Tutelarsi dal bullismo

Come abbiamo già analizzato, le relazioni tra bambini e ragazzi possono essere anche molto difficili e sfociare in comportamenti di mobbing o bullismo.
A mio giudizio la tutela legale, in casi del genere, dovrebbe essere davvero l’ultima spiaggia e, prima, dovrebbe essere compito di tutti i soggetti adulti coinvolti (genitori ed operatori scolastici) cercare strade di comunicazione e di intervento comportamentale sui minori coinvolti.
Purtroppo i comportamenti di bullismo possono sfociare in episodi molto gravi, che non possono prescindere dalla difesa giurisdizionale delle vittime. Questa tutela può essere di natura penalistica (difesa dai reati) o civilistica (ristoro dei danni subiti).

TUTELA PENALISTICA.
Gli episodi di bullismo possono concretizzarsi in una serie di reati ai danni della vittima, che vanno da quelli meno gravi (da un punto di vista giuridico di entità della pena, perchè la gravità delle conseguenze morali ha altro metro) come le ingiurie (art. 594 c..p.), le minacce (art. 612 c.p.), il danneggiamento (art. 635 c.p.), a quelli più rilevanti, come la violenza privata (art. 610 c.p.), le percosse (art. 581 c.p.), le lesioni (art. 582 c.p.) e gli atti persecutori o stalking (art. 612 bis c.p.).
Le pene previste per questi reati sono molto diverse e, purtroppo, soprattutto gli adolescenti, possono non rendersi conto della portata delle loro azioni. Queste azioni, se non si riescono a fermare con il sostegno delle istituzioni e delle famiglie, non possono che essere denunciate all’autorità giudiziaria. Per la vittima minorenne la denuncia deve essere presentata dai genitori (o tutori).
I minori degli anni 14 non sono imputabili, quindi, anche se commettono reati non possono essere sottoposti a processo e non possono scontare pene. In caso abbiano però compiuto atti delittuosi o allarmanti di un certo rilievo, l’intervento dei servizi sociali, tramite la Procura presso il Tribunale per i minorenni, si veirificherà comunque, soprattutto per verificare l’ambiente familiare che può aver generato un comportamento delittuoso in età così giovane.
I maggiori degli anni 14 (fino ai 18 anni non compiuti), che commettono reati vengono sottoposti al processo penale minorile, una procedimento, demandato alla competenza di giudici specializzati, affiancati in veste giudicante da esperti psicologi, estremamente attento al recupero del minore. E’ un tipo di processo che, prima di arrivare all’irrogazione di una pena, conosce tante strade alternative, molte delle quali sono proprio volte alla mediazione tra l’imputato e la persona offesa (soprattutto se anche questa è minorenne). E’ un processo pensato per far uscire il minore imputato dalle dinamiche delittuose, prima che per punirlo.
Paradossalmente per un ragazzo “bullo” (così come per qualsiasi minorenne coinvolto in atti delittuosi), essere denunciato per i reati commessi ed incappare nella giustizia minorile, può essere la sua salvezza. In alcuni casi, infatti, essere obbligati al contatto con gli psicologi e con le strutture di sostegno, può far emergere problemi familiari e personali, che hanno originato i comportamenti deviati, che altrimenti sarebbero rimasti nascosti.
Può capirare che questi ragazzini siano ascoltati da qualche adulto per la prima volta in vita loro.

TUTELA CIVILISTICA.
La tutela civilistica è quella volta al risarcimento del danno. Il comportamento prevaricatore del bullo può provocare alla vittima danni fisici e psicologici che, per la normativa civile, devono essere risarciti.
Per il “bullo” minorenne rispondono i genitori (o tutori), ma anche chi doveva sorvegliare i minori nel luogo dove avvengono i fatti (per esempio la struttura scolastica, quindi il dirigente scolastico), possono essere chiamati a rispondere per il risarcimento civile dove si dimostri la loro negligenza per omesso controllo.
Il danno può dividersi in diverse categorie e tutte possono astrattamente essere applicate a casi di bullismo.
Danno patrimoniale: il concetto più chiaro ed evidente di danno risascibile. Il danno ad un bene, matriale, fisico, provocato da un comportamento illegittimo. Quantificabile economicamente e costituito da due componenti: il danno emergente (lesione, diminuzione di valore di un bene) ed il lucro cessante (tutto ciò a cui ho dovuto rinunciare, di economicamente valutabile, a causa del danno).
Danno biologico: fa parte del danno patrimoniale ed è il danno all’integrità psicofisica. Se si provocano delle lesioni, delle patologie anche psichiche, degli stati di alterazione emotiva che hanno reso impossibile svolgere le normali attività, si è verificato un danno biologico. Deve essere provato, in particolare con perizie o certificazioni mediche.
Danno morale: è la sofferenza provocata dall’essere stato vittima di reato. E’ risarcibile solo laddove sia stato commesso un fatto configurabile come reato e per questo solo fatto. Una parte del danno risarcibile alla persona offesa è sempre danno morale: non deve essere provato in modo specifico (se non nella sua entità).
Danno alla vita di relazione: è stato riconosciuto nel corso dell’ultimo decennio dalla giurisprudenza. Si tratta della lesione dei corretti rapporti con i terzi e del danneggiamento e deterioramento provocato alle “attività sociali e ricreative”. E’ un danno di genere non patrimoniale (che, comunque, viene monetizzato, perchè l’unico metro del risacimento giuridico è quello economico: sono molto circoscritti i casi di risarcimento c.d. in forma specifica). E’ una categoria che si adatta molto al danno provocato dall’aver patito atti di bullismo, proprio perchè spesso il danno creato ad un ragazzo in questi casi, è l’alterazione dei suoi rapporti con i coetanei, la sua chiusura verso il mondo ed il deterioramento dell’immagine che ha di se stesso.
Un danno estremamente grave, soprattutto in età evolutiva. E’ comunque un danno che deve essere povato (con attenzione e puntualità) da chi ne chiede il risarcimento.

Vi rimando a questa pagina del sito www.bullismo.com per una interessante selezione di sentenze (sulle quali, possiamo confrontarci qui nei commenti).

Per concludere, rubo le parole di chiusura del post sul bullismo già pubblicato, scritto dall’associazione SOS Bullismo: “Per cause civili, denunce, comunicazioni alla stampa e quant’altro, si è sempre in tempo; ma nell’interesse di chi? Sono mosse utili solo quando ci sentiamo di gettare la spugna“.
Credo che la creazione di norme che prendano in considerazione in modo esplicito il problema, potrebbe condurre ad una tutela più organica, con stumenti che difendano le vittime e recuperino gli autori di mobbing, per difendere questi ultimi da se stessi.

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