Genitori liberi professionisti: per la prima volta l’indennità anche ai papà.

Chi esercita una libera professione ed è iscritto ad una cassa previdenziale privatizzata (ad es. Inarcassa, Cassa di Previdenza Forense, ecc.) vede sostituitoil suo congedo obbligatorio per maternità con una indennità, commisurata al reddito degli ultimi due anni precedenti quello di gravidanza, con la previsione di un limite minimo (art. 70 e ss. d. lgs. n.151/2001).
La libera professionista, dunque, non deve astenersi dal lavoro (l’indennità è pagata a prescindere dall’effettiva astensione), ma ottiene un’indennità che le dovrebbe consentire di astenersi dal lavoro almeno per i cinque mesi corrispondenti all’astensione obbligatoria. Tale indennità è pagata anche in caso di adozione e di interruzione di gravidanza avvenuta oltre il sesto mese. La libera professionista, non ha invece diritto ad alcuna indennità per astensioni facoltative o per sopperire ad astensioni per periodi più lunghi in caso di necessità per gravidanza a rischio.
Questo sistema non prevede alcuna applicazione dell’alternatività di madre e padre nell’astensione per l’accudimento dei figli e, fino ad oggi, esplicitamente non è prevista la possibilità che l’indennità sia pagata al padre piuttosto che alla madre.
Il Tribunale di Firenze, per la prima volta, si è pronunciato in un causa intentata da un avvocato contro la Cassa di previdenza forense, volta ad ottenere il pagamento dell’indennità di paternità, riconoscendo questo diritto.
La sentenza n. 710 del 29 maggio 2008, del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, rappresenta sicuramente un’importante pronuncia, sebbene sia solo una sentenza di merito, passibile di venir contraddetta in altri provvedimenti ed in altre sentenze. E’ comunque un segno dei tempi e della generalizzata necessità che si avverte di un cambiamento di mentalità.
L’avvocato fiorentino chiedeva che l’indennità fosse pagata a lui, in alternativa alla madre, anch’essa libera professionista, che non avrebbe richiesto l’indennità lei spettante. Questo sul presupposto di una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 385/2005) con la quale, in tema di affidamento preadottivo, è stato riconosciuto che il diritto ad ottenere la corresponsione dell’indennità spetta, in paritaria alternativa rispetto alla madre, anche a favore dei padri liberi professionisti.
Il Tribunale ha voluto estendere il principio, sul presupposto dell’identità tra adozione e filiazione biologica, recependo anche i principi comunitari ai quali la legislazione italiana si sarebbe adeguata, in particolare con le norme sui congedi parentali, ponendo così “su di una posizione paritaria il padre e la madre nella cura del nascituro”.
L’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001 (che prevede l’indennità di maternità a favore delle libere professioniste), secondo il Tribunale di Firenze, deve essere interpretato nel senso del riconoscimento dell’indennità di paternità, in alternativa a quella di maternità, e questo principio può desumersi anche dal fatto che la madre non ha l’obbligo di astenersi dal lavoro. Perciò, la ratio della normativa non sta nella tutela della salute della donna, ma nella miglior cura del nascituro. Le decisioni in merito alla cura del bambino, spettano ai genitori e, pertanto, spetta loro la scelta sull’organizzazione lavorativa e familiare che ritengono più adatta.
Se quindi due genitori liberi professionisti riterranno che il padre è il più adatto ad accudire i figli, a lui dovrà essere corrisposta l’indennità piuttosto che alla madre.
Ritengo che questi siano piccoli passi, ma le leggi si evolvono se si evolve la cultura di un Paese. E l’esercizio dei propri diritti, tramite la Giustizia, quelle volte che funziona, è un’arma sana.
E’ più che evidente che, tra i due genitori liberi professionisti, la scelta su chi dei due richiederà l’indennità ricadrà senza dubbio su quello che, in ragione delle sue ultime dichiarazioni dei redditi, potrà ottenere un’indennità più cospicua. Quindi forse la scelta sarà più pratica che ideologica. Ma è comunque l’espressione di una scelta, paritaria, tra mamma e papà.

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