Vi propongo un excursus sulla normativa italiana in materia di congedi di cui i lavoratori possono usufruire per la cura dei figli.
Le norme di riferimento sono contenute nel decreto legislativo n.151 del 2001 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA’:
In occasione di una gravidanza, le donne lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un periodo di congedo, considerato necessario e, pertanto, obbligatorio. E’ infatti vietato adibire al lavoro le donne:
– durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (si fa riferimento alla data indicata sul certificato medico, anche se vi può essere errore di previsione);
– durante i 3 mesi dopo il parto.
Tale astensione obbligatoria, però, gode di un criterio di flessibilità:
ASTENSIONE OBBLIGATORIA POSTICIPATA: La lavoratrice può decidere di astenersi dal lavoro a partire da un solo mese prima e nei quattro successivi al parto, ma soltanto se questa scelta non arreca pregiudizio alla sua salute e a quella del bambino. Pertanto, per godere della c.d. “maternità flessibile” è necessario produrre al datore di lavoro :
– un’apposita domanda con la quale si chiede di lavorare oltre il 7° mese, che dovrà essere presentata anche all’ente che eroga il trattamento di maternità (generalmente INPS);
– un certificato di un ginecologo del S.S.N., che attesti l’assenza di pregiudizi per la salute.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA: con apposita istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, si può ottenere l’autorizzazione ad assentarsi dal lavoro prima che inizi il periodo di astensione obbligatoria, nei seguenti casi:
– gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
– condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
– quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni che non siano incompatibili con la gravidanza.
CONGEDO DI PATERNITA’
L’astensione obbligatoria dal lavoro post-parto può essere fruita dal padre, ma solo nei seguenti casi:
– grave malattia o morte della madre;
– abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre;
– madre che non lavora o non è lavoratrice dipendente.
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, è data alla madre la possibilità di recuperare i giorni di assenza obbligatoria persi prima del parto, in modo che la durata del congedo sia sempre di cinque mesi, a condizione che ci sia stata comunque effettiva astensione dal lavoro.
Il congedo obbligatorio può essere fruito anche nel caso di adozione o affido di un bambino di età non superiore ai sei anni, nei primi tre mesi di ingresso in famiglia del bambino.
Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta anche se il minore ha superato i sei anni di età e sino al compimento dei diciotto anni.
CONGEDI PARENTALI
La legge n.53 del 2000 ha introdotto una nuova disciplina dell’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore.
Trascorso il periodo di astensione obbligatoria, i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro – anche contemporaneamente – nei primi otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo di sei mesi. Se utilizzati da entrambi i genitori, le astensioni dal lavoro non possono superare il limite complessivo di dieci mesi.
Se il padre si assenta dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, il suo limite di sei mesi sale a sette e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di undici mesi (sette mesi per il padre e quattro mesi per la madre).
In presenza di un solo genitore, questi ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci mesi.
Il diritto all’astensione facoltativa è riconosciuto anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perché appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati.
Il congedo parentale può essere usufruito anche in caso di adozione e affido. In questi casi il congedo è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del bambino in famiglia, se lo stesso ha un’età tra 6 e 12 anni.
Il decreto legislativo n. 1157 del 2003 ha esteso il diritto al congedo parentale e il relativo trattamento economico e previdenziale alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
I genitori di minore disabile possono prolungare fino a tre anni il periodo di astensione facoltativa dal lavoro.
Il trattamento economico rionosciuto ne corso del congedo parentale è pari al 30% dello stipendio.
La Finanziaria 2007 ha previsto che anche i lavoratori a progetto e iscritti alla gestione separata dell’Inps, e in generale i lavoratori con contratti precari, hanno diritto ai congedi parentali. Alle mamme con contratto a tempo determinato, in particolare, spetta, entro il primo anno di vita dei figli, un congedo di tre mesi con retribuzione pari al 30% del reddito percepito.
PERMESSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO
Durante il primo anno di vita del bambino la mamma ha diritto, su esplicita richiesta al datore di lavoro, a permessi giornalieri pari a:
– 2 ore in caso di orario di lavoro giornaliero superiore a 6 ore
– 1 ora in caso di orario di lavoro giornaliero più breve
Gli stessi permessi possono essere utilizzati anche dal padre, ma solo nei seguenti casi:
– quando è l’unico affidatario
– quando la madre, lavoratrice dipendente, non ne usufruisce
– quando la madre non è lavoratrice dipendente
Le ore di permesso raddoppiano in caso di parto gemellare e spettano anche ai genitori adottivi, nel primo anno di ingresso in famiglia del bambino.
CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO
I genitori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro in caso di malattia, certificata da uno specialista (pediatra), del figlio:
– per tutta la durata della malattia se il bambino ha fino a tre anni di età
– nel limite di 5 giorni annui se il bambino ha da tre a otto anni
No Arnaldo: non puoi svolgere un lavoro parasubordinato perchè ne svolgi già uno subordinato, il congedo parentale non modifica la natura del contratto di lavoro.
Buongiorno, sono un dipendente full-time a tempo indeterminato e durante il periodo di permesso parentale sò che non posso svolgere altre attività lavorative;
la mia domanda è se posso continuare o iniziare delle prestazioni di lavoro a progetto (LAP)
Confermo, come già spiegato nel post, che l’astenzione obbligatoria può essere fruita dal padre solo nei casi su indicati e ricordati da Massimo.
Alessia, nel nostro Paese non sono previsti supporti per la maternità per mamme inoccupate, tranne i vari “bonus bebè” che ogni tanto la legge finanziaria ripropone, ma si tratta sempre di modeste una tantum.
Buongiorno, sono attualmente inoccupata (ho lavorato fino a pochi mesi fa e ho dovuto licenziarmi, ma non per giusta causa, per mia volontà). Ora sono incinta, è prevista una qualche sorta di supporto per la maternità anche per le mamme inoccupate?
Grazie e saluti, Alessia
l’articolo citato dal sig. Triani è
http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/cronaca/padri-parto/padri-parto/padri-parto.html
purtroppo mi sembra che sia suscettibile di fraintendimenti:
ovvero il giudice ha sì esteso il diritto del padre all’astensione lavorativa da 3 mesi a 5, ma solo nei casi gravi in cui è riconosciuto tale diritto al padre: ovvero grave malattia o morte della madre oppure affidamento esclusivo del figlio al padre.
In altre parole niente congedo di paternità all’80% dello stipendio per i papà, né per 3 mesi né per 5, se non negli sfortunati casi suddetti.
Dico bene?
SALVE
IO SONO UN DIPENDENTE PUBLICO E HO UN BAMBINO DI 5 MESI, MIA MOGLIE E CASALINGA.HO DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE? E CHE PERCEHNTUALE DI STIPENDIO MI SPETTA?
GRAZIE
Cara Silvia
vorrei sapere: se durante il primo anno di vita del bambino usufruisco dei PERMESSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO (e quindi ho orario ridotto)posso svolgere l’attivita’libero-professionale in regime di intramoenia (sono un medico)? tante grazie
lucia
salve io ho tre figli di età inferiore a tre anni vorrei sapere se mi spettano 5 giorni a figlio per la malattia del bambino.grazie
@Luca: ne può usufruire, come già indicato nel post. Per il trattamento economico vedi il primo commento a questo post.
Purtroppo non ho trovato a quale articolo su repubblica.it ti riferissi.
@ Roberto: si, assolutamente, puoi fruirne anche se i figli non coonvivono con te.
approfitto dello spazio :
in caso di madre lav autonoma, il padre ha diritto alla astensione obbligatoria? di quanti mesi e con che percentuale di retribuzione ?
vedi repubblica.it del 19/11/2009
grazie
Salve,
volevo capire se essento un padre separato posso usufruire del congedo parentale, premetto che i miei figli sono stati affidati ad entrambi i genitori.
Grazie
Carissima Carolina, ho fatto ricerche per rispondere in modo corretto alla tua domanda, cercando di procedere con metodo professionale.
Mi sono accorta, come tu ben saprai, che è una questione più che dibattuta e che stenta a trovare una soluzione chiara.
Sto predisponendo un apposito post per risponderti. Dammi ancora un po’ di tempo.
Grazie per la tua prtecipazione.
per il parto prematuro si ha il diritto di recuperare i giorni non goduti anche per chi è già con la gravidanza a rischio dal secondo mese?
Mi sono stati chiesti alcuni chiarimenti sul tema dei congedi.
Il TRATTAMENTO ECONOMICO di cui gode il genitore è diverso a seconda del tipo di congedo.
– 80 % della retribuzione per il congedo obbligatorio di maternità o di paternità (nei casi in cui è il padre ad astenersi per il periodo obbligatorio al posto della madre – vedi sopra i casi). Alcuni contratti collettivi, però, prevedono un’integrazione a carico del datore di lavoro che porta la retribuzione al 100%. Quindi è bene informarsi (è sempre bene conoscere il C.C.N.L. applicato al proprio rapporto di lavoro);
– 80 % della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria anticipata dovuta ad una gravidanza a rischio o agli altri casi esaminati (lvoratrice c.d. “sotto ispettorato”);
– indennità pari al 30 % della retribuzione, senza condizioni di reddito, per il periodo di astensione facoltativa – massimo complessivo tra i genitori di dieci mesi – (c.d. congedo parentale). Lo stesso periodo viene anche coperto da contribuzione figurativa;
– durante i permessi per allattamento (2 ore o 1 ora giornaliere), non c’è cambiamento di retribuzione: il lavoratore (sia padre che madre che ne usufruisca – vedi sopra i casi) percepisce lo stipendio intero;
– nessuna retribuzione in caso di congedo per malattia dei figli, ma nel periodo fino a 3 anni del bambino, il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa, nel periodo da 3 a 8 anni, ha diritto ad una copertura contributiva ridotta.
Altra domanda riguarda la possibilità del padre di usufruire del congedo obbligatorio in caso di madre inoccupata o lavoratrice autonoma e la risposta è positiva. La retribuzione del padre lavoratore subordinato sarà, come detto, ridotta al 30%.
Il congedo obbligatorio è retribuito per tutti, ma le lavoratrici autonome iscritte ad enti previdenziali privati, ovvero le c.d. casse professionali (ad es. INARCassa, Cassa di previdenza forense, ecc.), sanno bene che tale retribuzione si limita ad un’indennità commisurata al reddito degli ultimi 3 anni, ma con un limite minimo piuttosto basso. Per le stesse lavoratrici autonome non sono previste indennità che coprano l’allattamento, le astensioni dal lavoro per malattia dei figli, né il periodo di eventuale astensione facoltativa corrispondente al congedo parentale dei lavoratori subordinati.