Affidamento dei minori ai nonni in caso di morte di genitori conviventi: un quesito ricorrente


Questo post nasce da una domanda che mi è stata recentemente posta in una mail privata, ma che ho riscontrato essere un dubbio molto frequente. Anche la mia socia Serena, prima di convolare a spigliatissime nozze con GG, si era posta questo problema. Per questo ho deciso di affrontarlo con un apposito articolo (anche perchè, per ora, non faccio consulenza privata via mail attraverso questo blog).
Il quesito è questo: se due persone convivono, senza essere sposate ed hanno dei figli, in caso di morte (o di sopravvenuta incapacità) di entrambe, è vero che i figli non vengono affidati ai nonni?
In realtà non capisco da cosa nasca questo equivoco. Ho fatto una ricerca in rete ed ho trovato nei forum risposte tanto allarmanti quanto poco fondate: addirittura c’è chi sostiene che i bambini in questo caso vanno dritti in orfanatrofio, senza passare dal via.
Prima di tutto c’è da chiedersi di quali nonni si stia parlando. Le voci più catastrofiche riguardano sempre i nonni paterni, i quali si sostiene che non abbiano nel nostro ordinamento alcun legame di parentela con i nipoti nati in costanza di convivenza more uxorio.
La norma fondamentale al riguardo è il principio generale secondo cui vi è totale equiparazione dei figli nati nel matrimonio con quelli naturali riconosciuti, quali sono quelli nati in una convivenza, così come abbiamo già visto in un altro post in merito ai diritti patrimoniali.
Ciò posto, quello che dobbiamo domandarci è: ma dove sta scritto che, in caso di morte di entrambi i genitori regolarmente uniti in matrimonio, i figli minori siano automaticamente affidati ai nonni?
In qualsiasi caso un minore resti privo dei genitori (o questi siano divenuti incapaci), che siano sposati o meno, dovrà intervenire un giudice per nominare un tutore. Il tutore sarà scelto in base a criteri che soddisfino in via assolutamente prioritaria gli interessi del minore: potrà essere la persona che concretamente si è occupata del minore alla scomparsa dei genitori, o quella persona che ha avuto con il bambino un rapporto affettivo più stretto e costante (oltre ai genitori), potrà essere un parente che per età e condizione familiare può offrirgli un ambiente consono alla crescita di un bambino. Se l’età lo consente verrà sentito il minore.
La prassi vuole che spessissimo i bambini siano affidati, in questi casi, ai nonni: ovviamente se non sono troppo anziani o malati. Questo perchè sono i parenti più prossimi e spesso più disponibili ad occuparsene. Ma potrebbero essere scelti degli zii che già hanno altri bambini o addirittura persone non legate da vincoli di parentela.
Tutto ciò prescinde totalmente dall’essere i genitori defunti (o divenuti incapaci) sposati o meno.
Non vi è alcun automatismo che identifichi nei nonni con certezza i tutori dei minori alla scomparsa dei genitori. Quindi non c’è nulla che vieti di affidare i minori ai nonni, anche se i genitori non erano sposati, anzi, questa è la prassi più ricorrente.
E come si sceglie tra nonni paterni e nonni materni? Secondo il fondamentale principio dell’interesse del minore: si darà la priorità a chi concretamente si è occupato più frequentemente del minore, il giudice cercherà anche di trovare accordo tra i nonni e valuterà le condizioni familiari (e non ultime quelle economiche) dei nonni, così come di qualsiasi altra persona che fosse chiamata a far da tutore.
Non va poi dimenticato l’art. 155 c.c., secondo cui “anche in caso di separazione dei genitori il figlio minore ha il diritto [omissis] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.“: per estensione, tale principio non può che valere anche nel caso in cui il minore sia affidato ad un tutore.
Chiunque voglia sentirsi più tranquillo, rifletta attentamente su chi vorrebbe che crescesse i propri figli in caso di scomparsa di entrambi i genitori e poi rediga una scrittura testamentaria in merito, possibilmente congiunta con il proprio compagno o coniuge: basta un testo semplice e chiaro, che indichi il nome di chi è scelto dai genitori e, in modo conciso, il motivo. In questo caso, se non sopravvengono motivi ostativi successivi (per esempio malattia della persona prescelta) e se questa persona non rifiuta, qualsiasi giudice prenderà in serissima considerazione le disposizioni dei genitori.

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86 thoughts on “Affidamento dei minori ai nonni in caso di morte di genitori conviventi: un quesito ricorrente”

  1. Io da quando ero piccola sono cresciuta dai nonni materni PKE mia madre e morta quando avevo due anni mio padre a perso la patria potesta per tanti motivi e cose che ha fatto in passato la Può riavere

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  2. Buongiorno, avrei una domanda.. può un genitore, indicare nel testamento modalità di gestione dei figli minori, in caso di morte di uno solo dei genitori? Mi spiego meglio, come si può evitare nel caso venga a mancare per decesso uno dei due genitori, che il genitore vivente possa decidere di separare una coppia di fratelli minori, affidandone anche solo temporaneamente uno ai nonni paterni\materni, o che possa decidere di affidare i due minori ai nonni che vivono fuori regione, o ancora come garantire che i nonni materni che attualmente stanno crescendo i nipoti possano continuare a frequentare e crescere i figli in caso di decesso della madre?

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  3. Salve Silvia, cosa ne pensi se Come Padre legittimo che ha perso la compagna e che ha riconosciuto Samantha mia figlia di tre anni. La legge mi permette di poter amministrare parte dei beni ereditati da Samantha di tipo ordinario esempio: affittare la casa, usare soldi ereditati ( questi ultimi sempre previo consenso dal giudice tutelare) per acquisti chiamiamoli intelligenti etc…
    Domanda: se il bene ( la casa) viene affittato per € 800.00 e trovo un appartamento o altro per mè e la Samantha per € 600.00, la differenza di € 200.00 come e da chi vengono gestiti?
    Mentre per quel che riguarda l’amministrazione dei beni di tipo extra ordinario che implicano per esempio la vendita della casa, mi devo rivolgere ad un giudice tutelare ( spero di aver capito bene e mi scuso se stò sparando delle inesattezze ) che deciderà dopo una perizia la veridicità del valore della casa e l’offerta dell’acquirente.
    Domanda: se la vendita va a buon fine di € 500.000, questa somma come verrà amministrata, inteso dovrà essere preso un bene di equo valore o??

    I nonni materni, coloro che hanno la grana, potrebbero crearmi dell’ostruzionismo di tipo convocarmi davanti al giudice per togliermi l’affido della bambina, non permettermi di fare nessun tipo di uso dell’eredità della bambina attraverso delle istanze del loro avvocato etc…
    Ti chiedo questo perchè l’attuale casa dove vivo e una bifamiliare che si affianca alla sorella e a circa 25 mt ci sono i nonni, E tutto aperto come fosse una grande famiglia, ma quello che io vorrei è andarmene da qui ed eventualmente far recintare ed affittare. Chiaramente si può fare ma ripeto fino a che punto può sorgere il loro diritto di prevaricare nei miei confronti? C’è un pò di confusione ma spero tu possa far chiarezza per mè. Grazie mille.

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  4. Buongiorno
    Ho appreso che é necessario un testo che indichi nominativo e motivo per cui si é scelto l’affidamento del proprio figlio, quello che vorrei sapere cortesemente come farà un eventuale giudice a sapere dell’esistenza di questa scrittura? Dev’essere controfirmata da qualcuno il giorno in cui si redige?
    Ringrazio e saluto cordialmente.

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  5. So’ di dire una banalità nell’affermare che nel diventare genitore inizi a riflettere molto sulla morte e su tutto quello che ne consegue. Prima fra tutte e’ proprio la domanda su chi si occuperà dei propri figli una volta che non ci sarai più.Vi ringrazio quindi x la risposta ad un quesito che mi attanaglia da un po. Questa sera ho finalmente capito cosa devo e posso fare, nella speranza naturalmente che questo non accada mai.

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  6. Nana, lascia qualcosa di scritto (sotto forma di testamento olografo, cioè scritto di tuo pugno, senza forme particolari e affidato a una persona di tua fiducia) dove spieghi i motivi per i quali ritieni che gli zii siano i più adatti. Un giudice tutelare sicuramente ne terrà conto.
    Se però c’è un padre, la bambina verrà affidata a lui, a meno di gravi mancanze, che, se presenti, ti consiglio di esprimere nel testamento.

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  7. Sono malata e vivo sola con mia figlia, so che tra qualche mese non sarò più in vita!
    Come posso far si che mia figlia di 11 anni possa essere affidata ai suoi zii che tanto ci sono vicino e sono gli unici che
    Vorrei crescessero mia figlia??
    Sapreste aiutarmi?

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