta

  7. buongiorno Silvia
    sono sposata in separazione dei beni con quattro figli stiamo acquistando casa…in casa in caso di (morte)di uno dei due chi eredita…un’altra cosa noi dobbiamo al fratello una somma per la vendita di un immobile che però abbiamo investito nell’acquisto di questa casa …lui può volere una quota della casa nno so se mi sono spiegata…

  8. Buongiorno.
    Da ormai 7 anni, io e mia moglie siamo in giudiziale, in quanto le sue richieste, prettamente economiche hanno portato a questo.
    Inizialmente ci eravamo accordati per una separazione consensuale, firmata davanti ad un avvocato comune e poi lei ha deciso di prendersi un avvocato proprio e iniziare la ciusa giudiziale.
    Vengo al punto:
    Abbiamo un figlio che oggi ha 19 anni, al tempo del mio allontanamento da casa(accettato da entrambi e documentata con la firma di lei) ne aveva 12.
    Il tribunale ha deciso l’affidamento escluso alla madre e un assegno per il mentenimento di nostro figlio, da parte mia, di 480 euro che ad oggi sono diventati 518 circa.Tale cifra non e’ mia stata variata rispetto alla prima udienza.
    Ora succede che mia moglie non e’ presente nella casa coniugale per molte sere a settimana e mai nei week-end.
    Chiaramente in piu’ delle volte nostro figlio viene a cena da me e i week-end pure, fermandosi qualce volta anche a dormire.
    Lui chiaramente e’ molto arrabbiato x tale comportamento e purtroppo non e’ l’unico che ha vissuto negli anni precedenti.
    Chiedo:indipendentemente da un discorso prettamente economico, quali doveri ha una madre affidataria del figlio,anche se maggiorenne, nei confronti dello stesso?

    Grazie e mi scusi per eventuali errori di scrittura.

  9. Buongiorno Silvia,
    volevo avere, se è possibile, notizie in merito alla mia richiesta del 29 March 2010 at 9:58 am che, vista la tua solerzia nel rispondere a tutti, penso sia sfuggita alla tua attenzione.
    Grazie

  10. Sn una ragazza di 33 anni,vivo con mia madre di cui e’ ragazza madre :siccome ke sto in causa da dieci anni x il riconoscimento della paternita’ed ora sto agli sgoccioli x fare il dna dopo tanti intoppi ke ci sn stati,ora volevo sapere da voi ,dopo ke il dna esce positivo la legge ke cosa impone ,quali sn le regole da rispettare? grazie a presto baci

  11. Cara Silvia.
    Ho sposato in seconde nozze un uomo , anche lui precedentemente divorziato con 2 figli.Io ho una figlia avuta anche io dal matrimonio precedente.
    Premetto che ci siamo sposati in comunione dei beni; il quesito e’ questo,visto che io non vorrei lasciare niente di mio ai suoi figli,visto che a loro non intaressa niente di me,sono obbligata a lasciare la mia parte? se no cosa dovrei fare?
    Altra cosa , molto drammatica e’ questa; poiche’ noi viviamo nella casa dei genitori di mio marito…ho imparato da qualche tempo che i miei suoceri hanno intestato la casa ai nipoti,e a mio marito solamente l’usufrutto.Il grosso problema e’ che mio marito con un figlio non ha buoni rapporti e non vorremo che nel caso, riuscissero ad ottenere la casa potesse uno dei figli o tutti e due buttarci fuori .E’ stata cosa giusta quello che hanno fatto i miei suoceri? …se si’ potrebbe mio marito impugnare il testamento? anche perche’ ha paura che un domani possa arrivare nelle mani della sua ex moglie che vive in casa con un figlio?spero mi abbia capita la ringrazio anticipatamente. A presto

  12. Preciso che ho abitato con mia madre fino all’età di vent’anni,ora mi trovo senza lavoro nè casa,e ne ho ventiquattro,in questi ultimi anni ho abitato da mio padre ma da Maggio non sarà più possibile,come posso non ricevere nemmeno l’ospitalità da parte dia madre quando la legge impone al genitore un obbligo di assistenza famigliare nei confronti di figli non indipendenti economicamente anche se maggiorenni?

  13. Davide, è una pretesa difficile da azionare giudizialmente se non hai mai coabitato con lei in età adulta e se sei giovane, sano ed abile al lavoro.

  14. Cara Silvia,spero di ricevere il tuo aiuto per risolvere una situazione molto difficile per me.
    Premetto che sono un figlio maggiorenne di una coppia di fatto,in quanto i miei non si sono mai legalmente sposati,da 4 anni ho residenza con mio padre in un appartamento di sua proprietà che a Maggio perderemo a seguito di un tracollo finanziario dello stesso…per di più ,ad aggravare la situazione, a fine anno ho perso il lavoro…Ora vorrei tornare ad abitare da mia madre che pur non avendo reddito ha beni intestati ma lei mi nega la possibilità di farlo(non ha mai provveduto in alcun modo al mio mantenimento dalla mia nascita).Chiarisco che non pretendo un mantenimento in denaro da quest’ultima, ma solo la possibilità di avere una stanza temporaneamente fino al momento di una mia indipendenza economica.Posso esercitare questo diritto?Grazie

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