Vi propongo un excursus sulla normativa italiana in materia di congedi di cui i lavoratori possono usufruire per la cura dei figli.
Le norme di riferimento sono contenute nel decreto legislativo n.151 del 2001 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA’:
In occasione di una gravidanza, le donne lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un periodo di congedo, considerato necessario e, pertanto, obbligatorio. E’ infatti vietato adibire al lavoro le donne:
– durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (si fa riferimento alla data indicata sul certificato medico, anche se vi può essere errore di previsione);
– durante i 3 mesi dopo il parto.
Tale astensione obbligatoria, però, gode di un criterio di flessibilità:
ASTENSIONE OBBLIGATORIA POSTICIPATA: La lavoratrice può decidere di astenersi dal lavoro a partire da un solo mese prima e nei quattro successivi al parto, ma soltanto se questa scelta non arreca pregiudizio alla sua salute e a quella del bambino. Pertanto, per godere della c.d. “maternità flessibile” è necessario produrre al datore di lavoro :
– un’apposita domanda con la quale si chiede di lavorare oltre il 7° mese, che dovrà essere presentata anche all’ente che eroga il trattamento di maternità (generalmente INPS);
– un certificato di un ginecologo del S.S.N., che attesti l’assenza di pregiudizi per la salute.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA: con apposita istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, si può ottenere l’autorizzazione ad assentarsi dal lavoro prima che inizi il periodo di astensione obbligatoria, nei seguenti casi:
– gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
– condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
– quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni che non siano incompatibili con la gravidanza.
CONGEDO DI PATERNITA’
L’astensione obbligatoria dal lavoro post-parto può essere fruita dal padre, ma solo nei seguenti casi:
– grave malattia o morte della madre;
– abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre;
– madre che non lavora o non è lavoratrice dipendente.
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, è data alla madre la possibilità di recuperare i giorni di assenza obbligatoria persi prima del parto, in modo che la durata del congedo sia sempre di cinque mesi, a condizione che ci sia stata comunque effettiva astensione dal lavoro.
Il congedo obbligatorio può essere fruito anche nel caso di adozione o affido di un bambino di età non superiore ai sei anni, nei primi tre mesi di ingresso in famiglia del bambino.
Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta anche se il minore ha superato i sei anni di età e sino al compimento dei diciotto anni.
CONGEDI PARENTALI
La legge n.53 del 2000 ha introdotto una nuova disciplina dell’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore.
Trascorso il periodo di astensione obbligatoria, i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro – anche contemporaneamente – nei primi otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo di sei mesi. Se utilizzati da entrambi i genitori, le astensioni dal lavoro non possono superare il limite complessivo di dieci mesi.
Se il padre si assenta dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, il suo limite di sei mesi sale a sette e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di undici mesi (sette mesi per il padre e quattro mesi per la madre).
In presenza di un solo genitore, questi ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci mesi.
Il diritto all’astensione facoltativa è riconosciuto anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perché appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati.
Il congedo parentale può essere usufruito anche in caso di adozione e affido. In questi casi il congedo è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del bambino in famiglia, se lo stesso ha un’età tra 6 e 12 anni.
Il decreto legislativo n. 1157 del 2003 ha esteso il diritto al congedo parentale e il relativo trattamento economico e previdenziale alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
I genitori di minore disabile possono prolungare fino a tre anni il periodo di astensione facoltativa dal lavoro.
Il trattamento economico rionosciuto ne corso del congedo parentale è pari al 30% dello stipendio.
La Finanziaria 2007 ha previsto che anche i lavoratori a progetto e iscritti alla gestione separata dell’Inps, e in generale i lavoratori con contratti precari, hanno diritto ai congedi parentali. Alle mamme con contratto a tempo determinato, in particolare, spetta, entro il primo anno di vita dei figli, un congedo di tre mesi con retribuzione pari al 30% del reddito percepito.
PERMESSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO
Durante il primo anno di vita del bambino la mamma ha diritto, su esplicita richiesta al datore di lavoro, a permessi giornalieri pari a:
– 2 ore in caso di orario di lavoro giornaliero superiore a 6 ore
– 1 ora in caso di orario di lavoro giornaliero più breve
Gli stessi permessi possono essere utilizzati anche dal padre, ma solo nei seguenti casi:
– quando è l’unico affidatario
– quando la madre, lavoratrice dipendente, non ne usufruisce
– quando la madre non è lavoratrice dipendente
Le ore di permesso raddoppiano in caso di parto gemellare e spettano anche ai genitori adottivi, nel primo anno di ingresso in famiglia del bambino.
CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO
I genitori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro in caso di malattia, certificata da uno specialista (pediatra), del figlio:
– per tutta la durata della malattia se il bambino ha fino a tre anni di età
– nel limite di 5 giorni annui se il bambino ha da tre a otto anni
Ciao sono Antonio, sono infermiere presso una clinica privato, ho un bimbo di sei anni, mia moglie lavora presso Poste Italiane, per lui ha usufruito solo di un mese di congedo parentale. volevo sapere se io potevo usufriure di tale congedo anche senza retribuzione. grazie
mia moglie ha partorito il 29 gennaio (parto gemellare) ora è in maternità fino al 29 aprile. io posso usufruire dei permessi giornalieri da subito?se la risposta è positiva, quante ore di permesso posso usufruire? quando mia moglie finirà la maternità e non richiede l’allattamento, quante ore di permesso giornaliero posso prendere.
Ciao, lavoro in un ospedale come medico precario e ho una bimba con meno di 3 anni.
Mi chiedevo se la direzione sanitaria possa rifiutarsi di concedere il congedo parentale a me, per circa 20 giorni, pur sussistendo tutte le condizioni per averlo.
Grazie
Luca
Ciao a tutti.sono Claudio. Io faccio il pizzaiolo e quindi assunto con ccnl del turismo full time a tempo indeterminato. Mia moglie è iscritta agli artigiani in quanto parrucchiera in proprio. Volevo sapere : se io dovessi richiedere il congedo di paternità dopo i 5 mesi di maternità di mia moglie, di quanto mi abbassano lo stipendio e cosa esattamente posso chiedere??? Grazie mille per le risposte. Ciao ..
buona sera, mi chiamo giuseppa e ho un bambino che ha appena compiuto 5 anni. volevo sapere se ancora avevo diritto alla facoltativa dato che ne ho usufruito solo un mese, e quindi ancora me ne resterebbero 5…e in che percentuale vengo retribuita… grazie a tutti…
sono un dipendente di poste italiane e tra un mese diventerò padre. mia moglie ha una attività commerciale ed io sono costretto ad assentarmi per poterla aiutare.
le domande che voglio fare sono tre:
1- ho diritto al congedo per paternità?
2- in che misura è calcolato il mio stipendio?
3- ci sono ripercussioni sui vesamenti contributivi?
ciao sono un dipendete di poste italiane , volevo sapere se il trattamento economico per il congedo parentale è dell ‘ 80 % anche per me . vi spiego mia moglie , dipendente postale anch’ essa, ha gia’ usufrito di 48 giorni all’80% ,spettano anche 60 giorni all’ottanta? grazie mauro
Sono Roberto un dipendente del servizio ecologia,sono due anni che cerco di capire se il mio contratto ,in caso dicongedo parentale,prevede una retribuzione del 30% o 100%.Ho letto il mio contratto,FISE O federambiente,ma non viene specificato il tipo di retribuzione.QUALCUNO PUò AIUTARMI A SCOPRIRLO?GRAZIE
Ho una bambina di quasi 4 anni (li farà a gennaio) e dei cinque mesi al 30% ho usufruito di soli 5 giorni. Quelli che prenderò ora saranno senza retribuzione o li potrò avere al 30%? Sono dipendente pubblica. Ringrazio
Sono Vincenzo un dipendente della pubblica istruzione, nel novembre 1993 alla nascita di mio figlio ero precario con incarichi temporanei, sono stato immesso in ruolo nel settembre 1996 a gennaio 1997 nasce mia figlia. NON HO MAI USUFRUITO, di nessun congedo parentale anche se mia moglie non ha mai lavorato, i miei superiori mi dicevano che non mi spettavano ed io non mi sono mai informato, Ora qualcuno sostiene che posso recuperare questi periodi per motivi pensionistici, è vero?.
ringrazio per le gradite risposte.
usufruisco del permesso giornaliero di 2 ore svolgendo un turno di mattina ( per mia scelta) dalle 9 alle 13 e riposando la domenica ( per scelta del datore ) posso cambiare i turni riposando durante la settimana?
ciao sono un lavoratore ctd di poste italiane con contratto di tre mesi. posso usufruire anch’io del congedo parentale? mia moglie è casalinga, e vorrei sapere quanto mi spetta. Grazie