Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
ma dove stanno i moderatori?
…qui si pubblicano annunci prestiti sicuramente da strozzinaggio….
comunque non è regolare…
Salve sono proprietaria di 1/3 della mia casa paterna i restanti 2/3 sono dei miei due fratelli. La casa al momento è vuota nessuno di noi è andato a viverci…
Uno dei miei fratelli vuole vendere il suo terzo di casa ed è deciso a non vendere a noi due perché ritiene che vendendo ad una persona estranea avrebbe un maggiore guadagno…mi stavo chiedendo?
– posso fare valere il diritto di prelazione sulla quota di 1/3 che mio fratello vuole vendere?
– se la cifra di vendita fosse fuori dalla mia portata il nuovo proprietario che diritti può rivendicare?
– può viverci (la casa al momento è vuota)?
Sono fortemente convinta che nessun folle si metterà ad acquistare un 1/3 di una casa desiderata da entrambi i proprietari dei restanti 2/3… ma sono ancora più convinta che nessun folle pagherà più del valore di mercato la quote di tale casa (anzi è probabile che scendano anche di molto del valore…), ma non si sa mai ed allora io mi informo!
Salve ho cresciuto una figlia biologicamente non mia dalla gravidanza della mamma,ora abbiamo problemi con la mamma mia convivente, per rancore non mi da la possibilità di vederla .Premetto che per la bambina io sono il papà,volevo sapere se ho diritti sulla bambina, nel senso se posso vederla.La ringrazio anticipatamente.
Salve. Ho comprato una casa, nella quale ho convissuto con la mia ex compagna. Abbiamo un figlio. Attualmente e solo preventivamente la casa è stata assegnata a lei per via di mio figlio. Posso vendere la casa?
Buon giorno. Ho un dilemma particolare..
Mio marito ha avuto una figliada un precedente matrimonio…10 giorni prima del divorzio sono morti entrambi i suoi genitori. In seguito decise di rinunciare all’eredità e non essendo ancora sposato con me automaticamente a favore della figlia. Ma le pratiche per l’accettazione dell’eredità per la figlia sono state fatte dopo il nostro matrimonio quando già aspettavamo il nostro figlio. Mio figlio non ha diritto alla metà dell’eredità o quantomeno della legittima? Io stessa non ne ha diritto? Il problema è che solo riimpugnando l’eredità avremo la possibilità di gestirla a favore dei nostri figli perché al momento la ex moglie si è appropriata di tutto…
Grazie
Buongiorno. Vorrei sapere questo..sono figlia solo da parte di madre. Mia madre è regolarmente sposata , con comunione dei beni. Casa di proprietà e soldi. Se dovesse mancare mia madre che diritti avrei con l eredità?
Buongiorno,
sono la più piccola di cinque figli, vivevo con mia madre vedova, ora deceduta, la cui unica proprietà che ci ha lasciati è appunto la casa.
Gli altri fratelli sono già sposati. Volevo sapere se sono più tutelata in quanto ancora residente.
Ringrazio anticipatamente.
Saluti
Buongiorno, per evitare che mio figlio venga continuamente ricoverato senza vere patologie ma solo perchè la mamma in questo modo viene compatita e raggiunge lo scopo di ottenere attenzione, volevo provare a toccare l’unico tasto importante per lei, i soldi.
La domanda è: posso decurtare dalla mensilità il periodo che il bimbo passa in ospedale? Ripeto che non è per risparmiare ma per tentare di evitare queste continue corse in ospedale che secondo me lede la salute e la psiche del mio bambino. Ringrazio per l’attenzione.
Buon giorno ,siamo tre figli tra cui due figli già hanno avuto l eredità dei miei genitore dal 1980 io in vece niente sin ad oggi , ho solo comprato un appartamento dove abitano i miei genitori . Mio fratello cerca una firma da parte mia dichiarando che la casa nn lo pagata ,ma io nn gli firmo niente cosa posso fare
desidero sapere se devo dare una parte del tfr a mio figlio al quale corrispondo mensilmente dell’assegno di mantenimento, ma non ho obbligo di assegno di divorzio per la mia ex moglie dalla quale sono divorziato dal 1998. grazie
Salve, ho 29 anni, la mia situazione è molto complicata, cercherò di essere il più sintetica e chiara possibile….i miei genitori non sono mai stati sposati, nè hanno avuto una vera e propria relazione, convivenza, da questa specie di relazione siamo nate io e mia sorella, cresciute in tutto e per tutto dalla nonna materna e dalla mamma anche se assente per “stare” con nostro padre, il quale non ci ha tutt’oggi riconosciute o aiutate economicamente se non qualche volta facendo la spesa alimentare e comprandoci raramente vestiario.entrambe siamo cresciute con la mancanza di qualcosa, ed io rispetto alla mia sorella ne ho sofferto particolarmente e ho avuto fin da piccola il disturbo dell’alimentazione e sono stata soggetta a vari incontri con psicologi per aiutarmi a colmare questo vuoto. Cosa che ovviamente non è successa, a me il padre mi è sempre mancato e l’ho desiderato sempre, finalmente circa 3 anni fa sono riuscita a convincerlo a prendermi con se e da due anni vivo con lui ( io e lui da soli), sembrava che tutto andava per il meglio ma da qualche mese minaccia di rimandarmi via poichè lui è stato sempre abituato a vivere da solo e la mia presenza gli pesa, anche se abitiamo in una villetta su piani con 6 stanze a disposizione. volevo sapere se ho qualche diritto per farmi riconoscere, se mi spetta qualcosa di un mantenimento che non è mai arrivato, e soprattutto se posso in qualche modo forzare la mia presenza qui anche perchè da pochissimo ho trovato un lavoretto qui vicino circa 5 km da casa. Aggiungo anche che non mi è possibile uscire e fare vita sociale poichè se esco mi fa sentire in colpa e mi butta battute pesanti, un anno fa circa mi ha fatto perfino “mollare” un ragazzo che stavo conoscendo perchè non sopportavo più le sua allusioni. Purtroppo non mi posso mantenere con 200 euro al mese( questo è il mio stipendio)la ringrazio in anticipo per la risposta che spero arrivi il prima possibile.
BONGIORNO
Vorrei ricevere una risposta se possibile
Mia moglie a un fratello alcolista dopo essere stato ospite in diverse comunità è scappato stiamo facendo dei tentativi per reinserilo nuovamemte ma si prospettano tempi lunghi ora e’ ricoverato in ospedale ma ha breve verra’ dimesso
invalido al 75% Hà QUASI 50 ANNI I GENITORI SONO MORTI
CI SONO ALTRI 2 FRATELLI E UNA SORELLA CHE NON NE VOGLIONO SAPERE
C’E’ UN MODO PER OBBLIGARLI Ha contribuire alle spese di mantenimento
per ciò che andremo incontro fin ora è sempre stata mia moglie ad occuparsene inviando vestiti soldi e sopportanto i continui disagi che procurava
salve sono una figlia di genitori separati, vorrei chiedere come fare ad avere gli alimenti mai ricevuti da mio padre, in quanto i miei si sono separati 24 anni fa lasciando mia madre piena di debiti in quanto mio padre firmava cambiali a nome di lei per cose che non ha mai utilizzato. mio padre ha versato la cifra di 150 mila lire solo per 6 mesi il tempo di ottenere il divorzio effettivo,siccome mio padre risiede in Germania non so come comportarmi, io sono una studentessa e quindi non riesco a lavorare e studiare, sono stata mantenuta da mia madre fino a quest’anno che purtroppo e venuta meno in salute e quindi non riesce a lavorare e non ricevendo neanche pensione non sappiamo davvero come fare.poi avrei anche una altro quesito: ha avuto in eredità una casa del quale noi eravamo a conoscenza ma non abbiamo potuto far nulla per ottenerla in quanto appena gli è stata donata l’ha venduta per soli 20 mila euro quando era stato stimato un valore di 65 mila euro cosa si può fare? vi prego aiutatemi
bakita