Divieto di pubblicità del latte artificiale: il codice

Il 19 gennaio 2004, venivamo dimessi dal reparto maternità di un ospedale romano -pur di chiarissima fama e “illuminato” quanto a tutela della nascita e della maternità- con un foglietto che riportava il nome di un latte artificiale, così, tanto per sicurezza, dovesse mai essere utile.
Allora non lo sapevo, ma questa diffusa pratica di consigliare, o peggio, dare in omaggio un latte artificiale ad una famiglia che non ne ha alcun bisogno, oltre ad essere scorretta, è vietata.
E’ vietata addirittura dal 1996, quando l’Italia ha recepito una direttiva europea e ha aderito (allora con qualche riserva) al Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno.
Da allora si sono susseguiti decreti ministeriali nel 2005 (D.M. 46/2005) e nel 2009 (D.M. 82/2009), che hanno avvicinato la normativa italiana a quella degli altri Paesi aderenti al Codice, ma… (sentite che furboni questi italiani!!) fino al maggio di quest anno, non erano ancora previste sanzioni per le violazioni! Quindi i precedenti decreti, fino all’emanazione del D. L.vo 84/2011, erano assolutamente privi di ogni efficacia (e infatti ce ne siamo resi conto in molti).

Il Codice internazionale, che, a questo punto, dovrebbe avere tutti gli strumenti per essere finalmente operativo, prevede norme per la produzione e commercializzazione degli alimenti per lattanti e divieti che, fino ad oggi erano costantemente aggirati.

DIVIETO DI PUBBLICIZZARE qualsiasi sostitutivo del latte materno adatto all’utilizzo al di sotto dei sei mesi e limitazioni per la pubblicità del latte di proseguimento o altri alimenti per lattanti.
Art. 10 – La pubblicita’ degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonche’ convegni, congressi, stand ed esposizioni.
In deroga al comma 1, la pubblicita’ degli alimenti per lattanti è consentita solamente sulle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericultura destinate a professionisti dell’ambito pediatrico e nutrizionale. Tale pubblicita’ deve essere limitata ad informazioni di carattere scientifico basate su documentate evidenze e non deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l’idea che l’allattamento artificiale sia superiore o equivalente all’allattamento al seno.
La pubblicità degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l’allattamento al seno:
a) evidenzia che l’uso del prodotto e’ indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno;
b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno, nè scoraggia in qualunque modo l’allattamento al seno;
c) riporta l’indicazione che il latte materno va offerto fino a quando è possibile, anche durante lo svezzamento e l’alimentazione diversificata;
d) non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l’alimentazione o la cura del lattante sotto i sei mesi, nè immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti di età inferiore ai sei mesi.

Un altro punto importantissimo del Codice è l’attenzione dedicata all’ETICHETTATURA del latte artificiale.
“Art. 9 – [omissis] Le etichette degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento devono essere tali da fornire informazioni necessarie all’uso appropriato dei prodotti e non scoraggiare l’allattamento al seno.
E’ vietato l’utilizzo di termini come «umanizzato», «maternizzato» o «adattato» o espressioni analoghe.
L’etichettatura degli alimenti per lattanti deve riportare, sotto il titolo «avvertenza importante» o espressioni equivalenti, le seguenti indicazioni obbligatorie:
a) una dicitura relativa alla superiorita’ dell’allattamento al seno;
b) la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell’alimentazione, della farmacia, della maternita’ o dell’infanzia;
L’etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti ne’ altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l’uso del prodotto. Può però recare illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione. […]
Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono essere etichettati in modo da consentire al consumatore di distinguere chiaramente un prodotto dall’altro, così da evitare qualsiasi rischio di confusione tra gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.”

Si interviene anche sul dolentissimo punto dei CAMPIONI GRATUITI E PROMOZIONI dei sostituitivi del latte materno .
Art. 12 – E’ vietata la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza.
E’ vietata per i produttori e i distributori di alimenti per lattanti ogni forma di offerta di campioni gratuiti o a basso prezzo e di altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, nè direttamente, nè indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari.

Il Codice, inoltre, vieta alle aziende interessate agli alimenti per la prima infanzia di sponsorizzare congressi medici sul tema della nutrizione infantile e regola le componenti ammesse nella produzione del latte artificiale.

Ma c’è di più. Il Decreto del 2009 pone le linee guida per la PROMOZIONE DELL’ALLATTAMENTO AL SENO.
Art. 14 – Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome promuovono iniziative e campagne sulla corretta alimentazione del lattante, sostenendo e proteggendo la pratica dell’allattamento al seno mediante azioni volte:
a) a diffondere e a valorizzare i corsi di preparazione alla nascita e altre iniziative educative nelle maternità e sul territorio, con adeguate informazioni sull’allattamento al seno;
b) favorire nei reparti di maternità l’adozione e la prosecuzione dell’allattamento al seno, diffondendo il rooming-in ed attuando i più efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo;
c) fornire raccomandazioni utili sulla base delle indicazioni convalidate a livello internazionale, promuovendo interventi formativi, sostenendo e coordinando le iniziative di promozione e di educazione sanitaria;
d) realizzare sistemi di osservazione e di monitoraggio sulla diffusione della pratica dell’allattamento al seno, sia in termini di prevalenza che di durata;
e) vigilare affinchè al momento della dimissione dal reparto maternità non vengano forniti in omaggio prodotti o materiali in grado di interferire in qualunque modo con l’allattamento al seno. Le lettere di dimissione per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per le prescrizioni dei sostituti del latte materno. Nei casi in cui tali prescrizioni si rendano necessarie per cause materne o neonatali, esse devono riportare l’indicazione all’uso del sostituto del latte materno nonche’ le informazioni congrue al suo piu’ corretto utilizzo;
f) disciplinare le visite degli informatori scientifici dell’industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici;
g) contrastare ogni forma di pubblicità, anche occulta, e di comportamenti ostativi alla pratica dell’allattamento materno.

Ecco qui. La legge è ottima. Ora ha anche un decreto che prevede le sanzioni per la sua mancata applicazione. Cos’altro ci manca?
Per adesso abbiamo collezionato una serie infinita di violazioni: pubblicità occulta, distribuzione di campioni senza alcun ritegno, prescrizione di latte artificiale senza reale necessità, diffusione di informazioni fuorvianti, asssenza di campagne di informazione solide e concrete.
Ecco, allora, cosa ci manca: una profonda cultura dell’allattamento al seno.
Ma forse qualcosa sta accadendo: movimenti di opinione, iniziative internazionali, leggi, associazioni di consulenza e sostegno, professionisti seriamente convinti della validità dell’allattamento materno, l’informazione del web.
Ci sono da rimuovere poco più di una trentina d’anni in cui l’allattamento artificiale è stato passato per il segno della modernità… in fondo, cosa sono rispetto alla storia dell’umanità allattata al seno?

E voi, a quali violazioni di queste norme avete assistito?

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34 thoughts on “Divieto di pubblicità del latte artificiale: il codice”

  1. Su Facebook, ci sono pagine e pagine sulle mamme e bambini, dove si chiedono “consigli” sul latte artificiale: che ci siano dietro promoter? Questa è la mia impressione… mah…

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