I diritti dei figli

diritti dei figli

Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.

Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).

Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.

FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.

I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).

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673 thoughts on “I diritti dei figli”

  1. @Claudio. No, nessun diritto ad una quota maggiore, a meno che tuo suocero non abbia disposto in tal senso per testamento, senza ledere la quota di legittima delle altre figlie. Ma evidentemente, se fosse così, lo sapreste già.
    Dipende anche da come era organizzata l’azienda agricola da un punto di vista societario, se per esempio tua moglie fosse titolare di quote societarie in proprio.

  2. Mio suocero è morto e bisogna dividere l’eredità tra la moglie e le tre figlie. Avendo mia moglie lavorato per molto più tempo nell’azienda agricola di famiglia ha diritto ad una quota più grande delle sue sorelle? Grazie per l’attenzione!

  3. In realtà nessuna tutela totale è possibile, dato che il tuo primo figlio è un tuo erede necessario.
    In caso di premorte di tua (permettimi il “tu”, questo resta sempre un blog, e quindi abbiamo un rapporto colloquiale) moglie eredi del suo 50% sareste tu e vostro figlio al 50% ciascuno (dato che lei ha un solo figlio il patrimonio va metà al coniuge e metà al figlio, nel tuo caso, invece andrebbe per 1/3 al coniuge ed il resto diviso tra i figli, anche se fossero più di due). La casa sarebbe quindi per il 75% tua e per il 25% di vostro figlio.
    Alla tua morte, il tuo 75% si dividerebbe a metà tra i tuoi figli: il primo avrebbe il 37,5% dell’immobile ed il secondo il 62,5%.
    La forma di tutela assoluta, sarebbe quella di intestare l’immobile soltanto a tua moglie… ma queste sono, ovviamente, valutazioni vostre.

  4. la ringrazio, dato che mia moglie per acquistare con me questa nuova casa venderà una di una proprietà esiste un modo di tutelare il figlio sulla parte della madre? perchè se non ho capito male in caso di morte 1/3 verrebbe a me e su questa parte ha diritto anche il figlio della precedente unione corretto?

  5. @Ivan: il tuo primo figlio avrà diritti ereditari solo sul tuo patrimonio, quindi soltanto sul tuo 50% dell’immobile, ovviamente insieme al tuo secondo figlio ed, eventualmente, a tua moglie.
    Quindi, in caso di premorte rispetto a tua moglie, lei erediterà 1/3 del tuo 50% di immobile (l’altro 50% è già suo), restando così proprietaria circa del 67% dell’appartamento. I tuoi figli erediteranno ciarcuno il 17% circa dell’immobile (un terzo del tuo 50% ciascuno.

  6. Buonasera, sono sposato in separazione dei beni con un figlio, da parte mia ho un figlio riconosciuto da una precedente relazione di convivenza.
    a breve compreremo casa al 50% di proprietà vorrei sapere se in un futuro il figlio riconosciuto può aver diritto anche sulla quota di mia moglie e come, sperando di essere stato chiaro vi ringrazio già da ora

  7. Si, il padre potrebbe crearti delle difficoltà se vai semplicemente via. Anche perchè credo che non risulti da nessun atto ufficiale che le bambine sono affidate a te, quindi avresti problemi anche ad entrare in Germania con loro.
    Dato che hai senza dubbio la possibilità di ottenere un affidamento esclusivo, sarebbe molto meglio procedere seguendo la via più corretta: in un ricorso io evidenzierei che vuoi trasferirti in Germania perchè li hai opportunità di mantenere le tue bambine. Se anche il padre si oppone, dovrà spiegare perchè non le mantiene lui.

  8. Ok ma se volessi portarmi le bambine in germania? cioé… li ho di sicuro chi si puó occupare di noi… il padre potrebbe impedircelo?
    Mi informo meglio da un avvocato e vi ringrazio per la risposta che mi ha aperto una strada…

  9. Laila, è una questione delicata e non è esauribile in un commento.
    Il padre delle tue bambine non può esimersi dal mantenere le figlie: l’iter più ovvio sarebbe un ricorso al Tribunale per i Minorenni per l’affidamento esclusivo dellebambina a te (o addirittura per la sospensione della potestà genitoriale al padre) e contestuale riconoscimento dell’obbligo al mantenimento (che magari non riuscirai ad eseguire perchè è disoccupato, ma è comunque utile per il futuro se un lavoro lo trovasse, perchè ti permetterebbe di pignorare i suoi guadagni).
    E’una situazione in cui hai bisogno di un avvocato. Ricordati che puoi essere ammessa a patrocinio a spese dello Stato per pagare l’onorario dell’avvocato se il tuo reddito è inferiore ad € 10.000 circa.
    Per le minacce e le molestie da parte del padre delle bambine puoi anche provvedere con una denuncia.
    Ripeto, mi sembra necessaria un’assistenza legale.

  10. Sono una mamma non sposata di 2 bambine… vivo da sola in una casa popolare, il padre non lavora e non provvede economicamente al mantenimento delle figlie…per mantenerci oltre all assistenza sociale ci pensa mio padre. sono stanca di questa situazione e vorrei partire all estero germania dove ho incontrato una persona che si prenderebbe cura di noi 3,Il padre chiaramente non é daccordo, mi spia mi minaccia e minaccia pure l uomo che mi aiuterebbe a scappare da questa prigione.
    Non so da dove cominciare e chiedo a voi esperti di aiutarmi ad uscire da questo inferno.

  11. Andrea, approfitto del tuo commento per chiarire che non rispondo a richieste di consulenze specifiche “privatamente” via email, da questo sito, perchè non mi sembra rispondente ai suoi scopi ed, inoltre, non mi sembra corretto nei confronti della mia professione.
    Do volentieri risposte nei commenti, anche a richieste specifiche, che servano a chiarire aspetti del tema trattato, ma ad uso e consumo di tutti i lettori. Se i commenti non servono ad arricchire la conversazione e l’informazione offerta con il post, non sono nello spirito di questo blog.
    Ti ringrazio, dunque, per avermi dato la possibilità di questo chiarimento.
    Venendo alla tua situazione, è certo che tua madre deve occuparsi di te, soprattutto da un punto di vista economico. Non ti sarebbe, infatti, difficile ottenere giudizialmente (ricorso al tribunale civile ordinario) un mantenimento da lei, almeno fino alla tua indipendenza economica, e la possibilità di rimanere nella casa in cui vivi con tuo padre (anche dopo la sua eventuale scomparsa).
    Tua madre ha il dovere di provvedere al tuo mantenimento almeno fino ad un’età ritenuta congrua per conseguire l’indipendenza economica. Se sei uno studente universitario, e lei ne ha le possibilità economiche, potrebbe protrarsi anche alle soglie dei 30 anni. Se invece non studi e sei alla ricerca di lavoro, si potrebbe pretendere da te che lo trovi qualche anno prima, ma, più o meno, nessun giudice ti negherebbe almeno un supporto, ovviamente commisurato alle possibilità di tua madre. COnsidera che, seppure lei non avesse reddito da lavoro, i beni immobili ulteriori rispetto alla prima casa, sono considerati come fonti di reddito in questo caso.

  12. salve…
    sono maggiorenne senza lavoro, assisto mio padre morente, i miei genitori sono separati ma non legalmente, con mia madre non ho rapporti da tempo e lei è l’intestataria dei beni immobili compreso quello dove vivo con mio padre. volevo sapare, ora che mio padre sta morendo mia madre si deve prendere cura di me?o almeno quali diritti ho, quali sono i suoi doveri nei miei confronti??? ho bisogno di sapere…
    perfavore rispondete sulla mia mail obiklink@libero.it
    grazie anticipatamente.

  13. @ gennaro: il bene rientra normalmente nel patrimonio di tua moglie, quindi segue le regole generali. Allo stato verrebbe diviso al 50% tra te e tuo figlio.

  14. salve,
    vorrei sapere, mia moglie prima di sposarci aveva un bene immobile intestato, ora abbiamo un figlio, in caso di decesso di mia moglie che cosa succede?
    grazie.

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