Separazione e stalking
A seguito della fine di una convivenza o di un matrimonio, dopo una separazione, può verificarsi la grave stuazione per la quale un ex, che prova un patologico rifiuto per la perdita del proprio partner, innesca una serie di comportamenti ossessivi e persecutori, nell’illusione di poter ancora mantenere un legame.
Si parla in questi casi, con uso del termine anglosassone, di “stalking“.
Ovviamente lo stalking può essere commesso anche da un estraneo, ossessionato da un’altra persona che conosce magari solo di vista. I casi, però, che seguono a separazioni, sono spesso molto più gravi e penetranti.
Questi comportamenti nella vittima ingenerano paura, ansia, stress, stravolgimento della vita privata e di relazione, problemi nei rapporti sociali e nel lavoro, fino a provocare depressione e malattie di rilievo psichiatrico.
Lo stalker segue la sua vittima in modo ossessivo; si fa trovare nei luoghi frequentati da chi è oggetto delle sue “attenzioni”; telefona insistentemente ad ogni orario; invia continuamente sms; è ossessionato dall’idea di comunicare con la vittima; interferisce con il lavoro della sua vittima; il suo comportamento evolve nell’ingiuria, telefonica o di persona e nella diffamazione (è frequente la “piazzata”); ulteriore evoluzione del suo comportamento è la minaccia, anche molto grave (si passa da “se non torni con me MI ammazzo” a “se non torni con me TI ammazzo”).
Peggio ancora, quando lo stalker ha figli con la vittima, le sue minacce coinvolgono molto spesso i bambini: “toglierli” all’altro genitore, rapirli o peggio ancora. Lo stalker arriva ad aggredire, picchiare e addirittura ad uccidere la persona che perseguita.
Non intendete la figura dello stalker come essenzialmente maschile, perchè si verificano casi di questi comportamenti perpetrati da donne, ma sono piuttosto infrequenti in seguito alla rottura di un vincolo familiare. Lo stalking successivo ad una separazione, infatti, sembrerebbe più frequentemente da attribuire a uomini nei confronti di donne.
Quando lo stalker è un ex-coniuge o ex-compagno, spesso i comportamenti persecutori attuati sono più gravi, più pericolosi e molto più invasivi, soprattutto se coinvolgono i figli. In questi casi, come dicevo quasi totalmente riferibili a donne vittima di persecuzione (forse perchè più facilmente le donne prendono l’iniziativa di chiudere un rapporto?), decidere di difendersi e reagire con gli strumenti giuridici adatti è reso più difficile proprio dalla presenza dei figli: le madri hanno timore che l’ex rivolga i suoi comportamenti violenti sui bambini e spesso non vogliono denunciare il padre dei propri figli per salvaguardarli.
Fino ad oggi la tutela contro i comportamenti persecutori esisteva, ma molto blanda. Si faceva rientrare la molestie nel reato previsto dall’art. 660 del codice penale “molestia o disturbo alle persone”: si tratta addirittura di un reato contravvenzionale, con pene previste molto leggere. Quando i comportamenti erano più pressanti, li si faceva rientrare nella previsione dell’art. 610 c.p. “violenza privata”, delitto di definizione piuttosto vaga e comunque punito spesso con pene lievi. E questo poteva considerarsi già un buon risultato. Solo quando i comportamenti erano diventati più gravi, si poteva ricorrere al reato di minacce, percosse o lesioni.
Con il decreto legge n. 11/2009 (convertito nella legge n.28 del 2009), è stato aggiunto al nostro codice penale l’art. 612 bis, con il quale nasce il reato rubricato come “atti persecutori” e noto alle cronache come “stalking”.
Il nuovo reato è così formulato: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità [...], ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità [...], nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
La condotta del persecutore, identificata come molestie e/o minacce, è punita da questa norma quando è reiterata nel tempo e quando è tale da provocare forme patologiche contraddistinte dallo stress, di tipo clinicamente definito grave e perdurante, oppure “timore” per la propria sicurezza, oppure la costrizione a modificare rilevanti e gratificanti abitudini di vita.
I punti più rilevanti della nuova normativa, i più utili alla tutela delle vittime, sono:
- la possibilità di far richiesta di ammonimento al persecutore, prima di presentare la querela, perchè venga ammonito oralmente dal Questore: sembra poca cosa, ma si consideri che se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo;
- se i comportamenti sono tali per cui si prevede la reitrazione, il soggetto può essere formalmente diffidato;
- è stata creata una misura cautelare personale coercitiva nuova: il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, o l’obbligo di mantenere distanza da luoghi o dalla vittima, dai suoi prossimi congiunti, familiari, persone legate da relazione affettiva;
- è stata estesa al 612 bis l’intercettazione telefonica, o di conversazioni o di altre forme di comunicazione;
- il termine per presentare querela è di sei mesi piuttosto che di tre.
Il vero vantaggio è che ora esiste uno strumento specifico e non bisogna compiere un “collage” di altri reati per comporne uno: è più facile agire, più agevole, più preciso.
Prova a leggere anche:
- La guerra dei Roses
- Quando non pagare il mantenimento è reato
- L’avvocato di gc risponde: separazione dopo una convivenza
- L’avvocato di gc risponde: Separazione e diritti ereditari
- Violenza psicologica e stalking


![[Facebook]](http://genitoricrescono.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[LinkedIn]](http://genitoricrescono.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://genitoricrescono.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)







Lasciaci un commento!