Reazioni violente, abusi e maltrattamenti

Cosa accade quando i comportamenti aggressivi degli adulti, dei genitori in particolare, assumono aspetti più gravi e preoccupanti di un semplice rimprovero o di una sfuriata? Questi comportamenti, possono anche avere rilevanza penale e rivelarsi dei veri e propri reati.

Un gesto inconsulto, può configurare il reato di

abuso dei mezzi di correzione o disciplina(art 571 c.p.): “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Questa norma tutela i bambini (ma non solo, pensiamo anche ai disabili non solo fisici, ai malati con patologie psichiatriche severe, ecc.) in situazioni simili a quella di cui avevamo parlato anche in questo post. Anche nel nostro Paese un comportamento violento, seppure momentaneo e circoscritto, può costituire reato, anche se commesso da un genitore sul figlio. La nostra legislazione non è poi così diversa da quella svedese, lo è, forse, solo il nostro ambito di applicazione.
Questa norma può essere applicata anche a un ceffone, a una punizione particolarmente severa, a un castigo che provochi sofferenza morale, derisione, umiliazione.

La norma è concepita, correttamente, in modo piuttosto ampio ed elastico, proprio per consentirle di adeguarsi all’evoluzione dei costumi e della sensibilità comune. La giurisprudenza, infatti, ha compiuto un gran lavoro di interpretazione su questa norma, adeguandola al trascorrere del tempo e fissando due punti essenziali:
– il termine “correzione” deve essere considerato sinonimo di educazione (quindi non esiste alcun diritto di correggere secondo i propri parametri, in modo forzato e violento, un altra persona, neanche un bambino. Esiste solo un diritto-dovere di educarlo);
– in ogni caso, non può ritenersi lecito l’uso della violenza finalizzato a scopi educativi.
Sembrano concetti ovvi, ma non va dimenticato che solo poche decine di anni fa, erano ritenuti leciti fatti violenti commessi a scopo educativo, poichè era accettabile una così detta vis modica (una violenza moderata), che legittimava l’uso delle “maniere forti” con i figli.
Oggi la Cassazione ha ritenuto che “possano considerarsi mezzi di correzione solo quelli che per loro natura sono a ciò destinati, perché l’eventuale adozione di mezzi ulteriori, se pur a scopo educativo, esula dalla fattispecie dell’art. 571 c.p. per integrare quella dell’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) o quella di percosse, lesioni o violenza privata“.

Insomma, può essere abuso dei mezzi di correzione un ceffone eccessivo, particolarmente poderoso, ma non è abuso dei mezzi di correzione una scarica di botte violente a un figlio: quest’ultimo caso è e resta un reato più grave di lesioni, o di percosse o, eventualmente, di concorso del reato che esaminiamo, con un altro reato.
Un genitore ha diritto di sgridare un figlio, ma se lo umilia pubblicamente con parole ingiuriose, può commettere il reato di abuso dei mezzi di correzione. Se poi questi insulti costituiscono una vessazione ripetuta e sistematica, si ricadrà nel reato più grave di maltrattamenti in famiglia.

In realtà, dunque, il reato di abuso dei mezzi di correzione riguarda un comportamento, singolo, di per sé lecito, reso illecito dall’eccesso. Se il comportamento è di per sé illecito, invece, il reato commesso è quello più grave, anche se commesso nei confronti di un figlio.
Picchiare resta un comportamento illecito, che va ben oltre l’abuso dei mezzi di disciplina.

Quando il mezzo usato per infliggere una punizione o per reagire a una disubbidienza è di per sè illecito e non è isolato, il reato commesso rientra più adeguatamente in quello previsto dall’art. 572 c.p.,

maltrattamenti in famiglia: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Anche in questo caso, l’elaborazione della giurisprudenza ha avuto un peso rilevante nel definire e interpretare i contorni precisi di questo reato, dato che la norma è, ancora una volta e volutamente, molto generica nella sua formulazione.
Il reato di maltrattamenti non si compie con una sola azione e neanche con più azioni isolate. Si configura quando si instaura un sistema di vita che provoca sofferenza e vessazione, morali o fisiche, anche nei casi in cui si riferisca a un periodo di tempo circoscritto.
Il maltrattamento, in quanto reato, deve essere un comportamento protratto per un certo tempo, che instaura un’abitudine familiare, un clima di costante vessazione, di disagio prolungato nel tempo.
Ci si riferisce all’esistenza di un vero e proprio sistema di vita di relazione familiare abitualmente doloroso ed avvilente provocato proprio con intento persecutorio.

Costituisce maltrattamento nei confronti di un bambino, per esempio, farlo assistere a liti violente dei genitori; insultare costantemente la madre o il padre in presenza dei figli; costringere un bambino a parteggiare per uno dei genitori; ma anche ignorare un bambino, disinteressarsene, abbandonarlo moralmente.
Il maltrattamento, dunque, nella giurisprudenza attuale, non è solo fisico ed è legato anche a comportamenti omissivi. E questa interpretazione è stata frutto di una evoluzione del sentimento sociale.

Il reato si configura nell’ambito di ogni entità definibile come famiglia, di diritto o di fatto, anche a prescindere dalla convivenza.
Quindi riguarderà anche la vessazione che deriva da un genitore separato non convivente, o da un genitore dopo che il figlio si è allontanato dalla famiglia di origine.

In entrambe i casi, queste norme tutelano la degenerazione in azioni più gravi e penalmente rilevanti, dei comportamenti aggressivi, iracondi e violenti.

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17 thoughts on “Reazioni violente, abusi e maltrattamenti”

  1. @Roberta, lo so che sembra assurdo ma la grande verità è che spesso all’interno della scuola nessuno se ne accorge. E poi non è così semplice come sembra per la scuola intervenire. Il dirigente può certo fare un discorsaccio all’insegnante “incriminato”, ma sulla base della segnalazione di un solo genitore capisci che non è una cosa semplice, gli fa di certo più comodo non crederti. Per questo ti avevo chiesto subito degli altri genitori, è un’altra cosa se una classe protesta compatta (ed è moooolto più facile per i bambini aprirsi se sanno di non essere i soli a parlare).
    A scuola di mio marito (medie) hanno avuto un problema con un insegnante ma nessuno dei colleghi ha voluto rilasciare una dichiarazione, neanche sul singolo episodio più grave. Il preside ha implorato i genitori di fare una denuncia, ma loro hanno fatto come te: i più preoccupati hanno ritirato i figli.
    Fermo restando che non avendo l’appoggio degli altri genitori penso tu abbia fatto la cosa migliore per tuo figlio, la mia impressione è che dovremmo imparare tutti quanti ad agire, anche con le maniere forti quando è necessario, invece di chiederci a chi competa intervenire. Ripeto, non ce l’ho con te, dico in generale.

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