I casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, sia in favore del coniuge, che in favore dei figli, sono purtroppo numerosissimi.
Dipendono dalle situazioni più disparate: si va dai casi di perdita del lavoro da parte del genitore o coniuge onerato e dunque alla sopravvenuta impossibilità di corrispondere l’assegno, ai ritardi saltuari o diffusi nel pagamento, alle situazioni peggiori in cui l’onerato si rende del tutto impossidente, anche in modo fittizio, per non pagare il mantenimento.
In ogni caso il mancato pagamento del mantenimento è una situazione che genera gravi disagi e grandi conflitti. Per questo motivo, quando la situazione reddituale dell’onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, è bene non limitarsi alla sospensione dell’assegno, ma chiderne giudizialmente la revisione.
Si deve tenere conto che, soprattutto per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza più consolidata non ammette che, in caso di impoverimento del genitorio obbligato al pagamento, venga sospeso il pagamento: si pretende dal genitore che, se anche le sue sostanze siano radicalmente diminuite, fino ad essere sufficienti appena al sostentamento, quel poco che ha venga destinato in parte al mantenimento dei figli.
Se, dunque, un padre resta disoccupato, gli si chiede di svolgere qualsiasi lavoro, anche saltuario e anche molto al di sotto dei suoi titoli professionali, pur di mantenere i figli.
Il mancato pagamento dell’assegno costituisce sempre titolo per ottenerne la corresponsione con un PROCEDIMENTO CIVILE: l’ingiunzione del dovuto può essere seguita da un pignoramento, anche presso terzi sullo stipendio o su conti correnti.
Per contro, però, non ogni mancato pagamento costituisce un reato penale.
C’è purtroppo chi minaccia di ricorrere alla denuncia penale (più “economica”, perchè può essere presentata in proprio e, si pensa, più intimidatoria) anche in caso di mancato pagamento occasionale, dovuto magari ad una breve difficoltà, o di pagamento parziale o leggermente ritardato
L’omissione del mantenimento, invece, costituisce REATO PENALE solo entro limiti ben precisi, non specifici dei casi di separazione, ma generali, riferiti anche ai casi di unione tra i genitori o coniugi.
L’art. 570 del codice penale, infatti, è rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma…
Il reato, dunque, non è configurato da un mancato pagamento di un assegno stabilito da un giudice, ma dal far mancare i mezzi di sussistenza.
Il mancato pagamento deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà, relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne.
Se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, sicuramente viene meno ad un’obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione sui suoi beni, ma non commette reato.
Se un genitore omette il versamento per un mese o due, e l’altro può supplire a questa mancanza, sicuramente dovrà poi rifondere all’altro quanto non pagato, ma non commette reato.
Se un genitore non paga il mantenimento, con precisione, come stabilito dal giudice, ma versa del denaro saltuariamente, ma in modo consistente, non commette reato.
Ovviamente ogni esemplificazione è fuori luogo e non si potrà mai prescindere dalla valutazione dei casi specifici.
Si tenga conto che, tra redditi medi o medio-bassi, è difficile che il mancato pagamento non determini difficoltà tali da integrare il reato.
La denuncia penale per il reato di cui all’art. 570 c.p., non dovrebbe mai essere strumentalizzata all’ottenimento di somme non pagate quando è possibile recuperarle con un procedimento civile.
E’ comunque l’unico strumento, purtroppo neanche troppo efficace, nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli.
Va considerato che, se è un minorenne ad essere PRivato dei mezzi di sussistenza, si procede d’ufficio e non a querela di parte, quindi, in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso.
Salve a tutti, forse mi sono svegliata un pò tardi ma dopo varie peripezie ora sono pronta.
Ho un figlio di 10 il cui padre naturale se ne è andato subito dopo la sua nascita (l’ha però riconosciuto dandogli il cognome). Lui si è trasferito negli USA dove vive e lavora. Ovviamente non ha provveduto al mantenimento del figlio. Quando il bambino aveva 3 anni gli ho fatto decadere la patria potestà per un discorso di responsabilità e di documenti visto che lui era sparito in uno stato estero.
Ora sto cercando di intraprendere una causa legale per far valere i diritti di mio figlio. Mi sono rivolta all’ambasciata d’italia in america e al tribunale italiano.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio? ha già avuto esperienze simili?
Grazie!
:smile (5):
Ciao a tutti, sono Gianni e vivo a torino, ho 45 anni e sono divorziato già da tempo. Ho una figlia che ha compiuto i 18 l’anno scorso, frequenta il terzo anno presso un Istituto Linguistico della Capitale, è al 3° anno ma in realtà lo frequenta da 5 poiché per due anni ha abbandonato gli studi.
Una di queste volte, hanno preso questa decisione senza mettermi al corrente madre e figlia d’accordo fra loro, ne venni a conoscenza solo dopo ben tre mesi casualmente, alla richiesta di spiegazioni la risposta comune è stata quella che non avevo diritti di essere informato.
Preciso che avevo comunque corrisposto gli importi al 50% relativi a scuolabus, gite, etc. nonostante non mi fosse mai stata inviata alcuna documentazione, ma sulla parola.
A seguito di questi eventi i rapporti sono peggiorati tra me e la mia ex coniuge, di conseguenza mia figlia. Oggi non mi fido più pertanto richiedo sempre le ricevute delle spese.
Ho sostenuto, recentemente, una spesa relativa ad una gita (viaggio di istruzione), abbastanza onerosa. Oggi scopro da un sms che mia figlia, sempre in accordo con la madre, ha deciso di abbandonare gli studi fin ora fatti. Non sanno ancora il nuovo indirizzo scolastico da intraprendere, e non hanno ancora idea se si potranno integrare gli anni già maturati alla nuova scelta.
La loro scelta “forse” si orienterà verso una scuola serale.
Presumo che le scuole serali siano prettamente private, o comunque con costi di istruzione notevolmente superiori.
Il punto è questo:
Non sono stato interpellato al momento della scelta di lasciare questo istituto quest’anno.
Non sono stato interpellato nella scelta del nuovo indirizzo scolastico.
Presumo che la scelta di una scuola serale sia dettata dal fatto di poter usufruire dell’orario diurno per svolgere un’attività lavorativa. Non vedo altre alternative in questa scelta.
Alla luce di quanto sopra il mio quesito è il seguente:
sono OBBLIGATO a corrispondere il 50% delle spese per istruzione scuola serale, nonostante possa esserci uno stesso indirizzo, in orario diurno a costi inferiori?
Giovanni, non sei obbligato a corrispondere somme per la scuola serale ed è stato gravissimo moralmente non avvisarti o consultarti per questioni di tanta importanza. Tieni conto che oggi tua figlia è maggiorenne, quindi non devi essere avvisato delle sue decisioni, nè da lei, nè dalla madre, ma non per questo devi pagare ogni programma di tua figlia. Per ottenere il pagamento di una scuola privata, doveva chiedere e concordare con te costi e motivazioni.
Cerca di mettere tutto per scritto e inviare con raccomandata: motivi delle tue recriminazioni, richieste di spese pagate per periodi di scuola non frequentati (tipo il pullman), intenzione di non pagare spese scolastiche extra. Documenta tutto e scrivi direttamente a tua figlia e per conoscenza alla madre.
Ciao Silvia, io e il mio compagno viviamo insieme da circa 1 anno e mezzo, rapporto abbastanza difficile perchè lui è una persona molto impulsiva e diverse volte ha degli sbalzi umorali che tende a riversare su gli altri, in seguito a questo già in passato abbiamo avuto diverse discussione andate malissimo in cui lui una volta addirittura mi alzo le mani. Di questo rapporto è poi nata una bimba. Lui aveva promesso di migliorare ed io ogni volta sempre col dialogo le ho spiegato che se voleva continuare ad avere una vita con noi per il bene della bambina doveva cambiare e controllarsi. Purtroppo cosa che lui non riesce a fare e ogni occasione di suo nervosismo lui mi aggredisce sopratutto anche in presenza della piccola. IO non voglio questo genere di vita per la mia piccola, penso che un figlio deva vivere e crescere in un ambiente del tutto tranquillo circondato di amore e rispetto. Siamo arrivati al punto di non ritorno e l’ho invitate ad abbandonare la casa, tra l’altro intestata a me e di cui io pago il fito, cosa che lui non vuole fare. La mia domanda è: posso cambiare la cerratura di casa cosi evitando ulteriori problemi in modo che lui si veda obbligato a trovare un’altra sistemazione? e quale percussione avrebbe questo su mia figlia?, cioè lui cosa potrebbe fare contro di me se io li vieto l’entrata in casa mia. Aggiungo anche un’altro particolare, lui non sta neanche sul mio stato di famiglia e non ha la residenza in questa abitazione.
Silvia vi sarei molto grata se lei mi potessi chiarire un pò i miei dubbi, veramente non so a chi rivolgermi in una situazione cosi delicata.
Grazie.
Laura, ti esponi ad una denuncia: al momento la figlia non è affidata a te, lui è il padre e non puoi impedirgli di vederla.
O decidi di ricorrere al tribunalee per i minorenni per chiedere il suo allontanamento da casa, o comunque rischi. Certo, cambiare la serratura è un metodo più veloce ed efficace. Potresti sostenere che lui non ha mai vissuto li con voi e che la serratura l’hai cambiata per un guasto (magari facendoti fare una fattura in tal senso): lui però potrà reperire testimoni che dicano che li viveva li.
Insomma, in ogni caso, preparati alla guerra. Mi dispiace dirlo.
Mi sono separata nel 2000 e nel 2005 ho ottenuto il divorzio. ho una figlia di 17 anni e l’ex marito da 1 anno non versa l’assegno di mantenimento. Da sempre è nulla tenente, ma comprato casa intestandola alla compagna che a sua volta è anche intestataria della
ditta che hanno insieme (lui non risulta comunque). ogni settimana mi dice domani ti verso l’assegno su una carta ricaricabile, ma daun anno questo non succede. Non ne posso più, ogni volta che lo chiamo mi sembra di andare a chiedere la carità, vorrei denunciarlo alla GDF
almeno se non risulta che lavora, non potrà più andarci.
Aiutatemi.
Carmen
Salve,
ho 26 anni e ho una figlia di 5 dalla mia ex fidanzata. Non siamo mai stati sposati e non ci siamo mai rivolti ad un avvocato per concordarci su come gestire l’affidamento di nostra figlia. Ho sempre pagato il mantenimento (pattuito tra di noi) in contanti, contando sulla sua buona fede, ma ho paura che mi quereli per mancato mantenimento. Inoltre, vedo mia figlia un pomeriggio a settimana, e per me è troppo poco, ma la mia ex compagna non vuole sentire ragioni. Come posso tutelare me e il rapporto con mia figlia?
Grazie
Luciano, certo, pagare in contanti senza tenerne alcuna traccia è stata un’ingenuità.
Un pomeriggio a settimana è davvero poco. Prova a chiedere un accordo scritto che si concilii meglio con le tue esigenze. In caso contrario dovrai rivolgerti al tribunale per i Minorenni (che sicuramente ti darà modalità di frequentazione più ampie)
Irene, certo che è possibile denunciarlo ed anche costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno. Ma un conto è la denuncia penale, un conto il recupero del credito. Solo se vostro padre ha qualcosa (stipendio, pensione, beni immobili, beni mobili registrati, quote societarie, conti correnti) potrete davvero recuperare qualcosa.
Ovviamente la denuncia ha effetto deterrente, ma bisogna vedere che tipo di vita conduce vostro padre.
Salve i miei si sono separati quando avevo 16 anni,mia sorella 14 e i miei fratelli 7 e 1 anno. mio padre ci ha dato il mantenimento solo per un anno e in modo discontinuo facendoci mancare di tutto e di piu´. sono passati 8 anni,io e mia sorella siamo maggiorenni ma i miei fratelli ancora no. posso denunciarlo? e nel caso potessi,potremmo riavere gli arretrati o si riprenderebbe tutto da capo?
Salve, volevo conoscere approssimativamente il quantum di un assegno di mantenimento per un figlio naturale (riconosciuto) con un reddito di 2000 euro netti mensili (non ho altri beni di proprietà).
Ciao volevo chiedere una cosa,sono separato da 2 anni ed ho un figlio di 3anni e mezzo,tramite un accordo in sede di separazione abbiamo stabilito un assegno di mantenimento per 2 anni per la mia ex moglie in quanto all’epoca dei fatti non lavorava,se avesse trovato un lavoro prima della scadenza dei 2 anni me lo avrebbe dovuto comunicare altrimenti avrei dovuto continuare a versrgli l’assegno almeno fino al divorzio definitivo 3 anni dalla separazione,ora lei lavora da circa 1 anno con contratti a tempo presso sempre la stessa azienda e a me nel frattempo e’ cambiato il tenore di vita avendo un’attivita’ in proprio e visti i tempi di crisi…Premetto che lei ha casa di proprieta’ non paga affitto ne’ finanziamenti,mentre io ho 2 mutui e 3 finanziamenti,non ho casa ma il locale e’ di mia proprieta’ sul quale grava un ipoteca per un mutuo,posso interrompere l’assegno di mantenimento per lei?Ovviamente pagando regolarmente quello per mio figlio.
la cosa migliore è non aver figli, sono la rovina dei separati,
Buongiorno,
sono un ragazzo separato da tre anni (non ancora divorziato) e da 2 anni convivo con una donna da cui ho avuto un figlio.
La mia ex moglie attualmente convive anche lei con un altro uomo e ha avuto anche lei un figlio da quest’ultimo.
Ci sono le condizioni per chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento ?
Quali sono le condizioni o le prove che porterebbero al completo annullamento dell’assegno di mantenimento che corrispondo mensilmente ? Che tempi devo considerare ?
Grazie in anticipo per la risposta.
Buon giorno Silvia, grazie per avermi risposto. Mia figlia ha 10 anni.
Quindi come immaginavo è una cosa veramente complicata. Partiamo dal presuposto che il mio ex marito lavora tutto il giorno nel suo negozio di alimentari, quindi non potrebbe badare alla bambina, lasciandola come ora succede, dai nonni.
Sarebbe possibile allora che il tribunale prendesse la decisione di dividere la famiglia?
Io e il mio compagno, anche se siamo giovani, il nostro percorso lo abbiamo già fatto vorremmo solo dare l’opportunità di poter offrire alle nostre bambine una vita migliore senza grandi rinuncie riservando cosi per loro un futuro diverso anche lavorativamente.
Grazie ancora per la sua gentilezza.
Isel, non è facile. Puoi provare a chiedere una modifica delle condizioni di separazione in questo senso: affidamento esclusivo a te di tua figlia per assoluta necessità di trasferirti. Immagino che tuo maruito opporrà ogni resistenza possibile.
Tieni conto che il padre potrebbe chiedere di tenere con sè la figlia. Non so quanti anni ha tua figlia, ma potrebbe essere chiesto il suo parere se è abbastanza grande.
Non sarà facile ottenere una modifica in tal senso: potrebbe essere utile una vera e propria offerta di lavoro dagli stati uniti per il tuo compagno piuttosto che una semplice vaga possibilità.
Salve, sono separata sin dal 2009 con affidamento condiviso dopo una lunga causa giudiziaria iniziata nel 2005. Mia figlia abita con me e frequenta il padre regolarmente nei giorni stabiliti e non. Sin dal 2005 mi sono sempre data da fare per assicurare un tenore di vita normale a mia figlia nonostante lei percepisca ogni mese puntualmente l’assegno di mantenimento di suo padre che rimonta a 350 euro. Si sa benissimo che purtroppo con una cifra del genere oggi non si soddisfano le esigenze di un figlio quindi per il resto ho provveduto io risultandomi ogni anno di più un’impressa molto difficile per me che non ho alcun parente che mi possa aiutare. Da 2 anni convivo felicemente con una nuova persona e aspettiamo una bimba, questa persona ha avuto la sfortuna di rimanere senza un lavoro andando in casa integrazione, non vi dico quanto sia difficile per noi portare avanti la nostra esistenza oggi. Tutta la mia famiglia risiede negli stati uniti e loro ci hanno proposto di raggiungerli in cerca di una vita migliore con delle opportunità lavorative che ci permetteranno di condurre una vita normale cosa che oggi ci viene a mancare. L’unica cosa che ci impedisce di prendere una decisione è proprio l’autorizzazione de mio ex marito. La mia domanda: è possibile che per un mancato consentimento di mio ex marito noi non potremmo ricorrere a migliorare la nostra vita e quella dei nostri figli anche se questo vuol dire andare a vivere in un’altro paese? Aviate presente che io sono disposta ad agevolare sempre la frequentazione di padre e figlia anche se saremmo lontani. Ne sarei tanto grata di una vostra risposta. Grazie
Manuela, puoi semplicemente pignorare dallo stipendio tutto quanto dovuto, compresa rivalutazione ISTAT ed interessi, negli ultimi 5 anni (il periodo precedente è prescritto). E’ una procedura non eccessivamente costosa, dato che è completamente esente da bolli e spese e puoi facilmente trovare un avvocato che la svolga per una cifra ragionevole o, addirittura, con pagamento all’esito.
Per il recupero del credito le denunce penali sono ininfluenti.