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Congedo per maternità e parto prematuro: dubbi nel caso di anticipazione dell’astensione per c.d. “ispettorato”

Scritto il 6 Feb 2009 da Silvia No Comment

A commento del post sui congedi parentali mi è stata posta una domanda alla quale, francamente, non riuscivo rispondere sulla base delle mie conoscenze. Mi sono messa, perciò, alla ricerca di materiale, scoprendo così che si tratta di una delle questioni più dibattute e foriere di dubbi su questo argomento.
Il quesito è: in caso di parto prematuro è possibile recuperare, dopo il parto, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima (in quanto ovviamente non si è entrate “in maternità” due mesi prima del parto, dato che questo è avvenuto prima della data presunta), anche se la lavoratrice era sotto c.d. “ispettorato”, cioè in congedo anticipato per gravidanza a rischio o per le particolari caratteristiche del lavoro svolto?
Sembra una faccenda ingarbugliata, ma chi ci si è trovata saprà bene di cosa sto parlando, perchè si sarà scontrata con uffici del personale assolutamente disinformati e con conteggi errati e contraddittori del giorno di rientro in servizio.
Il problema nasce, come spesso succede, dal fatto che le norme in materia non regolano questo caso in modo esplicito: bisogna perciò procedere per interpretazione.
Vediamo innanzi tutto le due norme base, ovvero gli articoli 16 e 17 del c.d. Testo Unico sulla maternità (Decreto n.151/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

Art. 16- Divieto di adibire al lavoro le donne
E’ vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20 (n.d.a.: flessibilità del congedo obbligatorio);
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Art. 17 – Estensione del divieto
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. [omissis]
2.Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2
può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.
I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.

L’art. 16, dunque, prevede, alla lettera c) il diritto al recupero dei giorni dalla data effettiva del parto prematuro a quella prevista, aggiungendoli al periodo di tre mesi successivo al parto, con l’unica limitazione che il complessivo periodo di astensione post-parto non può essere a cinque mesi.
L’art. 17, laddove prevede l’anticipo del congedo per gravidanza a rischio e per altri motivi, nulla dice in merito al parto prematuro: quindi si deve supporre che valga la norma generale, secondo la quale il periodo è comunque recuperabile.
La conclusione a cui dobbiamo giungere, pertanto, è che, se il parto prematuro è avvenuto prima dei due mesi di astensione pre-parto, ovvero durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall’Ispettorato del lavoro, è riconosciuto un periodo massimo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a cinque mesi.
Per poter fruire dell’indennità occorre che:
- non vi sia stata attività lavorativa nel periodo per il quale si chiede il riconoscimento;
- l’interessata presenti una domanda all’INPS entro 30 giorni dal parto allegando il certificato di nascita del bambino;
I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto non possono comunque essere aggiunti al termine dei mesi di proroga dell’astensione dopo il parto disposta dall’Ispettorato del lavoro.
Certo, se il parto prematuro è avvenuto prima dei due mesi precedenti la data presunta del parto, non si potranno recuperare anche quei giorni che vanno dalla data di parto effettivo all’inizio dei due mesi precedenti al parto presunto, perchè quelli sono al di fuori del totale di cinque mesi che rappresenta comunque il diritto garantito dall’istituto dell’astensione obbligatoria e rappresentano giorni che erano concessi per i rischi connessi alla gravidanza.
Da cosa sorgono i problemi? Spesso dalle informazioni imprecise degli uffici del personale ai quali ci si rivolge. In caso di perplessità o di contrasto con il proprio datore di lavoro, è meglio avere come interlocutore direttamente l’INPS. Se il conteggio della data di rientro al lavoro che vi fornisce il vostro datore non vi convince, provate ad andare personalmente a chiedere di verificarla alla vostra sede INPS di zona.

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