I riposi per allattamento

Dalla fine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (tre mesi) al compimento dell’anno di vita del bambino, la mamma ed il papà, alternativamente tra loro, hanno diritto ad una riduzione dell’orario di lavoro giornaliero, chiamata “riposo (o permesso) per allattamento” e prevista dall’art. 39 del D.L.vo 26/03/2001, n° 151. Successivamente a questa norma, che rielaborava leggi precedenti, l’INPS è intervenuto sulla materia con numerose circolari esplicative e interpretative che hanno precisato la materia.

Il riposo ha la durata di due ore al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle 6 ore e di un’ora al giorno se l’orario è inferiore alle 6 ore (anche part-time).
Spetta alternativamente alla mamma o al papà che siano lavoratori dipendenti, anche in caso di affidamento o adozione, durante il primo anno di vita o di ingresso nella famiglia del bambino.

Il padre può avvalersi del riposo in alternativa alla madre, senza nessuna prova di impedimento di quest’ultima: è una scelta della famiglia decidere chi si avvarrà del riposo.
Non solo.
La madre ha diritto al riposo giornaliero anche se il padre sta fruendo di congedo parentale.
Il padre ha diritto al riposo anche se la madre è casalinga o momentaneamente inoccupata, senza dover in alcun modo provare l’eventuale impedimento della mamma (come era invece precedentemente). Ne ha diritto anche in caso di madre lavoratrice autonoma o appartenente a quelle categorie a cui non spetta il riposo per allattamento (per es. le lavoratrici domestiche).

Il padre, invece, non può avvalersi del riposo se la madre è in astensione facoltativa dal lavoro (quella prevista dopo i tre mesi di astensione obbligatoria), o se è sospesa dal lavoro per altri motivi o se è lavorarice autonoma e percepisce un’indennità di maternità dal proprio ente di previdenza.

In caso di parto gemellare o di adozione di 2 o più figli, le ore di riposo a cui si ha diritto si raddoppiano. Se ne usufruisce il padre, però, ha diritto alle sole ore aggiuntive (quindi il papà di due gemelli che ha un orario di lavoro di 8 ore, potrà godere di sole due ore di riposo per allattamento, non di quattro), delle quali però potrà godere anche nel periodo di astensione obbligatoria o facoltativa della madre.

Ovviamente in tutti quei casi in cui il padre sia solo, unico affidatario del bambino, potrà godere dei permessi nella stessa misura che spetterebbe alla madre (quindi per la totalità dell’orario in caso di nascita di gemelli).

Il riposo non influisce in nessun modo sulla retribuzione, che rimarrà integra, e deve essere richiesto con una domanda al datore di lavoro.

Il sito dell’INPS riporta sull’argomento la casistica più completa per risolvere tutti i dubbi.

In realtà il permesso per allattamento, così concepito, è del tutto svincolato dall’allattamento vero e proprio: si tratta di una riduzione dell’orario di lavoro, genericamente concessa a chi la richiede, nel primo anno di vita dei figli.
E’ uno degli istituti di diritto del lavoro che meglio rispecchia l’auspicata parità totale nell’accudimento dei figli, in quanto è una delle forme di astensione facoltativa dal lavoro che presenta il maggior grado di interscambiabilità tra madre e padre. Tra le varie forme di agevolazione alla maternità è una di quelle meglio “tollerate” dai datori di lavoro e, infatti, è ampiamente richiesta dai lavoratori dipendenti.
L’idea di base sarebbe quella di usufruire delle due ore di permesso per allattare concretamente il bambino: quindi si potrebbe fare un riposo di un’ora dopo tre ore di lavoro e un altro dopo le successive tre. Dato che le ore sono cumulabili, nella quasi totalità dei casi se ne usufruisce uscendo due ore prima dal lavoro. Così, però, il permesso perde la sua utilità ai fini del proseguimento dell’allattamento al seno anche dopo il ritorno al lavoro della mamma e diventa solo un’agevolazione di orario per il genitore che ha un bambino piccolo (utile comunque). E’ evidente che, con le distanze che ci sono nelle città tra casa e posto di lavoro, la fruizione del riposo per dare realmente la poppata al bambino, diventa una illusione.

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8 thoughts on “I riposi per allattamento”

  1. Ciao a tutti,
    l’anno scoso è nata mia figlia e, visto che la madre non ne usufruiva, avevo chiesto alla mia azienda se il padre poteva usufruire delle due ore di permesso per allattamento.
    La risposta è stata no. Non ho avuto la possibilità di farli. Come mai sulla carta è tutto possibile ma nella realtà non è così? Devo denuciare il mio datore di lavoro per non avermeli fatti utilizzare?

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  2. Buongiorno,
    ho un partime di 30 ore e rientro a lavoro con allattamento. Mi propongono 4 ore lavorative giornaliere distribuite su 6 giorni (festivi e domeniche comprese). Spesso le 4 ore hanno in mezzo 90 minuti di pausa (esempio 9 alle 12:30, 90 minuti di pausa, 14 alle 14:30) in pratica rientro a lavoro per 30 minuti ma in quei 90 minuti di pausa non riesco a rientrare a casa poichè l’ attuale sede di lavoro è parecchio distante dalla mia abitazione. C’è una normativa che mi viene incontro?
    Grazie

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  3. Salve, sono lavoratore part time, devo compilare il modulo SR90 per richiedere i permessi,
    nell’ultima pagina del modulo devo inserire il periodo di riposo richiesto, e qui nasce il mio dubbio. I permessi non sono concessi dal 3°mese fino al compimento del primo anno di vita? si possono richiedere per l’intero periodo o devo frazionare i periodi richiesti? (ad esempio escludendo i periodi di ferie?) lavoro in una grande catena e non dovrei avere grandi problemi con il datore, quindi vorrei provare a sfruttare a pieno questa possibilità…che a quanto pare per i padri è l’unica veramente conveniente.
    spero in un vostro chiarimento.

    Grazie mille!

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  4. Salve vorrei sapere il modulo per richiedere i riposi orari per allattamento da parte del padre,io sono nella categoria autoferrotranviere..grazie mille

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  5. ecco, io ogni volta che esco prima dal lavoro per usufruire del permesso per allattamento (anche se purtroppo non allatto più ma le 2 ore al giorno mi servono tantissimo per alleggerire il lavoro alla nonna che tiene Bibo tutto il giorno)i colleghi mi guardano di un male!!! mi fannoquasi sentire in colpa!

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  6. La cosa grave è che dipenda dalla “disponibilità” dei datori di lavoro, quando dovrebbe essere un diritto.
    IL mio vicino di casa, con moglie inoccupata dopo il parto di due gemelli (contratto a tempo determinato scaduto), si è preso lui tutti i riposi per allattamento fino al compimento dell’anno dei figli e non ha subito grosse ripercussioni lavorative. Però parliamo di una grande azienda con migliaia di dipendenti. I datori di lavoro più piccoli, spesso, cercano di mettere i bastoni tra le ruote e forniscono informazioni molto parziali.

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  7. Ecco, non sapevo che potesse usarlo il papà… Per il resto, al lavoro gli hanno chiesto il foglio firmato dal mio datore di lavoro quando ha chiesto permesso pediatrico (dovevo provare che quel giorno io lavoravo). Dopo la prima volta lui ha chiesto se era legittimo, gli hanno risposto che per legge non è dovuto (non so se sia vero) ma che loro lo vogliono. Punto. Si è rifiutato la terza volta e sono stati giri e giri di parole, di richieste, giorni spesi a dare spiegazioni…

    Ci siamo trovati un giorno con la bimba malata, lui doveva fare la notte, io lavorare il giorno dopo, al lavoro non potevo prendere ferie, e lui nemmeno il permesso pediatrico perché io di notte non lavoro (ma la guardi tu una bambina malata dalle 7 del mattino se arrivi a casa alle 5?) né ferie perché c’è un posto solo ed era preso.

    Ecco, mi sto chiedendo che succederebbe per un permesso di allattamento. E siamo alle solite. Ci sono (poche) leggi che hanno ottimi presupposti, non sembrano nemmeno tanto disastrose per i datori di lavoro (se concedi due ore fino all’anno, poi si rientra più facilmente a tempo pieno, forse), eppure vengono applicate poco, male, a discrezione…

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