I casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, sia in favore del coniuge, che in favore dei figli, sono purtroppo numerosissimi.
Dipendono dalle situazioni più disparate: si va dai casi di perdita del lavoro da parte del genitore o coniuge onerato e dunque alla sopravvenuta impossibilità di corrispondere l’assegno, ai ritardi saltuari o diffusi nel pagamento, alle situazioni peggiori in cui l’onerato si rende del tutto impossidente, anche in modo fittizio, per non pagare il mantenimento.
In ogni caso il mancato pagamento del mantenimento è una situazione che genera gravi disagi e grandi conflitti. Per questo motivo, quando la situazione reddituale dell’onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, è bene non limitarsi alla sospensione dell’assegno, ma chiderne giudizialmente la revisione.
Si deve tenere conto che, soprattutto per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza più consolidata non ammette che, in caso di impoverimento del genitorio obbligato al pagamento, venga sospeso il pagamento: si pretende dal genitore che, se anche le sue sostanze siano radicalmente diminuite, fino ad essere sufficienti appena al sostentamento, quel poco che ha venga destinato in parte al mantenimento dei figli.
Se, dunque, un padre resta disoccupato, gli si chiede di svolgere qualsiasi lavoro, anche saltuario e anche molto al di sotto dei suoi titoli professionali, pur di mantenere i figli.
Il mancato pagamento dell’assegno costituisce sempre titolo per ottenerne la corresponsione con un PROCEDIMENTO CIVILE: l’ingiunzione del dovuto può essere seguita da un pignoramento, anche presso terzi sullo stipendio o su conti correnti.
Per contro, però, non ogni mancato pagamento costituisce un reato penale.
C’è purtroppo chi minaccia di ricorrere alla denuncia penale (più “economica”, perchè può essere presentata in proprio e, si pensa, più intimidatoria) anche in caso di mancato pagamento occasionale, dovuto magari ad una breve difficoltà, o di pagamento parziale o leggermente ritardato
L’omissione del mantenimento, invece, costituisce REATO PENALE solo entro limiti ben precisi, non specifici dei casi di separazione, ma generali, riferiti anche ai casi di unione tra i genitori o coniugi.
L’art. 570 del codice penale, infatti, è rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma…
Il reato, dunque, non è configurato da un mancato pagamento di un assegno stabilito da un giudice, ma dal far mancare i mezzi di sussistenza.
Il mancato pagamento deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà, relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne.
Se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, sicuramente viene meno ad un’obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione sui suoi beni, ma non commette reato.
Se un genitore omette il versamento per un mese o due, e l’altro può supplire a questa mancanza, sicuramente dovrà poi rifondere all’altro quanto non pagato, ma non commette reato.
Se un genitore non paga il mantenimento, con precisione, come stabilito dal giudice, ma versa del denaro saltuariamente, ma in modo consistente, non commette reato.
Ovviamente ogni esemplificazione è fuori luogo e non si potrà mai prescindere dalla valutazione dei casi specifici.
Si tenga conto che, tra redditi medi o medio-bassi, è difficile che il mancato pagamento non determini difficoltà tali da integrare il reato.
La denuncia penale per il reato di cui all’art. 570 c.p., non dovrebbe mai essere strumentalizzata all’ottenimento di somme non pagate quando è possibile recuperarle con un procedimento civile.
E’ comunque l’unico strumento, purtroppo neanche troppo efficace, nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli.
Va considerato che, se è un minorenne ad essere PRivato dei mezzi di sussistenza, si procede d’ufficio e non a querela di parte, quindi, in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso.
buona sera sono manuela ho 33 anni e sono separata ormai da 12 anni quasi, ma finalmente a maggio ho ottenuto da mio marito il divorzio (forse)!!!! da questo legame è nata nostra figlia che ad oggi a poco più di 14 anni ma da più di undici anni lui non le versa il mantenimento che il giudice ha stabilito al momento della separazione ,non ostante le denuncie che ho fatto non ho avuto nulla da lui e nemmeno una spiegazione del motivo per cui non mantenesse la nostra figlia! e risulta da accertamenti che lui lavora e percepisce uno stipendio. ora posso chiedere le mensilità arretrate? come faccio per far si che mi aiuti a mantenere la figlia con costanza? grazie e scusate
Salve. Il mio è un problema un po’ complesso.
Sono sposata da quasi 18 anni con un uomo legalmente divorziato e che dopo la separazione dalla prima moglie aveva convissuto con una donna con la quale ha avuto un figlio. Non si sono mai sposati. Una sera mit marito è tornato a casa dal lavoro ed ha trovato l’appartamento vuoto. La sua convivente era sparita con il figlio ed aveva anche disdetto il contratto di affitto. Quindi mio marito si è trovato in mezzo ad una strada da un momento all’altro ed ha trovato alloggio presso sua sorella. Al che mio marito è andato a cercare la sua convivente presso i genitori, i quali non gli hanno dato la possibilità di vedere il figlio – anzi – gli hanno intimato di non farsi più vedere e di lasciare in pace la figlia – al mantenimento del nipote ci avrebbero pensato loro. Mio marito si è attenuto ai patti.
Il tutto è successo nell’anno 1990. Nel 2004 riceviamo una raccomandata con la quale la ormai ex-convivente intima il pagamento del mantenimento del figlio – che mio marito non ha mai più visto. Nel 2006 a mio marito viene notificato atto di citazione. A causa di una precaria situazione finanziaria non abbiamo potuto permetterci un avvocato. Il giudice lo ha quindi condannato al pagamento degli arretrati per l’importo di ca. 60.000 euro, nonchè al pagamento delle spese processuali per l’importo di 6.000 euro. A questo punto mi sono intromessa ed ho offerto all’avvocato di controparte di arrivare ad un accordo. Ho fatto delle promesse in vista della vendita della metà di un appartamento che posseggo, ma la compravendita sta andando per le lunghe. Premetto che viviamo in regime di separazione dei beni. L’avvocato di controparte sta facendo pressione per avere un pagamento, al quale io in momento non posso far fronte, minacciando di passare tutto alla sezione penale.
Cosa posso fare?
Grazie
Giuseppe, il modo più corretto per formalizzare l’interruzione del mantenimento è con un ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, nel quale evidenziare proprio questo cambiamento della situazione di fatto.
In questo caso, però vista l’evidenza del tuo diritto di interrompere il mantenimento, potrebbe essere sufficiente un accordo privato con la tua ex-moglie (scritto, ovviamente), che il buon senso dovrebbe consigliarle di accettare.
Salve sono un papà separato, divorziato e poi risposato.
Il figlio del precedente matrimonio, ora maggiorenne, ha deciso di venire a vivere con me: è accaduto pochi giorni fa.
A questo punto posso interrompere l’assegno di mantenimento?
Cosa devo fare per formalizzare questa situazione?
anche se non risiede con la madre, in caso di assoluta impossibilità di escutere l’ex, c’è un dovere di mantenimento a carico degli ascendenti.
Non è una procedura semplicissima ottenerlo: prima di tutto ti servono prove che lui non abbia nessun bene da aggredire, quindi almeno un pignoramento non andato a buon fine e l’assenza di beni intestati (da provare con certificati delle conservatorie, pra, camere di commercio), poi un ricorso al tribunale civile per far riconoscere il dovere di mantenimento in capo all’ascendente, cioè alla nonna, provando in questo caso che ha un reddito adeguato…
scusate ancora ma vorrei sapere se il mio ex risiede con sua madre e’ vero che possonono obbligare lei a pagare il mantenimento?????aiutatemi!!!!
Mauri, in assenza di urgenza, puoi benissimo pretendere che ci si rivolga al SSN oppure puoi pretendere di concordare la scelta dello specialista.
Ti consiglio di scrivere due righe alla tua ex-moglie con la quale le comunichi che intendi partecipare alla scelta dei medici con preferenza per quelli del SSN
Separato dal 1999 e ora divorziato…nell’atto di divorzio risulta l’obbligo di partecipare al 50% alle spese sanitarie e scolastiche per il figlio.
La mia ex moglie pere comodità personale e per reddito,sicuramente superiore al mio,utilizza visite specialistiche(dermatologo) da medici privati e non il SSN,con evidente aumento dell’assegno che già gli verso di 500 euro mensili.Vorrei sapere se ho comunque l’obbligo di contribuzione a queste spese anche al di fuori del SSN e del 50%relativo al tiket.Escluso naturalmente il caso di comprovata urgenza.
ho la sentenza di divorzio e lui non mi ha mai in 8 anni corrisposto l’assegno che pero’ e un contributo al mantenimento di mia figlia.e’ disoccupato e ci marcia,sua madre ha un lavoro fisso e lui e’ figlio unico…non ha pero’ la residenza da lei lo voglio denunciare per una “questione morale “so che non ricavero’ nulla ma quali sono le conseguenze?grazie
buon giorno, non mi sono spiegata bene.gli ho chiesto di inniziare a recuperare i miei soldi è l’avvocato non voleva lo stato di famiglia ma assicurarsi della sua residenza per mandargli l’ufficiale giudiziario e mi ha chiesto di mandare qualcuno o andare personalmente a chiedere il certificato al comune di mio marito. e avendo diritto al patrocinio ,non mi sembra una richiesta giusta e mi ha anche detto che si sarebbe mossa subiti ed entro una settimaba avrei avuto una risposta e invece son passati 4 mesi,,cmq la ringrazio non sapevo che bastasse una denuncia dai carabbinieri..spero che questo serva a qualcosa ma ho i miei dubbi buon giorno daniela
Daniela, l’avvocato probabilmente voleva un certificato di stato di famiglia e capisco che, per non farle spendere per il giusto rimborso spese, le ha chiesto di andare personalmente in comune.
Se lei ha diritto all’ammissione al gratutito patrocinio potrà averla, un a vvocato potrà farle il conteggio relativo ai suopi redditi per verificare il suo diritto.
Mi scusi, ma non è un sopruso il fatto che un avvocato voglia un onorario: quello è il suo lavoro.
Per difendere i suoi figli dovrebbe cercare di ottenere il mantenimento non pagato. Se suo marito lavora in nero sarà difficilissimo. E’ comunque in una situazione in cui la denuncia per il reato di cui all’art. 570 è possibile. Può presentarla senza bisogno di un avvocato presso qualsiasi stazione dei carabinieri, spiegando la situazione e dicendo che intende sporgere denuncia.Questo non le porterà davvero un immediato pagamento, ma plotrebbe richiamare suo marito all’ordine.
salve sono una madre separata .mio ex marito non mi versa gli alimenti dei figli da 12 mensilita’ dicendo che ha poco lavoro, lavora in propio e come tanti non paga le tasse, mi sono rivolta ad un avvocato del patrocinato , il quale prima di muoversi voleva che io stessa andassi al comune di mio marito per avere lo stato di famiglia..e mi ha fatto capire chiaro, che lei voleva il suo tornaconto cioè dei soldi..io vorrei solo riuscire a dare una vita adeguata ai miei figli sono operaia e lavoro a tempo pieno solo da 3 mesi.cosa dovrei fare per diffendere i diritti dei miei figli..non ho soldi per pagare un’avocato.grazie
Giiuseppe, sono francamente basita prima per il fatto che qualcuno abbia potuto fare unaa denuncia per art. 570 c.p. in un caso del genere e poi (cosa ben peggiore) che non sia stata archiviata in corso di indagini.
Una denuncia per un reato del genere per il solo adeguamenti ISTAT è ai limiti della calunnia.
Ti consiglio di rivolgerti ad un legale, di chiedere di essere interrogato (hai 15 gg. di tempo dalla notifica della conclusione indagini) e di produrre tutti i versamenti. Dal prossimo mese versa comunque l’importo rivalutato.
Se sei oltre il termine dei 15 gg. il tuo avvocato potrà produrre una memoria con la quale richiedere l’archiviazione.
Se il procedimento malauguratamente dovesse arrivare al processo (la “distrazione” delle procure è tanta e tale…), non avrai troppi problemi, così stando le cose, ad ottenere un’assoluzione.
La ratio del reato non è non aver pagato qualcosa, ma aver “fatto mancare i mezzi di sussistenza”, fatto che non può essere integrato dal mancato pagamento di € 7 al mese!
Stai tranquillo, ma organizza la tua difesa.
salve, sono un padre separato da febbraio 2007, ho sempre versato euro 200,00 per il mantenimento di mia figlia, la quale vive con la mia ex moglie.
a fine gennaio 2010, ricevo una conclusione di intagini penale come indagato, in quanto mi contestano l’articolo 570, comma 1) e comma 2).
per il sol fatto che non ho aggiornato l’assegno di mantenimento in base all’indice istat. (ho controllato e sulla separazione c’è scritto. e comunque l’aggiornamento è di 6 euro per il 2008 e di euro 1,45 per il 2009.
cosa posso fare??? e cosa mi può comportare il tutto?
Ho ricevuto questo quesito sull’argomento del post:
Essendo una figlia di genitori divorziati alla quale non è mai stato versato l’assegno di mantenimento ed essendo ora maggiorenne ed in condizione di poter denunciare penalmente mio padre, volevo sapere con quale regolarità posso presentare le denunce e a cosa va incontro, premettendo che si dichiara nullatenente ma di fatto è titolare di una snc e di un immobile
Per il reato di cui all’art. 570 c.p. è sufficiente presentare una denuncia-querela, in quanto si tratta di un reato permanente, la cui consumazione cessa soltanto con il cessare della condotta criminosa, in questo caso, cesserebbe con l’adempimento dell’obbligazione di mantenimento.
Per questo motivo la querela, che normalmente deve essere presentata entro 90 giorni dalla consumazione del reato, può essere presentata sempre, dato che il reato è ancora in corso, proprio perchè continuato.
In corso di giudizio è possibile costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno, ma, essendo nullatenente, sarà ben difficile eseguire la condanna civile. Quindi subirà la condanna penale e questo può essere soltanto un deterrente a pagare il mantenimento per il futuro.
Per mia esperienza, comunque, chi si rende fittiziamente nullatenente per non pagare il mantenimento, non teme troppo neanche la condanna penale, dato poi che il reato prevede pene abbastanza leggere e in qualche modo “gestibili”.